ISSN 2039-1676


05 aprile 2011 |

Sottrazione di neonato dalla culla: configurabile il delitto di sequestro di persona.

Nota a Cass. pen., sez. V, 4.11.2010 (dep. 18.2.2011), n. 6220, Pres. Rotella, Rel. Marasca

Con la sentenza che può leggersi in allegato la Corte di Cassazione ha affermato la configurabilità del delitto di sequestro di persona (art 605 c.p.) nel caso in cui il soggetto passivo del reato sia un neonato.
 
La Corte, consapevole dell'esistenza  di un contrasto giurisprudenziale sul punto, argomenta la propria decisione ricostruendo la fattispecie delittuosa di cui all'art. 605 c.p. e definendone, in particolare, i rapporti con il reato di sottrazione di persone incapaci di cui all'articolo 574 c.p. 
 
1. Breve ricostruzione del pregresso contrasto giurisprudenziale.
 
Dopo una prima fase in cui la giurisprudenza ha sostenuto che i reati di sequestro di persona e di sottrazione di persone incapaci potessero concorrere (Cass. sez. V 10.07.1991; Cass. sez. I 15.11.1977), la Cassazione ha affermato la configurabilità del reato di cui all'articolo 605 c.p. nell'ipotesi in cui venisse lesa la libertà personale dell'individuo, ritenendo invece applicabile l'articolo 574 c.p. in tutte le ipotese in cui ad essere sottratto fosse un soggetto incapace di gestire la propria libertà di movimento, come un neonato (Cass. sez. V 07.07.1992).
 
Più recentemente la Corte di legittimità si è pronunciata affermando che le norme di cui agli articoli 574 e 605 c.p. non sono fra loro alternative, né l'una può assorbire l'altra; esse possono concorrere in quanto tutelano beni giuridici e diritti soggettivi diversi, ed occasionalmente i due reati possono essere coincidenti nella medesima condotta antigiuridica (Cass. sez. V 26.10.2001).
 
In particolare, ritenuta l'astratta configurabilità di un concorso di reati, ai fini della integrazione del reato di cui all'art 605 c.p. è necessario che la vittima manifesti, anche in modo implicito, il proprio dissenso alla illegittima privazione della libertà personale.
 
Nel caso di sottrazione di minore - come si è da ultimo affermato nella giurisprudenza di legittimità - il dissenso manifestato in modo chiaro dal genitore rileva sicuramente ai fini della configurazione del reato di cui all'articolo 574 c.p., ma con maggiore difficoltà può essere riferito al delitto di sequestro di persona, salvo accertarne la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi (Cass. sez. V 20.02.2008).
 
 
2. Soluzione proposta dalla Corte di Cassazione con la sentenza qui annotata.
 
Nell'affrontare la questione proposta al suo esame, la Corte di Cassazione si sofferma in primo luogo sulla ricostruzione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice del sequestro di persona.
 
Ad essere tutelata è la libertà fisica e di locomozione ovvero quella di rimanere in un posto determinato senza esserne illegittimamente rimosso, libertà che spetta ad ogni persona senza esclusione di infermi di mente, paraplegici, minori, e che la norma ben si attaglia a tutelare ricomprendendo in sé “ogni ipotesi di impossessamento non autorizzato”.
 
La libertà personale è, infatti, un diritto fondamentale che fa capo ad ogni persona dal momento della nascita fino alla morte, e che non può essere compresso se non con atto motivato dell'autorità giudiziaria nelle ipotesi e nei modi previsti dalla legge (articolo 13 Cost.).
 
Tutelata la libertà fisica – libertà personale – da qualsiasi pregiudizio a nulla rileva che il soggetto passivo del reato sia una persona giuridicamente incapace di agire o far valere i propri diritti.
 
Secondo la Corte nel caso del minore la libertà fisica è garantita dai genitori ovvero dalle persone alle quali venga affidata la sua cura o custodia, tanto da doversi ritene implicito il dissenso del minore quando venga ad essere rimosso o trattenuto in un luogo diverso dal quello in cui le persone che lo hanno in custodia lo avevano riposto.
 
L'atto di sottrazione del minore configura sempre il reato di cui all'articolo 574 c.p. senza che sia esclusa la possibile integrazione del delitto di sequestro di persona.
 
I due reati possono fra loro concorrere; il concorso apparente è escluso in ragione della diversità strutturale fra le norme che non si pongono in un rapporto di specialità (SS.UU. n. 16568 del 19 aprile 2005, Marino) e dalla diversità della offesa sanzionata: la libertà fisica per quanto attiene al sequestro di persona; il diritto dell'affidatario a mantenere l'incapace sotto la propria custodia, per quanto attiene invece alla sottrazione di persone incapaci.
 
Ulteriore argomento a conforto della tesi sostenuta è individuato dalla Corte nell'introduzione dell'aggravante di cui al comma III dell'articolo 605 c.p., avvenuta con il “Pacchetto sicurezza 2009”, che comporta un aumento di pena nel caso in cui il fatto sia commesso in danno di minore.
 
Il legislatore del 2009, nel riferirsi al minore (o al minore di anni quattordici), non ha previsto una soglia minima di età minore, lasciando così intendere, secondo la Corte, la volontà di fornire maggiore tutela a tutti i minori, nessuno escluso (cioè neonati compresi).