ISSN 2039-1676


30 marzo 2011 |

La Corte "condanna" l'Italia per la violazione sostanziale e procedurale dell'art. 2 Cedu in relazione all'uccisione di un diciannovenne albanese ad opera di un agente di polizia

Corte EDU, sez. II, sent. 29.3.2011, Pres. Tulkens, ric. n. 47357/08, Alikaj e altri c. Italia

Con la sentenza qui allegata, la seconda sezione della Corte EDU ha riscontrato, all’unanimità, una duplice violazione – sostanziale e procedurale – dell’art. 2 Cedu nel caso Alikaj e altri c. Italia.
 
I ricorrenti sono i genitori e le due sorelle di Julian Alikaj, rimasto ucciso da un colpo di arma da fuoco esploso da un ufficiale della polizia nella notte tra il 2 e il 3 dicembre 1997.
 
Il giovane, a bordo di un’auto insieme a tre amici, anch’essi albanesi, percorreva l’autostrada Milano-Bergamo quando la polizia – insospettita dalla velocità eccessiva della vettura – aveva intimato l’alt: i quattro giovani, fermata la macchina, erano fuggiti via lungo la scarpata ai fianchi dell’autostrada.
 
I poliziotti avevano sparato due colpi di avvertimento in aria, dopodiché un ufficiale armato (A.R.) aveva inseguito Alikaj sul terreno (scivoloso a causa della pioggia), senza torcia, e aveva infine esploso un colpo che aveva attinto il giovane al cuore, provocandone immediatamente la morte.
 
Sulla vicenda era stata subito aperta un’inchiesta, e i primi atti di indagine erano stati compiuti da alcuni ufficiali dello stesso corpo di appartenenza dell’agente A.R.
 
Il procedimento penale per omicidio volontario aperto nei confronti di quest’ultimo si era concluso in primo grado il 21 dicembre 1999 con un’assoluzione “perché il fatto non costituisce reato”: in mancanza di elementi di prova in senso contrario, il G.U.P. aveva accolto, nella sostanza, la tesi dello stesso A.R., il quale sosteneva che il colpo fosse partito accidentalmente nel momento in cui egli era scivolato sul terreno umido per la pioggia.
 
All’esito di ripetute riqualificazioni giuridiche del fatto, il 20 aprile 2006 la Corte d’Assise di Bergamo aveva riconosciuto l’agente A.R. colpevole di omicidio colposo, ma – applicate le attenuanti generiche in ragione della sua giovane età e del fatto che appartenesse alla polizia – lo aveva tuttavia prosciolto per intervenuta prescrizione.
 
Il 20 marzo 2008 la Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso del Pubblico Ministero.
 
I parenti del giovane rimasto ucciso si rivolgevano, allora, alla Corte EDU, lamentando la violazione sostanziale e procedurale dell’art. 2 Cedu, nonché quella degli artt. 6 e 13 Cedu.
 
Quanto al profilo sostanziale dell'art. 2, la Corte ha in primo luogo ribadito che da tale norma discende l’obbligo, per gli Stati membri, di regolare in modo minuzioso l’uso delle armi da parte delle forze dell’ordine, in conformità con le direttrici tracciate dagli strumenti internazionali ad hoc, e in particolare delle UN Basic Rules on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials del 1990.
 
A questo proposito, i giudici della seconda sezione hanno rilevato come, nell’ordinamento italiano, una simile regolamentazione sia del tutto assente (al punto che il Governo, nelle sue osservazioni, non era stato in grado di indicare alcuno strumento normativo in materia).
 
Nel caso di specie, inoltre, l’uso della forza letale non poteva dirsi (prima ancora che proprorzionato) necessario ai sensi dell’art. 2 § 2 Cedu: gli agenti di polizia non sapevano che – come poi sarebbe emerso dalle indagini – l’auto su cui viaggiavano i quattro giovani albanesi fosse stata in precedenza rubata, e non avevano dunque alcun elemento per ritenere che essi fossero pericolosi, visto che non erano armati e che non avevano tenuto un comportamento aggressivo, limitandosi a fuggire; e l’ufficiale A.R., dal canto suo, non aveva alcuna ragione valida per pensare che fosse necessario impedire a tutti i costi la loro fuga, al punto da avventurarsi a tale scopo su un terreno scosceso e scivoloso, al buio, tenendo in mano la pistola in modo da poterla usare agevolmente.
 
Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ha dunque accertato all'unanimità una violazione sostanziale dell’art. 2 Cedu.
 
In merito al profilo procedurale, invece, le censure della Corte si sono appuntate su due elementi.
 
In primo luogo, essa ha rilevato la mancanza di indipendenza delle indagini, i cui atti iniziali erano stati condotti da agenti appartenenti allo stesso comando e supervisionate dal diretto superiore di A.R.
 
In secondo luogo, essa ha ritenuto che l’intervenuta prescrizione – peraltro dichiarata a seguito dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, come permetteva il regime previgente alle modifiche apportate dalla l. ex Cirielli – avesse di fatto sottratto l’agente A.R., pure riconosciuto colpevole, all’applicazione della pena. Vale la pena di riportare il seguente passaggio dell'ampia motivazione: « La Cour estime que, loin d'être rigoureux, le système pénal tel qu'il a été appliqué en l'espèce ne pouvait engendrer aucune force dissuasive propre à assurer la prévention efficace d'actes illégaux tels que ceux dénoncés par les requérants. Dans les circonstances particulières de l'affaire, elle parvient ainsi à la conclusion que l'issue de la procédure pénale litigieuse n'a pas offert un redressement approprié de l'atteinte portée à la valeur consacrée à l'article 2 de la Convention » (§ 111).
 
A ciò si aggiunga, inoltre, che l'agente A.R. non era stato sottoposto ad alcuna misura disciplinare.
 
Per queste ragioni, la Corte ha dichiarato, sempre all’unanimità, la violazione procedurale dell’art. 2 Cedu, ritenendo invece non necessario esaminare le doglianze sub artt. 6 e 13.
 
Ha quindi riconosciuto ai ricorrenti, a titolo di equa riparazione ex art. 41 Cedu, 5.000 euro a testa in relazione al danno patrimoniale da essi subito, nonché 50.000 euro ciascuno ai genitori del giovane e 15.000 euro ciascuna alle due sorelle in relazione al danno non patrimoniale e 20.000 euro complessivi per le spese di causa.