ISSN 2039-1676


14 aprile 2011 |

Corte cost., sent. 7 aprile 2011 n. 117, Pres. De Siervo, Rel. Frigo (udienza preliminare, deposito del fascicolo delle investigazioni difensive e richiesta del giudizio abbreviato non condizionato)

Ancora una pronuncia di inammissibilità  della Consulta sulla produzione di indagini difensive immediatamente prima della richiesta di giudizio abbreviato

La Corte costituzionale è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla normativa operante nel caso in cui, in sede di udienza preliminare, la difesa depositi il fascicolo con la documentazione delle investigazioni difensive e, «in rapida successione», chieda il giudizio abbreviato non condizionato.
 
Con la sentenza n. 117 del 2011, che può leggersi in allegato, la Consulta ha ricostruito anzitutto, in chiave restrittiva, le implicazioni del principio della continuità investigativa sul regime di ammissibilità, nell’udienza preliminare, degli atti e dei documenti raccolti nel corso delle indagini suppletive. Sono indicate, in particolare, soglie preclusive per la relativa produzione.
 
Quanto poi alla questione di legittimità costituzionale, sollevata in rapporto al preteso contrasto con il principio di parità delle parti sancito dall’art. 111 comma 2 Cost., degli artt. 391-octies e 442 comma 1-bis c.p.p., «nella parte in cui non prevedono, nell’ipotesi di deposito del fascicolo delle investigazioni difensive e richiesta di giudizio abbreviato, un termine processuale per il deposito del predetto fascicolo con facoltà del pubblico ministero di esercitare il diritto alla controprova», la Corte si è pronunciata nel senso della inammissibilità, non avendo il giudice a quo fornito un’adeguata motivazione sulla sua rilevanza e non manifesta infondatezza.