ISSN 2039-1676


26 aprile 2011 |

Cass. pen., sez. I, 29.3.2011 (dep. 20.4.2011), Pres. Di Tomassi, Rel. La Posta, ric. P.g. in proc. De Marco (esecuzione di pene concorrenti)

Ancora sui criteri del cumulo in fase esecutiva di pene concorrenti e sul criterio moderatore dell'art. 78 c.p.

Con la sentenza in epigrafe la Cassazione ha affermato che, allorché si sia in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte le pene in un cumulo unitario e globale, soggetto al criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen. e alla successiva unitaria e globale detrazione del presofferto. Occorre invece unificare il residuo del cumulo precedente con la pena inflitta per il nuovo reato, dalla cui data di commissione (o dalla data del successivo arresto, se il reato non è stato commesso in corso di detenzione) ha inizio l'espiazione della pena così unificata, mentre l'art. 78 predetto esplica la sua efficacia nell'ambito e nei limiti di ciascuna delle singole operazioni di cumulo. Inoltre, il residuo pertinente al precedente cumulo va aggiunto alla pena da scontare in forza del nuovo provvedimento solo dopo l’eventuale applicazione del limite del quintuplo della più grave tra le nuove sanzioni.

La Cassazione è così pervenuta alla medesima soluzione già indicata da un recente provvedimento del Tribunale di Roma, parimenti pubblicato sulla nostra Rivista.