ISSN 2039-1676


11 luglio 2016 |

Il ritorno del garantismo inquisitorio: le Sezioni Unite sull'esame del testimone assistito

Il contributo è pubblicato nel n. 3/2016 della nostra Rivista trimestrale. Clicca qui per accedervi.

 

Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca qui.

 

Abstract. Il contributo evidenzia le linee di un nuovo garantismo inquisitorio idealmente tracciate da una recente sentenza delle Sezioni Unite (Cass., Sez. un., 26 Marzo 2015, n. 33583, Imp. Lo Presti), che, ponendo fine a un lungo contrasto giurisprudenziale, ha sancito l'inutilizzabilità dell'esame ex art. 210, comma 6, c.p.p. svoltosi senza la previa formulazione dell'avvertimento stabilito all'art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p., pur salva la possibilità di rinnovarlo validamente seguendo gli avvertimenti di rito. Questa soluzione viene criticata dall'A.: ad un'errata messa a fuoco sulla platea dei soggetti dichiaranti cui effettivamente applicarsi l'art. 210, comma 6, c.p.p. si cumula una lettura non convincente, e, anzi, parzialmente abrogativa, in ordine alla portata sanzionatoria dell'art. 64, comma 3-bis, c.p.p.. Unitamente ad ulteriori osservazioni sul contenuto della summenzionata pronuncia di legittimità, l'A. formula osservazioni di carattere generale riguardanti l'istituto della testimonianza assistita, evidenziandone tanto il reale significato dogmatico (di matrice inquisitoria) quanto il cortocircuito strutturale determinato dall'opaca e malcostruita disciplina dell'art. 210, comma 6, c.p.p..

 

SOMMARIO: 1. L'ossimoro di un principio di diritto contra legem. - 2. Le omissioni argomentative in ordine alle residue garanzie dell'art. 210 c.p.p.. - 3. Il significato della testimonianza assistita fra contraddittorio e principio di non dispersione della prova. ­- 4. Crisi strutturale della testimonianza assistita. - 5. La mancata considerazione delle dichiarazioni autoincriminanti.