ISSN 2039-1676


15 marzo 2018 |

In vigore le nuove disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia

Legge 11 gennaio 2018, n. 6 (Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia)

Contributo pubblicato nel Fascicolo 3/2018

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1. È legge la riforma per la protezione dei testimoni di giustizia. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018, la Legge 11 gennaio 2018, n. 6 è entrata finalmente in vigore il 21 febbraio scorso.

Il 21 dicembre 2017, il Senato ha approvato all’unanimità il testo legislativo licenziato dalla Camera dei deputati il 9 marzo 2017. Si tratta di una riforma salutata con il sostegno della maggioranza delle forze politiche e, senza dubbio, attesa da tempo. La nuova legge, infatti, supera le ambiguità della precedente disciplina in materia, dettata dal decreto legge n. 8 del 1991 e dalla legge n. 45 del 2001, operando, attraverso una definizione precisa e stringente, un netto distinguo tra la figura del “testimone di giustizia” e quella del “collaboratore di giustizia”. Una sovrapposizione da evitare e, proprio per questo, la legge in commento appresta una disciplina specifica.

Sostegno economico, reinserimento lavorativo e percorsi personalizzati, che tengano conto dei rischi e dei contesti familiari, potranno consentire a questi soggetti “vulnerabili” di continuare a vivere nei loro luoghi d'origine senza rinunciare alla propria qualità di vita.

 

2. La nuova disciplina si preoccupa anzitutto di definire il suo ambito di applicazione soggettivo, e cioè le condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione, attribuendo la qualità di testimone di giustizia, ai sensi dell’art. 2, a chi presenti, cumulativamente, i seguenti requisiti:

a) renda, nell’ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilità, che siano rilevanti ai fini delle indagini ovvero per il giudizio;

b) rivesta, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle proprie dichiarazioni, la qualità di persona offesa dal reato ovvero di persona informata sui fatti oppure di testimone;

c) non abbia riportato condanne per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non abbia rivolto a propria utilità l’essersi relazionato con l’ambiente criminoso su cui rende dichiarazioni;

d) non sia stato sottoposto a misura di prevenzione, oppure ad un procedimento in corso per l’applicazione della stessa, ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale;

e) si trovi in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo, rispetto alla quale risulti l’assoluta inadeguatezza delle normali misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza.

Si badi poi che, in forza del disposto del comma 2 dell’art. 1, destinatari delle speciali misure di protezione previste per i testimoni di giustizia, sono altresì quei soggetti che risultino esposti ad un “grave, attuale e concreto pericolo a causa del rapporto di stabile convivenza o delle relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia, denominati dalla presente legge “altri soggetti”.  

Merita infine particolare attenzione la specificazione secondo cui l’attribuzione dello status di testimone di giustizia non è esclusa da comportamenti del soggetto derivanti dall’assoggettamento verso i singoli ovvero verso le associazioni criminali oggetto delle dichiarazioni. Né, soprattutto, è opportuno evidenziare, andrà negata la qualifica de qua al soggetto che vanti rapporti di parentela, affinità o coniugio con indagati o imputati per il delitto per cui si procede o per delitti ad esso connessi.

 

3. La protezione di tali soggetti si articola in misure di tutela (art. 5), di sostegno economico (art. 6) e di reinserimento sociale e lavorativo (art. 7).

Più in particolare, le misure di vigilanza e sicurezza sono previste dall’art. 5, e includono – tra l’altro –  misure di vigilanza e protezione, la predisposizione di sistemi di sicurezza nelle abitazioni, il trasferimento in luoghi protetti, e l’utilizzazione di documenti di copertura. Sul fronte della tutela economica, invece, in forza del disposto dell’art. 6, al testimone deve essere comunque assicurata una “condizione economica equivalente a quella preesistente. Oltre al rimborso delle spese sanitarie e del mancato guadagno, sono altresì riconosciuti l'assistenza legale, il rimborso per spese occasionali dovute alla protezione e un indennizzo forfettario per i danni psicologici e biologici subiti. Qualora, però, il soggetto si veda costretto a cambiare domicilio ovvero a trasferirsi in località protetta, è garantito un alloggio e, se il trasferimento è definitivo, l'acquisto da parte dello Stato dell’immobile o degli immobili di proprietà del testimone di giustizia e degli altri protetti, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro al valore di mercato, nel caso in cui la vendita nel libero mercato non sia risultata possibile. Sul fronte del reinserimento sociale e lavorativo, ai sensi dell’art. 7, il testimone ha diritto a conservare il posto di lavoro o, per esigenze di sicurezza, a trasferirsi presso altre sedi.

Sono previste poi forme di sostegno all'impresa con strumenti che si coordinano con quelli già previsti dal codice Antimafia (sulla cui recentissima riforma si veda S. Finocchiaro, La riforma del codice antimafia (e non solo): uno sguardo d’insieme alle modifiche appena introdotte, in questa Rivista, fasc. 10/2017, p. 251 ss.), e l'eventuale assegnazione di beni confiscati alle mafie, mutui agevolati e l'accesso a programmi di assunzione presso la pubblica amministrazione con chiamata nominativa, volti appunto al reinserimento del soggetto nella vita economica e sociale.

Per quanto concerne la scelta di quale misura applicare nel singolo caso concreto, l’art. 4 pone dei criteri di selezione, prescrivendo che devono essere prese in considerazione, caso per caso, “la situazione di pericolo e la condizione personale, familiare, sociale ed economica dei testimoni di giustizia e degli altri protetti”. Ad ogni modo, tali misure non possono mai comportare, se non in via eccezionale e temporanea per esigenze di incolumità personale, “alcuna perdita né limitazione dei diritti goduti”. Inoltre, la personalizzazione delle misure di protezione deve sempre privilegiare e garantire la permanenza nella località di origine e dell’attività svolta da parte dal testimone. Trasferimento in una località protetta, uso di documenti di copertura ovvero cambio d'identità diventano ipotesi derogatorie e straordinarie, adottate solo laddove le altre forme di tutela risultano assolutamente inadeguate.

 

4. Ai sensi dell’art. 8, la durata massima delle misure in parola è pari a sei anni e può essere prorogata soltanto su motivata richiesta dell’autorità che le ha proposte. Il termine è fissato dalla Commissione centrale presso il Ministero dell’Interno, a cui spetta poi il compito di verificare periodicamente, per tutto il periodo di applicazione, attualità e gravità del pericolo e idoneità delle misure adottate.

 

5. Da segnalare, inoltre, l’introduzione, operata dall’art. 16, della figura del “referente del testimone di giustizia” e dei c.d. altri protetti, una sorta di tutor specializzato che dovrà mantenere rapporti costanti e diretti con tali soggetti per tutta la durata applicativa delle misure speciali, con compiti assistenziali e collaborativi anche per la corretta esecuzione delle stesse. Importante poi il suo ruolo di trait-d’union nei rapporti con le istituzioni, in particolare con la già citata Commissione centrale. Si noti soprattutto che, ai sensi del comma 4, l’assistenza del referente si protrae non solo per tutta la durata del programma di protezione, ma anche “finché il testimone di giustizia e gli altri protetti riacquistano la propria autonomia economica”.

 

6. La riforma interviene altresì con alcune novelle sul codice di rito, prevedendo l’utilizzo sia dell’incidente probatorio che della videoconferenza per l’esame dei testimoni di giustizia, al fine di evitare una loro eccessiva esposizione.

In particolare, l’art. 21 introduce alla lettera d) del comma 1 dell’art. 392 c.p.p., contenente l’elencazione dei casi in cui può essere disposto dall’autorità giudiziaria l’incidente probatorio, e cioè l’acquisizione probatoria anticipata alla fase delle indagini preliminari, la specifica ipotesi dell’esame dei testimoni di giustizia.

L’art. 24 modifica, invece, l’art. 147-bis disp. att. c.p.p. (Esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso) attraverso l’introduzione della lettera a-bis, in forza della quale, sempre salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare in aula, l’esame dibattimentale ovvero altro atto istruttorio disposto nei confronti dei testimoni di giustizia si svolge a distanza, mediante collegamento audiovisivo con l’aula di udienza. Si ricordi, solo incidentalmente, che, sempre ai sensi del sopracitato art. 147-bis disp. att. c.p.p., l'esame a distanza può essere disposto anche per i collaboratori di giustizia, onde evitare, in questo caso, che le continue traduzioni in udienza possano esporli a pericolo per la loro incolumità.

 

7. Per quanto concerne le ricadute sul codice penale, l’art. 22 introduce una specifica circostanza aggravante ad effetto speciale del delitto di calunnia (art. 368 c.p.). La pena è, infatti, aumentata da un terzo alla metà qualora il soggetto abbia commesso il fatto di reato allo scopo di usufruire o di continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione. Se, poi, attraverso la falsa incolpazione egli è riuscito ad ottenere uno dei benefici previste dalla presente legge, l’aumento di pena è dalla metà ai due terzi.

 

8. Infine, per quanto riguarda il coordinamento con la precedente disciplina, l’art. 20 prevede l’abrogazione del Capo II-bis del Decreto Legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e successivamente modificato dalla legge 13 febbraio 2001 n. 45, dedicato appunto alle norme per la protezione dei testimoni di giustizia.