ISSN 2039-1676


12 giugno 2017 |

Responsabilità del P.M. per il ritardo nello svolgimento delle indagini preliminari. I limiti al sindacato sulla attività giudiziaria

Riflessioni a margine di Cass. civ., SSUU, sent. 7 marzo 2017 (dep. 4 maggio 2017), n. 10793, Pres. Rordorf, Rel. Manna

Contributo pubblicato nel Fascicolo 6/2017

Il presente contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

 

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Abstract. Le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, con la sentenza n. 10793 del 2017 affrontano il delicato tema della configurabilità di una responsabilità disciplinare del pubblico ministero per il ritardo o l’inerzia nello svolgimento delle indagini preliminari. La pronuncia, nel solco della recente giurisprudenza di legittimità sul tema, stimola una breve riflessione sui limiti al sindacato delle scelte investigative del P.M., in relazione ai tempi e alle modalità di indagine, attesa la natura ampiamente discrezionale della attività giudiziaria in fase di indagini preliminari. Il tema si presenta ancor più attuale alla luce della discussione sul d.d.l. n. 2067 in tema di modifiche al codice penale e di procedura penale, approvato il 15 marzo 2017 dal Senato, che rende obbligatorio l’esercizio del potere di avocazione delle indagini in caso di inerzia del pubblico ministero, fissando un termine per le sue determinazioni conclusive delle indagini preliminari.

 

SOMMARIO: 1. La rilevanza disciplinare dell’inerzia del pubblico ministero nelle indagini. – 2. Brevi considerazioni su Sez. U civ., sent. 4 maggio 2017, n. 10793. La violazione dei doveri funzionali di cui all’art. 2, comma 1, lett. a). – 3. La violazione delle norme processuali sui modi e tempi di svolgimento delle indagini. – 4. Omesso tempestivo esercizio dell’azione penale e potere di avocazione. – 5. Considerazioni conclusive sui limiti del sindacato sull’attività di indagine.