26 febbraio 2016 |
In merito alla tutela dei sentimenti religiosi e della dignità individuale dei credenti
Riceviamo e volentieri pubblichiamo un contributo a firma del Prof. Ponkin, professore autorevole in Russia nonché Direttore dell'Istituto per il diritto e le relazioni tra Stato e confessioni di Mosca. Partendo dalle riforme apportate al codice penale russo nel 2013, l'Autore nel suo articolo compie un'ampia ricognizione della tutela penalistica del sentimento religioso nella società contemporanea, mettendo a confronto norme di vari sistemi giuridici in Europa e fuori dell'Europa.
Per leggere il contributo a firma del Prof. Ponkin, la cui traduzione in lingua italiana è ad opera dello stesso Autore, clicca sotto su download documento.
Abstract. L'articolo è dedicato al problema delle condotte che costituiscono un affronto alla dignità umana dei cittadini mediante un particolare atteggiamento nei confronti della loro religione o nazionalità, con l'offesa dei loro sentimenti religiosi o nazionali.
SOMMARIO: 0. Premessa - 1. Sulle recenti modifiche alla legislazione russa riguardanti la tutela del sentimento religioso dei credenti e della loro dignità individuale in relazione alla religione professata. - 2. Esperienze estere di tutela giuridico-penale dei sentimenti religiosi dei credenti e della loro dignità individuale in relazione alla religione professata. - 3. La posizione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di protezione del sentimento religioso dei credenti e della loro dignità individuale in relazione alla religione professata. - 3.1. Il riconoscimento, la tutela e la protezione della dignità umana individuale e collettiva dei credenti e del loro sentimento religioso come base giuridica per l'analisi di casi di offesa del sentimento religioso e della dignità umana. - 3.2. Termini di legittimità e validità legale degli atti dello Stato che limitano od ostacolano l'espressione di un'opinione (o altre forme di autoespressione), al fine di proteggere la dignità umana dei credenti. - 3.3. I margini di valutazione degli stati in casi di offesa nei confronti del sentimento religioso dei credenti.