17 maggio 2017 |
Dibattimento a distanza vs. "autodifesa"?
Contributo pubblicato nella Rivista Trimestrale 4/2017
Il contributo costituisce il testo, ampliato e integrato da un corredo essenziale di note, della relazione svolta dall’Autore in occasione del Convegno di studi dal titolo Ancora manipolazioni della disciplina penale: la “riforma Orlando”, tenutosi a Bari il 4 maggio 2017.
Abstract. L’istituto della partecipazione a distanza al dibattimento è stato introdotto in Italia nel 1998 con una norma “a tempo”, relegata nelle disposizioni di attuazione e poi stabilizzata, che ha conosciuto una progressiva espansione. La l. 23 giugno 2017, n. 103, ne stravolge la portata, trasformando di fatto in regola un’eccezione i cui riverberi sull’effettività del contraddittorio e sull’esercizio del diritto di difesa sono indiscutibili, non potendo essere la partecipazione “virtuale” equiparata a quella fisica dell’imputato. Da qui l’esigenza di riconsiderare le conclusioni a cui sono giunte la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell’uomo rispetto alla pregressa disciplina, anche per evitare il rischio che la partecipazione a distanza divenga in prospettiva la “normalità” nei dibattimenti che coinvolgono soggetti in vinculis, quale che sia il procedimento che ha originato lo status detentionis.
SOMMARIO: 1. Lo scenario normativo di riferimento e il diritto alla difesa materiale. – 2. I contenuti della riforma: la “partecipazione a distanza” da eccezione a regola? – 3. Partecipazione “virtuale” al dibattimento e Costituzione. – 4. Uno spiraglio nella lettura della Corte europea dei diritti dell’uomo?