ISSN 2039-1676


14 marzo 2011 |

La Spagna condannata per non avere compiuto un'inchiesta efficace a seguito della denuncia di torture su un detenuto

Nota a Corte EDU, sez. III, Pres. Casadevall, ric. n. 40351/05, Beristain c. Spagna

In una recentissima pronuncia, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato la Spagna al pagamento di 23.000 euro per non aver indagato in maniera efficace sulla denuncia di torture inflitte ad un detenuto. I fatti risalgono al 2002, quando Aritz Beristain, detenuto con l’accusa di aver commesso atti di “violenza di strada” (kale borroka), venne sottoposto ad un regime di isolamento (incomunicación). Nel corso delle detenzione il ricorrente denunciò di essere stato sottoposto ad atti di tortura ed a maltrattamenti sostanziatisi in un tentativo di asfissia, nell’apposizione di una busta di plastica sul capo, in vessazioni di natura sessuale, in colpi sul viso, ecc. Per tali trattamenti il ricorrente si rivolse ufficialmente a diverse istanze giurisdizionali (giudice istruttore di Madrid e Audiencia Provincial) ma il caso fu oggetto di un’archiviazione provvisoria per mancanza di prove. La vicenda giunse fino al Tribunal Constitucional, il quale considerò che la decisione di archiviazione fosse da considerarsi adeguata e conforme a diritto.

La Corte EDU ritiene invece che la Spagna abbia violato l’articolo 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo, che statuisce il divieto di tortura, non nel sul suo aspetto materiale, non sussistendo prove sufficienti per concludere in tal senso, bensì unicamente per quanto riguarda il profilo procedurale, dal momento che i giudici spagnoli non hanno effettuato un’indagine approfondita ed efficace dei maltrattamenti subiti dal Beristain.

La Corte europea perviene a tale conclusione sulla base di una serie di motivi. In primo luogo, perché né i medici che esaminarono il detenuto né gli agenti della Guardia Civil implicati nel fatto furono chiamati a deporre dinanzi alle autorità che si occuparono del caso. In secondo luogo perché i referti medici non furono inclusi nel fascicolo. Infine perché, malgrado il motivo di ricorso avanzato dal ricorrente sulla circostanza che nessuno di tali rapporti peritali furono effettuati seguendo le disposizioni del Orden, de 16 de septiembre de 1997, por la que se aprueba el Protocolo que han de utilizar los médicos forenses en el reconocimiento de los detenidos, i giudici spagnoli non si sono espressi al riguardo pervenendo all’adozione del provvedimento di archiviazione senza determinarsi in merito.