ISSN 2039-1676


09 novembre 2016 |

I criteri di priorità nella trattazione degli affari penali: confini applicativi ed esercizio dei poteri di vigilanza

Abstract. Il presente contributo ha ad oggetto la verifica di ammissibilità, e gli eventuali limiti applicativi, dell’elaborazione di criteri di priorità nella trattazione degli affari penali.

Dopo avere analizzato il quadro normativo ordinario, è stata affrontata la questione della compatibilità di tali criteri con l’assetto costituzionale, focalizzando in particolare l’attenzione per un verso sul principio di obbligatorietà dell’azione penale, per altro verso sui principi di buona amministrazione e di ragionevole durata del processo.

La tematica è stata quindi approfondita alla luce delle indicazioni provenienti nel corso del tempo dal C.S.M., tendenti a valorizzare l’elaborazione di tali criteri –sia pure tracciandone limiti invalicabili- nell’ambito delle scelte di organizzazione degli Uffici giudiziari.

È stata inoltre affrontata la questione afferente all’esercizio dei poteri di vigilanza dei Procuratori generali presso le Corti d’appello nell’ottica dell’uniformità di esercizio dell’azione penale.

Da ultimo, l’attenzione è stata focalizzata sul rapporto tra elaborazione ed applicazione dei criteri di priorità ed esercizio del potere di avocazione da parte del Procuratore generale, per l’evidente connessione tra tali opzioni, pervenendo ad escludere automatismi avocativi nei casi di ritardata definizione dei procedimenti in attuazione di scelte organizzative.

 

SOMMARIO: 1. L’elaborazione di criteri di priorità nella trattazione degli affari penali: inquadramento normativo, riflessi sull’assetto costituzionale e soluzioni operative. – 2. Le indicazioni del C.S.M. in tema di “priorità”. – 3. I poteri di vigilanza e coordinamento del Procuratore generale presso la Corte d’appello ai fini dell’uniformità di esercizio dell’azione penale. – 4. Criteri di priorità e potere di avocazione del Procuratore generale presso la Corte d’appello. – 5. Brevi osservazioni conclusive.