ISSN 2039-1676


28 marzo 2018 |

L'estinzione del reato per intervenuta prescrizione non si estende al coimputato non impugnante

Cass., SSUU, sent. 26 ottobre 2017 (dep. 24 gennaio 2018), n. 3391, Pres. Canzio, Rel. Rotundo, p.m. in proc. Visconti

Contributo pubblicato nel Fascicolo 3/2018

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1.L’effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non opera in favore del coimputato concorrente nello stesso reato non impugnante se detta causa estintiva è maturata dopo la irrevocabilità della sentenza emessa nei confronti del medesimo”.

Questo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite penali della Cassazione, che risolvono un contrasto giurisprudenziale sulla portata dell’art. 587 del codice di rito. Esso, come noto, rubricato “Estensione dell’impugnazione”, dispone al suo primo comma che: “Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati” (c.d. effetto estensivo in favor rei).

Con ordinanza del 17 maggio 2017, la quinta Sezione della Corte di cassazione aveva, infatti, investito le Sezioni Unite della questione di diritto relativa alla possibilità, o meno, che, in virtù della sopracitata disposizione, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione operasse in favore del coimputato non impugnante, non soltanto qualora i relativi termini di prescrizione fossero maturati prima dell’irrevocabilità della sentenza nei confronti dello stesso, ma anche dopo il suo passaggio in giudicato (su tale provvedimento si veda l’ampio commento a firma di P. Rivello, Effetto estensivo dell’impugnazione e declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, in questa Rivista, 14 settembre 2017).

 

2. È utile preliminarmente riassumere il caso di specie che ha dato origine alla pronuncia delle Sezioni Unite.

Nel dicembre 2010 il Tribunale di Napoli aveva emesso sentenza di condanna nei confronti di due imputati per i reati di furto e lesioni personali commessi in concorso tra loro in data 20 settembre 2006. Avverso tale pronuncia proponeva appello soltanto uno degli imputati e, nel settembre del 2015, la Corte di Appello di Napoli pronunciava sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti sia dell’imputato appellante che dell’altro imputato, non appellante, nonostante la sentenza di condanna di primo grado fosse divenuta per lui nel frattempo irrevocabile.

Il Procuratore Generale presso la predetta Corte di Appello decideva di proporre ricorso per cassazione, denunciando la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 587 comma 1 del codice di rito. In particolare, il ricorrente richiamava l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità in materia di effetto estensivo dell’impugnazione in base al quale tale effetto non opererebbe se la sentenza di primo grado è diventata irrevocabile prima del decorso del termine prescrizionale.

La Quinta Sezione, rilevando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto, rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite con l’ordinanza sopra richiamata.  

 

3. Giova, innanzitutto, riepilogare i due diversi orientamenti seguiti dalla giurisprudenza di legittimità.

Secondo il primo orientamento, ritenuto maggioritario e fatto proprio dal Procuratore Generale ricorrente, la declaratoria di estinzione del reato ex art. 129 c.p.p. può essere pronunciata nei confronti del coimputato non appellante, in virtù del fenomeno estensivo dell’impugnazione, solo nel caso in cui la prescrizione sia maturata prima che la sentenza di condanna, inflitta in primo grado, diventi irrevocabile nei confronti dello stesso. Ne deriva, quindi, che laddove il giudicato si sia formato nei confronti dell’imputato non impugnante prima del verificarsi della causa estintiva, l’impugnazione del coimputato non può avere effetto sulla posizione ormai passata in giudicato. La Procura argomenta che la prescrizione, in via di principio, non può essere qualificata come una causa estintiva “comune” ai diversi coimputati poiché, in concreto, “può prodursi o meno per effetto di una molteplicità di fattori eminentemente soggettivi influenti sul tempo del processo, che sono frutto delle diverse scelte dei coimputati (sul rito o sulle impugnazioni) o conseguenza della loro diversa situazione personale (es. la presenza della recidiva per alcuno di essi)”.

In base ad un secondo orientamento, invece, la declaratoria di intervenuta prescrizione nel giudizio di secondo grado si estende al coimputato non appellante anche nel caso in cui tale causa estintiva del reato sia maturata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna di primo grado nei suoi confronti. Tale interpretazione, avallata dal giudice d’appello e dalla Sezione remittente, muove dalla considerazione secondo cui l’unico presupposto richiesto, stando al tenore letterale dell’art. 587 comma 1 c.p.p., consisterebbe nella natura “non strettamente personale” del motivo di impugnazione della sentenza di condanna di primo grado. Ne discende, dunque, che dovrebbe ritenersi assolutamente irrilevante il momento in cui interviene la prescrizione: in ogni caso, e cioè sia che intervenga prima o dopo l’irrevocabilità della sentenza di condanna per il non appellante, il giudice deve immediatamente procedere ai sensi dell’art. 129 c.p.p.

 

4. Le Sezioni Unite con la pronuncia in commento accolgono il primo orientamento giurisprudenziale sopra menzionato.

I giudici della Suprema Corte muovono innanzitutto dalla ricognizione della ratio dei due istituti rilevanti, la prescrizione e il c.d. effetto estensivo delle impugnazioni, delineandone i rispettivi tratti peculiari.

La ratio della prescrizione va individuata – si legge nella sentenza – nella “esigenza politica di soprassedere all'irrogazione di sanzioni penali dopo un determinato (non breve) lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato”. In particolare, l’estinzione del reato deve considerarsi avvenuta se prima dello spirare del termine prescrizionale non intervenga una sentenza di condanna irrevocabile. L’ an e il quando della prescrizione risente quindi, inevitabilmente, delle scelte e strategie processuali compiute dall’imputato nel corso del giudizio, che vanno “dalla totale inerzia (con eventuale rinuncia alla prescrizione) al dinamismo processuale diretto a prolungare i tempi del processo”, com’è, appunto, la proposizione di una impugnazione.

Per quanto riguarda, invece, l’effetto estensivo, secondo la Suprema Corte, la ratio dell’art. 587 comma 1 è quella di evitare il contrasto tra giudicati e quindi disarmonie di trattamento tra soggetti che si trovano nella stessa posizione, sia dal punto di vista sostanziale che processuale. In altre parole, in presenza di situazioni comuni ed ugualmente incidenti su più imputati, l'ordinamento esige siano risolte in maniera conforme per ragioni di giustizia sostanziale e di uniforme applicazione delle regole processuali. Ne discende che l'estensione dell'impugnazione è idonea a travolgere il giudicato in favore del non impugnante, quando il gravame proposto dal coimputato venga accolto per motivi non esclusivamente personali. Tuttavia, tale finalità non può impedire che la sentenza relativa all’imputato non impugnante diventi irrevocabile, con il passaggio in giudicato della stessa: “rimane ferma l'esecutorietà delle statuizioni ivi contenute e non può sospendersi il relativo procedimento esecutivo nell'attesa del verificarsi dell'eventuale effetto di cui all'art. 587 c.p.p., in mancanza di disposizioni che attribuiscono un simile potere al giudice dell'esecuzione, né potendosene altrimenti trarne l'esistenza dal sistema penale”.

 

5. Premessi questi brevi cenni sulla ratio della prescrizione e dell’effetto estensivo, le Sezioni Unite passano ad affrontare la specifica questione sottoposta alla loro attenzione.

La Corte osserva dapprima che, sul piano letterale, l'utilizzo, nell'art. 587 comma 1, del termine "imputati" e non "condannati", con riferimento ai non impugnanti, esclude che l'effetto estensivo possa riguardare i coimputati non impugnanti per i quali la prescrizione sia maturata dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti.

Ma vi è di più. Posto che il maturare della prescrizione nel corso del processo dipende da scelte individuali (sul rito o sulla proposizione di mezzi di impugnazione) e da situazioni personali degli imputati (come, ad esempio, la presenza della recidiva per alcuni di essi), “l'effetto estensivo della pronuncia di prescrizione non può riguardare chi ha rinunciato ad avvalersi dello "scorrere del tempo"; l'opzione del coimputato impugnante di protrarre il procedimento configura una scelta processuale "esclusivamente personale" non collegata a vizio di procedura nel comune procedimento ovvero al merito della comune accusa”. Ne deriva che l’effetto estensivo di cui all'articolo 587 c.p.p. riguarda soltanto questioni o situazioni oggettive concernenti il processo, “sostanzialmente uguali ("comuni") per tutti gli imputati coinvolti”. Tale considerazione non contrasta – ad avviso della Cassazione – con la ratio della norma contenuta nell’art. 587 c.p.p.: vi sarebbero sì giudicati “diversi”, ma non per questo “contraddittori” poiché frutto di scelte personali e del diverso maturare del termine di prescrizione, il quale si sostanzia sempre nella “relazione tra un imputato, il reato da lui commesso e il tempo trascorso, relazione che cessa definitivamente e perde ogni ragion d'essere quando nei confronti dell'imputato sia intervenuta sentenza irrevocabile”.

 

6. L’opposto indirizzo giurisprudenziale viene ritenuto dalle Sezioni Unite non condivisibile sostanzialmente per due ordini di ragioni.

In primo luogo, argomentano i giudici, esso muove da un presupposto inesatto e cioè dall’assunto che la prescrizione, dichiarata dal giudice di appello nei confronti dell’impugnante, “sarebbe sempre “comune” all’imputato non impugnante e risulterebbe comunque applicabile a quest'ultimo alla data della pronuncia del giudice della impugnazione, a prescindere dalla anteriormente intervenuta irrevocabilità della sentenza nei suoi confronti”. Come sopra chiarito, la prescrizione non può essere considerata tale poiché è una causa estintiva legata all’avvenuto decorso di un certo periodo di tempo, su cui influiscono fattori “eminentemente soggettivi”, frutto delle diverse scelte compiute dagli imputati o conseguenza di una diversa situazione personale. 

In secondo luogo, il sopraggiungere del giudicato segna la fine del computo dei termini di prescrizione del reato e, dunque, “priva in radice di giustificazione logica e giuridica ogni ulteriore computo nei suoi confronti del termine di prescrizione del reato”. Il tempo trascorso dopo la pronuncia della sentenza irrevocabile di condanna non può quindi essere computato a fini prescrizionali in favore del coimputato non impugnante per effetto dell’impugnazione proposta dall’altro coimputato.

 

7. Di qui, la conclusione secondo cui l’effetto estensivo ai sensi dall’art. 587 comma 1 c.p.p. della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione può operare in favore del coimputato concorrente nello stesso reato non impugnante solo qualora la prescrizione intervenga prima del passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti. Tale effetto non si produce invece se detta causa estintiva è maturata dopo la irrevocabilità della sentenza emessa nei confronti del coimputato non impugnante. Il giudicato che sopraggiunga prima che maturi la prescrizione, e cioè anteriormente al verificarsi dell’effetto estintivo, non può essere travolto e, pertanto, l’impugnazione del coimputato non dispiega alcun effetto sull’esecutorietà della sentenza di primo grado per il non impugnante. 

Nel caso di specie, per il coimputato non appellante il termine di prescrizione dei reati a lui ascritti era scaduto in data “largamente successiva” (20 marzo 2014) a quella in cui la sentenza di condanna di primo grado del Tribunale di Napoli era per lui divenuta definitiva (gennaio 2011). Di conseguenza, la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione non poteva essere pronunciata dalla Corte di appello di Napoli anche nei suoi confronti, non operando in suo favore l’effetto estensivo ex art. 587 c.p.p.

Sulla scorta di tali argomentazioni, le Sezioni Unite hanno disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del coimputato non appellante, ritenendo erroneamente dichiarata la prescrizione nei suoi confronti.