ISSN 2039-1676


22 aprile 2016 |

Marta Bargis, Silvia Buzzelli, Claudia Cesari, Franco Della Casa, Adonella Presutti, Procedura penale minorile, a cura di Marta Bargis, Giappichelli Editore, Torino, 2016, pp. XIV-250

Recensione

"Procedura penale minorile" è il secondo volume edito nella Collana Procedura penale "speciale"- Manuali, diretta da Marta Bargis, collana nata nel 2015 con il preciso intento di rispondere alle esigenze didattiche dei corsi universitari di Procedura penale "progredita", attivi in vari Atenei italiani.

In questo secondo manuale, gli Autori affrontano i principali aspetti che riguardano la giustizia penale minorile in maniera snella ed aggiornata, tenendo conto dell'impatto e delle possibili ricadute che in tale settore possono avere le ultime innovazioni legislative che hanno interessato il codice di procedura penale e le novità che si profilano all'orizzonte, a livello interno ed europeo.

Il primo capitolo si occupa dei quadri di riferimento normativo ai quali deve conformarsi l'odierna disciplina processuale penale minorile: le regole sovranazionali e la Costituzione italiana. La prima parte, a cura di Silvia Buzzelli, esplica i principi posti a livello internazionale, con "uno speciale occhio di riguardo per la 'regione Europa' sia piccola (Unione europea), sia grande (Consiglio d'Europa)" (p. 2), incominciando dalle c.d. Regole di Pechino, approvate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1985, per terminare con le più recenti sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Adonella Presutti evidenzia, poi, i principi costituzionali che hanno indirizzato la regolamentazione del 'nuovo' rito minorile, così come risultano anche dall'interpretazione che la Corte costituzionale ne ha dato negli anni al fine di adeguarli alla specificità della "situazione soggettiva" del minorenne, con particolare riferimento alle esigenze educative e di tutela dello stesso: naturalità e precostituzione del giudice minorile (art. 25, c. 1, Cost.), inviolabilità del diritto di difesa (art. 24, c. 2, Cost.), inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost.), protezione del minore (art. 31, c. 2, Cost.), tutela della riservatezza (art. 2 Cost.).

La stessa Autrice, nel capitolo secondo, ripercorre le tappe dell'evoluzione normativa della giustizia penale minorile nel tempo: dai primi tentativi di differenziare il trattamento sanzionatorio del minore rispetto a quello dell'adulto, presenti nel codice penale del 1889; all'istituzione, avvenuta con r.d.l. n. 1404 del 1934, di una magistratura ad hoc, il tribunale per i minorenni; all'emanazione del d.p.R. n. 448 del 1988 in tema di processo penale a carico di imputati minorenni, disciplina accolta con grande favore dalla maggior parte della dottrina e considerata una 'pietra miliare' del sistema penale minorile, poiché ha introdotto i principi di sussidiarietà, adeguatezza, specializzazione, individualizzazione e minima offensività.   

La specializzazione degli organi della giustizia minorile è oggetto della prima parte del successivo capitolo, nella quale Marta Bargis mette in evidenza la particolare composizione e le peculiarità delle competenze dei diversi soggetti pubblici. Specificamente formati professionalmente e destinati   in via esclusiva ad operare con i soggetti minorenni sono gli organi giudicanti (per i quali, eccetto il g.i.p., la legge prevede la presenza di due esperti "benemeriti dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia e di psicologia"), gli organi inquirenti, le sezioni specializzate di polizia giudiziaria, i servizi minorili (che sono chiamati ad intervenire in ogni stato e grado del procedimento penale). Nella seconda parte del capitolo, invece, Adonella Presutti si occupa dei soggetti privati. L'attenzione è posta innanzitutto sul minore e sugli accertamenti che obbligatoriamente devono essere eseguiti: dall'età e dalla personalità del ragazzo (valutata, quest'ultima, alla stregua delle condizioni e delle risorse personali, familiari, sociali e ambientali dello stesso, secondo quanto indicato dall'art. 9 d.p.R. 448/1988) possono discendere conseguenze del tutto differenti in ordine all'imputabilità ed al tipo di misura penale disposta. Vengono, poi, considerate le figure, fondamentali nel procedimento minorile, del difensore (il quale, in caso di nomina d'ufficio, deve soddisfare anch'egli il requisito della specializzazione), degli esercenti la responsabilità genitoriale, dei soggetti idonei a garantire assistenza affettiva al minore, della vittima. Sebbene non sia consentita la costituzione di parte civile nel procedimento penale minorile (ai sensi dell'art. 10 d.p.R. 448/1988), al preciso scopo di non spostare l'attenzione dal minore ad interessi privatistici di carattere economico, che potrebbero anche richiedere complessi e lunghi accertamenti, la persona offesa dal reato è comunque una figura importante in chiave educativa e riveste una "posizione privilegiata rispetto a quella assegnatale nel processo ordinario" (p. 91). La sua presenza e l'eventuale interazione con il minore, anche attraverso percorsi di riparazione e conciliazione, può rivelarsi estremamente utile alla responsabilizzazione dello stesso, "favorendo la sensibilizzazione del minorenne agli interessi protetti dalla norma penale, finalità indicata come prioritaria rispetto alla semplice repressione punitiva anche dalle fonti sovranazionali" (p. 95).     

Adonella Presutti analizza, poi, nel quarto capitolo, lo specifico sistema delle limitazioni della libertà personale del minore. Tipologia delle misure precautelari (arresto in flagranza, fermo, accompagnamento a seguito di flagranza, artt. 16-18 bis d.p.R. 448/1988) e cautelari (prescrizioni, permanenza in casa, collocamento in comunità, custodia cautelare in carcere, artt. 19-24 d.p.R. 448/1988), presupposti e condizioni della loro applicabilità, contenuti delle stesse sono, infatti, del tutto tipici nel procedimento a carico di imputati minorenni, caratterizzandosi per discrezionalità e gradualità nell'applicazione ed attenzione per le esigenze educative del ragazzo.

Successivamente, Claudia Cesari e Marta Bargis esaminano la sequenza procedimentale ed evidenziano le numerose peculiarità del sistema minorile quanto all'ampiezza dell'area delle indagini preliminari; all'importanza, alla funzione, allo svolgimento dell'udienza preliminare ed alla possibilità di definizione anticipata in caso di consenso dell'imputato; al ruolo residuale del dibattimento ed alle sue regole, poste soprattutto a tutela della riservatezza e della personalità del minorenne (non pubblicità dell'udienza, conduzione dell'esame dell'imputato da parte del presidente del tribunale, esame del testimone minorenne con modalità protette); al regime delle impugnazioni.

Nella prima parte del sesto capitolo Franco Della Casa affronta la questione dei riti speciali che possono operare, seppur con finalità diverse dall'alleggerimento della macchina giudiziale, nel sistema penale minorile e descrive giudizio abbreviato, direttissimo ed immediato. La seconda parte del capitolo è dedicata alle "strategie di diversion" tradizionalmente tipiche del processo penale minorile, alcune delle quali sono state di recente introdotte, entro certi limiti, anche per gli adulti, a dimostrazione della loro efficacia nella risposta a certi tipi di delittuosità. Claudia Cesari si occupa di proscioglimento anticipato per difetto di imputabilità (art. 26 d.p.R. 448/1988), di perdono giudiziale (art. 169 c.p.), di irrilevanza del fatto (art. 27 d.p.R. 448/1988) e destina ampio spazio all'istituto che riveste forse il maggiore rilievo, vale a dire la sospensione del processo con messa alla prova (art. 28 d.p.R. 448/1988). Analizza i presupposti oggettivi e soggettivi di applicazione, le caratteristiche che deve avere il progetto individualizzato elaborato dai servizi sociali in base alla personalità ed alle risorse del minore (ai sensi dell'art. 27 disp. att. min.), i criteri di valutazione dell'esito della prova. Un paragrafo è dedicato anche alla mediazione penale, in ragione dell'importanza che essa può rivestire ai fini della conciliazione con la vittima del reato, della ricomposizione del conflitto sociale creatosi con la commissione dell'illecito e della responsabilizzazione del minore.

Nell'ottavo capitolo viene data ampia considerazione ad aspetti solitamente poco studiati, in quanto considerati 'residuali' nel diritto minorile: le misure di sicurezza ed il sistema penitenziario. Dai dati statistici presi dal Ministero della Giustizia emerge come l'utilizzo delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni sia del tutto marginale, tanto che Silvia Buzzelli sostiene che "la magistratura minorile ne ha forse determinato in concreto quell'abolizione proposta da buona parte della dottrina, che si è espressa con toni assai critici. E ciò nonostante le modalità esecutive consentano (...) di modulare i contenuti calibrandoli all'età e alle esigenze del singolo interessato" (p. 227). L'Autrice, nell'intento di meglio comprendere le ragioni dello "stato di profondo malessere" di queste misure, analizza in particolar modo gli aspetti che sono stati riformulati dalle norme del d.p.R. 448/1988 e che oggi più si discostano dall'impianto originario dettato dal codice Rocco, vale a dire la pericolosità "qualificata" che ne è il presupposto applicativo, l'attuale tipologia ed il procedimento di applicazione. Nella seconda parte dell'ultimo capitolo Franco Della Casa si occupa del delicato tema dell'esecuzione penale e, in particolare, dell'esecuzione penitenziaria e delle gravi lacune che la caratterizzano in riferimento ai minorenni. L'art. 79 ord. penit., infatti, nel 1975 prevedeva l'applicazione provvisoria delle norme in esso contenute in attesa dell'emanazione di una legge sull'ordinamento penitenziario specifica per i minorenni: a più di quarant'anni di distanza questa disciplina ad hoc non esiste ancora. L'Autore ripercorre il processo di adeguamento delle norme penitenziarie alle esigenze di individualizzazione e di flessibilità dei meccanismi punitivi per il minorenne che il giudice delle leggi, anche in conformità alle indicazioni internazionali, ha effettuato al fine di sopperire all'inerzia del legislatore. Egli indica, poi, le misure alternative applicabili ai minorenni, sottolineando le poche specificità rispetto agli adulti. Infine, considera il recente disegno di legge governativo approvato dalla Camera dei deputati, che conferisce una delega al Governo per l'elaborazione dell'ordinamento penitenziario minorile (XVII legislatura, Atto Camera n. 2798), come il segnale positivo di cambiamento che da molto tempo era atteso.