ISSN 2039-1676


12 marzo 2011

Tribunale di Roma, Sez. IV pen., 12 marzo 2011, Giud. Di Nicola

Sui criteri del cumulo in fase esecutiva di pene concorrenti

CONCORSO DI REATI - Limiti degli aumenti delle pene principali - Cumulo in fase esecutiva - Criteri di determinazione della pena massima esigibile
 
Il criterio moderatore posto dagli artt. 78 ed 80 c.p. per il cumulo in fase esecutiva di pene concorrenti – secondo il quale la pena esigibile non può essere superiore al quintuplo della più grave tra le sanzioni in concorso (e non può superare i trenta anni quanto alla reclusione ed i sei anni quanto all’arresto) – trova applicazione anche quando si susseguano «cumuli parziali», ma limitatamente ai casi in cui ciascuna delle pene cumulate, in tutto o in parte, debba ancora essere eseguita. Ne consegue che, una volta eseguita, perde rilevanza ogni sanzione che abbia rappresentato la base per individuare il massimo esigibile, e che un nuovo limite deve essere computato avuto riguardo al quintuplo della più grave tra le pene che devono essere eseguite in forza del nuovo provvedimento di cumulo. Inoltre, del residuo di pena da scontare in forza dei precedenti cumuli, che va sommato alla sanzione inflitta per reati commessi in data successiva, non si tiene conto nella misurazione di compatibilità tra la pena determinata con il nuovo provvedimento ed il quintuplo del valore della più grave tra le pene in esso comprese.

Riferimenti normativi: C.p. art. 78
  C.p. art. 80
  C.p.p. art. 663