ISSN 2039-1676


18 aprile 2018 |

Vecchio sospetto di reato e diritto all'oblio. A proposito di una recente sentenza della Corte di Strasburgo

C. eur. dir. uomo, Sez. V, sent. 19 ottobre 2017, Fuchsmann c. Germania, ric. n. 71233/2013

Contributo pubblicato nel Fascicolo 4/2018

Per leggere il testo della sentenza in lingua inglese, clicca qui.

 

1. Con sentenza emessa nell’ottobre scorso, la Quinta Sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (d’ora in avanti, la Corte) rigetta il ricorso di un cittadino tedesco, proposto sulla base dell’art. 8 CEDU; l’uomo sosteneva che il rifiuto da parte della l’Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf di oscurare un articolo online lesivo della sua reputazione violasse il suo diritto al rispetto per la vita privata.

Seppur agganciata ad una controversia di natura civile, la sentenza offre spunti interessanti anche per il penalista: come avremo modo di spiegare meglio, infatti, le parti di articolo oggetto di doglianza riguardano i passati legami tra il ricorrente e alcune organizzazioni criminali russe.

In generale, il caso s’inserisce nella dialettica ‘processo penale versus sistema mediatico’[1], due sistemi che, sebbene «entrambi esplicativi della (di una) realtà sociale»[2], presentano divergenze quantitative, qualitative, contenutistiche e, non per ultimo, modali. Significativa, in quest’ultimo senso, la loro diversa relazione col tempo: alla diacronia del processo, è stato fatto notare, si contrappone la sincronia dei media; nel ‘processo mediatico’, in altre parole, il momento di reale afflittività si consuma pressoché istantaneamente, di solito all’inizio – e soltanto all’inizio – del procedimento vero e proprio. Questa tensione temporale si fa drammaticamente elevata quando il canale mediatico di riferimento è internet, un mezzo dalla straordinaria capacità di conservazione[3] ove le notitiae - peraltro, non necessariamente criminis - non solo permangono, ma permangono, come opportunamente precisato, «solo nelle premesse»[4], senza che agli eventuali successivi sviluppi (es.: archiviazione, assoluzione ecc.) sia spesso dato adeguato peso.

Erompono, allora, vari interrogativi: il mantenimento nel tempo di una notizia che associ un soggetto ad un contesto criminale costituisce violazione di un diritto fondamentale? Se sì, quale? E a quali condizioni? La sentenza qui riportata consente di svolgere qualche breve considerazione al riguardo.

 

2. Il ricorrente è un uomo d’affari nato in Germania operante nel settore dei media. La sua vicenda muove dalla pubblicazione sul sito del New York Times di un articolo che lo cita per nome, indicandolo, sulla base di alcuni report di polizia, legato ad associazioni criminali internazionali. L’articolo, datato giugno 2001 e tuttora visibile sul sito della testata, riguarda un’inchiesta per corruzione contro un imprenditore ed esponente politico di New York: quest’ultimo era sospettato di aver corrotto degli ufficiali ucraini per ottenere alcune licenze tv nel Paese, superando così una moratoria approvata dal Parlamento. Nell’articolo, si menziona un accordo tra la compagnia dell’imprenditore newyorkese e una società ucraina, facente capo, per l’appunto, anche al ricorrente. Nello stralcio, quest’ultimo viene presentato come «ben noto intorno a Kiev per la [sua] influenza e ricchezza. Meno noti erano i [suoi] legami col crimine organizzato russo, stando ai report dell’FBI e di alcune agenzie europee di sicurezza»; nel prosieguo, si dà conto del fatto che «il Sig. Fuchsmann non [abbia] risposto alle richieste via e-mail sull’accordo per le licenze e sui sospetti dell’FBI relativi ai suoi legami col crimine organizzato russo, sebbene un suo assistente abbia confermato che egli le ha ricevute»; il Sig. Fuchsmann, si legge ancora, viene descritto dall’FBI «come un trafficante d’oro e un malversatore, la cui società in Germania costituiva parte di un rete internazionale di crimine organizzato. Egli non può accedere nel territorio degli Stati Uniti»; tornando all’oggetto specifico dell’inchiesta, il giornalista riporta che una terza società, facente sempre capo al ricorrente e connessa al crimine organizzato russo, avrebbe giocato un ruolo da intermediaria nel passaggio della tangente.

Il ricorrente si attiva subito per la rimozione dell’articolo, sia nella versione online che in quella su carta stampata. Risolta in senso affermativo una delicata questione di giurisdizione, nel 2011 l’OLG Düsseldorf rigetta la richiesta: pur ammettendo la lesione del diritto alla riservatezza e alla personalità del ricorrente, il tribunale sottolinea che anche la libertà di stampa, nell’ordinamento tedesco, vanta copertura costituzionale. Nell’operare il bilanciamento tra i due poli, viene data prevalenza al secondo, sulla base: (i) del grande interesse pubblico alla diffusione della notizia; (ii) del collegamento tra i fatti contestati al Sig. Fuchsmann e le nuove accuse mosse al politico americano, nonché della necessità di richiamare i primi per fornire ai lettori un quadro esaustivo; (iii) del tono neutro e nient’affatto polemico o insinuante con cui la vicenda del ricorrente era stata riportata; (iv) dell’autorevolezza della fonte; (v) della conferma di alcune circostanze da parte del ricorrente stesso e della sua decisione di non rispondere alle domande fatte dal New York Times.

 

2.1. Esauriti i rimedi interni, il Sig. Fuchsmann si rivolge alla Corte europea, sostenendo che i giudici tedeschi, impedendo la rimozione dell’articolo, non abbiano ottemperato al dovere di proteggere la sua reputazione, in evidente violazione dell’articolo 8 CEDU: nel ricorso, in particolare, si sottolinea che l’articolo non specificava con sufficiente chiarezza che la notizia era remota, che i sospetti non avevano dato luogo ad alcuna inchiesta e che, dunque, non v’era interesse pubblico tale da giustificare l’espressa menzione del suo nome. A supporto del proprio ricorso, egli cita il noto caso Google Spain[5], che ha consacrato, a un tempo, il diritto all’oblio in capo all’utente e l’obbligo di rimozione di dati personali relativi a eventi passati in capo al motore di ricerca (§ 27).

Il Governo tedesco, da par suo, respinge le accuse, argomentando che l’OLG Düsseldorf ha correttamente operato il bilanciamento tra diritto alla riservatezza (sub art. 8 CEDU) e libertà d’espressione (art. 10 CEDU), muovendosi nel solco tracciato dalla stessa Corte europea. Interessante notare, peraltro, che i rappresentanti governativi smentiscono la rilevanza del caso Google Spain ai fini del presente procedimento poiché relativo a «circostanze completamente diverse» (§ 28).

 

2.2. In prima battuta, la Corte giudica la disposizione invocata dal ricorrente applicabile al caso di specie: l’attacco alla reputazione contenuto nell’articolo, si legge, «è sufficientemente serio da chiamare in causa l’articolo 8» (§ 30). Stabilito ciò, i giudici passano a valutare se l’OLG Düsseldorf abbia operato un corretto bilanciamento tra quest’ultimo e l’articolo 10, puntualizzando, come da prassi, che dovrebbero sussistere «forti ragioni» per legittimare un ribaltamento della decisione presa a livello nazionale (§§ 32s).

La Corte analizza la scelta dei giudici tedeschi alla luce dei consolidati criteri in materia di libertà d’espressione[6]. Più in dettaglio, la Corte stabilisce che: (i) l’articolo contribuisce al dibattito pubblico, sussistendo un interesse generale alla conoscenza dell’ipotetico coinvolgimento del ricorrente nel fatto oggetto d’inchiesta (§ 37); (ii) il ricorrente riveste un certo ruolo sociale, figurando come imprenditore dei media attivo a livello internazionale (§ 41); (iii) l’articolo è complessivamente basato su fonti attendibili, essendo il contenuto del report FBI – di per sé non sufficiente – ampiamente corroborato dalle relazioni di numerose agenzie europee (§ 45); (iv) lo scritto è basato unicamente sui dati contenuti nei report ed è proposto in toni non polemici né insinuanti (§ 51); (v) la diffusione dell’articolo deve considerarsi limitata, considerato che, in un senso, la versione cartacea del New York Times non era disponibile in Germania; nell’altro, la versione online era accessibile soltanto tramite apposita ricerca sui motori di ricerca, e il ricorrente – punto di notevole interesse – non aveva dato prova di aver chiesto ai provider di rimuovere l’articolo (§§ 52s).

Alla luce di queste considerazioni, la Corte ‘convalida’ la sentenza dell’OLG Düsseldorf e, negando che sussistano quelle «forti ragioni» in grado di mettere in discussione il bilanciamento operato a livello domestico, esclude la violazione dell’art. 8 CEDU.

 

***

 

3. La decisione suscita alcune considerazioni[7], di cui, tuttavia, in questa sede non possiamo dar conto che in via estremamente sintetica; esse attengono, andando con ordine, al diritto che si assume violato, al mancato coinvolgimento del motore di ricerca e, infine, alla declinazione temporale del diritto ad essere informato.

(i) L’unico diritto di cui si adduce la violazione è, come detto, quello al rispetto della vita privata. A prescindere dalla decisione di rigetto, l’art. 8 CEDU svela così ancora una volta le sue potenzialità[8], candidandosi a raccogliere le molteplici istanze promananti dall’odierna società della comunicazione[9], fra cui, appunto, il diritto alla rimozione di un contenuto lesivo della propria reputazione. Suscita qualche perplessità, di contro, la scelta del ricorrente di non invocare la lesione di ulteriori diritti, e in particolare quello alla presunzione di innocenza (art. 6 §2 CEDU), che, in linea generale, dovrebbe avere altresì valenza ‘extra-processuale’, nel senso di sancire il divieto di presentare una persona non condannata in via definitiva come colpevole[10]: considerato che il ricorrente si doleva, tra le altre, del fatto che «l’articolo non fosse stato sufficientemente indicato come notizia vecchia» e che «nessuna indagine relativa alle allusioni fatte nell’articolo fosse mai stata comunicata» (§ 27), pensiamo vi sarebbe stato spazio per addurre pure la violazione dell’articolo 6, che la Corte ha, a più riprese, valorizzato anche nella sua proiezione mediatica[11]. Ciò, peraltro, avrebbe comportato un importante ampliamento in senso individualistico della disposizione, fin qui letta dalla Corte in chiave prevalentemente pubblicistica, ossia in funzione della tranquillità del giudice e dell’equità del processo[12].

(ii) Altre perplessità sorgono in relazione alla mancata richiesta, da parte del ricorrente, di de-indicizzazione dell’articolo dai motori di ricerca; scelta invero poco comprensibile, specie in considerazione del fatto che il ricorrente, contestualmente, cita la sentenza Google Spain, la quale, come noto, ha di fatto ‘invertito’ i termini del rapporto, sancendo che l’obbligo di rimozione può incombere direttamente sui gestori del motore di ricerca senza che, per questo, sia necessario cancellare i dati o le informazioni dal sito web in cui questi compaiono[13]. I giudici di Strasburgo sottolineano espressamente questa mancanza: «considerato che il ricorrente recriminava che l’articolo fosse raggiungibile semplicemente cercando il suo nome in rete», si legge, «la Corte nota che egli non ha fornito alcuna informazione relativa a eventuali tentativi volti a far rimuovere suddetto articolo dai motori di ricerca» (§ 53). Per tale via, la Corte sembra dunque ravvisare nella mancata richiesta di de-indicizzazione una sorta di atecnico mancato esaurimento delle vie di ricorso interne[14].

(iii) La Corte rigetta il ricorso sostenendo che l’OLG Düsseldorf abbia bilanciato gli interessi delle parti in conformità dei parametri enucleati dalla giurisprudenza sub artt. 8 e 10 CEDU (§ 32)[15]. Nell’esaminare il parametro del «contributo ad un dibattito di interesse pubblico», la Corte ha modo di trattare anche i profili di natura temporale[16]. In questa sede, tuttavia, emerge (se non una contraddizione, quantomeno) una sovrapposizione: da una parte, si afferma che la pubblicazione della notizia dei remoti (e comunque mai definitivamente accertati) coinvolgimenti criminali del Sig. Fuchsmann «fosse divenuta nuovamente rilevante in considerazione dei sospetti di corruzione in capo al candidato sindaco di New York» (§ 36); dall’altra, si identificano gli archivi online come «un’importante fonte per l’educazione e la ricerca storica, soprattutto perché prontamente accessibili al pubblico e generalmente gratuiti» (§ 39). L’impressione è che la Corte, nel giustificare la sussistenza dell’interesse pubblico al mantenimento della notizia, saldi due piani temporali distinti, così confondendo anche le rispettive declinazioni del diritto all’informazione: diritto a essere informati su fatti (divenuti nuovamente) attuali[17], da un lato; diritto ‘alla Storia’[18], dall’altro. Ciò che è certo, ad ogni modo, è che la sentenza segna la netta prevalenza del diritto collettivo all’informazione rispetto al diritto individuale all’oblio.

 

4. Per il momento, la Corte di Strasburgo chiude la porta al diritto all’oblio relativo ad un vecchio sospetto di collusione criminale mai sfociato né in condanna né, ancor prima, in un vero e proprio processo; un diritto a essere informati declinato sia in senso attualizzante che in senso storico, d’altra parte, sembra lasciare pochi spazi alle aspettative di tutela del singolo, che corre così il rischio – tanto più inaccettabile, quanto più le accuse si rivelino infondate – di restare per un tempo indeterminato indebitamente esposto alla gogna virtuale.

La specificità del caso, le peculiarità del ricorso e, in generale, il consueto approccio pragmatico della Corte, tuttavia, impongono di non generalizzare il risultato[19]; riteniamo resti intatta la possibilità, in altre parole, che uno Stato sia chiamato a rispondere per non aver garantito la massima ‘neutralizzazione’ delle informazioni originariamente colpevoliste[20], obbligando chi le ha pubblicate a rimuoverle o, in alternativa, a rettificarle. In questo senso, crediamo sarà la ventura giurisprudenza della Corte – presumibilmente corroborata dalla schiera di diritti ora sanciti nel nuovo regolamento UE sui dati personali[21] – a delineare in modo più nitido i contorni del diritto all’oblio[22], specie laddove connesso all’irrinunciabile principio della presunzione d’innocenza[23].

 

 


[1] Nella ricca letteratura, M. Bertolino, Privato e pubblico nella rappresentazione mediatica del reato, in Riv. dir. pen. proc. 4/2003, p. 1070; G. Giostra, Processo penale e mass media, Criminalia 2007, p. 57; F. Palazzo, Mezzi di comunicazione e giustizia penale, in Pol. dir. 2/2009, p. 193; C.E. Paliero, La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed ‘effetti penali’ dei media), in Riv. it. dir. proc. pen. 2/2006, p. 467; T. Padovani, Informazione e giustizia penale: dolenti note, in Dir. pen. proc. 6/2008, p. 689.

[2] C.E. Paliero, La maschera e il volto, cit., p. 469.

[3] La memoria di internet può essere descritta come «immensa, universale, densa, disorganizzata, volatile e persistente», S. Martinelli, Diritto all’oblio e motori di ricerca: il bilanciamento tra memoria e oblio in internet e le problematiche poste dalla de-indicizzazione, in Dir. inf. 3/2017, p. 566.

[4] A. Marandola, La tutela dell’identità personale (informatica), anche del soggetto coinvolto in un processo penale, in Proc. pen. giust. 3/2017, p. 373.

[5] Corte di giustizia U.E., 13.5.2014, Google Spain SL and Google Inc. c. Agencia Espanola de Protección de Datos and Mario Costeja Gonzáles, C-131/12. Fra i numerosi commenti, F. Melis, Il diritto all’oblio e i motori di ricerca nel diritto europeo, Giorn. dir. amm. 2015, n. 2, p. 171; A. Palmieri - R. Pardolesi, Diritto all’oblio: il futuro dietro le spalle, in Foro it. 2014, IV, p. 295; F.A. Viglianisi, La sentenza ‘Google Spain’ e il diritto all’oblio nello spazio giuridico europeo, in Contr. impr. 1/2015, p. 159.

[6] La Corte richiama espressamente i criteri sanciti in recenti decisioni emesse dalla Grande Camera: Couderc e altri c. Francia, G.C., 10.11.2015, ric. n. 40457/2007, §§ 83 ss.; Axel Springer AG c. Germania, G.C., 7.2.2012, ric. n. 39954/2008, §§ 78 ss.; Von Hannover c. Germania, G.C., 7.2.2012, ric. n. 40660/2008, §§ 95 ss.

[7] Sulla scelta domestica di dichiarare la giurisdizione tedesca per i fatti in causa, criticamente, S. Degmair, 15 Jahre fūr ein Nein. Verdacht der Verbindung zum organisierten Verbrechen verletzt nicht die Privatsphäre, in Komm. und Recht 1/2018, p. 13.

[8] In generale, I. Roagna, Protecting the right to respect for private life and family life under the European Convention on Human Rights, 2012, accessibile a questo link.

[9] T. Murphy – G. Ó Cuinn, Work in progress: new technologies and the European Court of Human Rights, in Hum. rig. law rev. 10/2010, part. pp. 617 ss., 627ss.; in toni suggestivi, è stato affermato che la giurisprudenza della Corte sub art. 8 CEDU si è sviluppata, rispettivamente, secondo l’‘approccio ad albero’ – i diritti tradizionali fanno da ‘ramo’ consentendo diritti nuovi di svilupparsi – ovvero secondo l’‘approccio a grappolo’ – i legami tra i diritti esistenti e quelli futuri non sono ancora chiaramente visibili (M. Burgers, How the right to respect for private and family life, home and correspondence became the nursery in which new rights are born, in Shaping the rights in ECHR. The role of the European Court of Human Rights in determining the scope of Human Rights, a cura di E. Brems – J. Gerards, Cambridge 2014, part. pp. 325 ss.).

[10] Si veda adesso la dir. (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (part. cons. nn. 16-20 e art. 4). Nonostante la direttiva si rivolga principalmente alle autorità pubbliche, di un certo interesse è il cons. 19, che sancisce: «Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che, nel fornire informazioni ai media, le autorità pubbliche non presentino gli indagati o imputati come colpevoli, fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente provata. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero informare le autorità pubbliche dell'im­ portanza di rispettare la presunzione di innocenza nel fornire o divulgare informazioni ai media, fatto salvo il diritto nazionale a tutela della libertà di stampa e dei media». Secondo N. Canestrini, La direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in Cass. pen. 5/2016, pp. 2230 ss., tuttavia, la direttiva parrebbe sancire uno standard di tutela inferiore rispetto a quello offerto dall’omologa giurisprudenza di Strasburgo.

[11] Da ultimo, sebbene con specifico riferimento alla diffusione di atti d’indagine, Bédat c. Svizzera, G.C., 29.3.2016, ric. n. 56925/2008, §§ 68 ss.

[12] Sul punto, R. Chenal, Il rapporto tra processo penale e media nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3/2017, pp. 38 ss.; sui rapporti tra presunzione d’innocenza e c.d. verginità mentale del giudice, F.M. Pizzetti, Informazione, presunzione d’innocenza e ‘verginità del giudice’. L’Italia e l’Europa, in L’informazione giudiziaria in Italia. Libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e processo penale, a cura dell’Osservatorio sull’informazione giudiziaria dell’Unione Camere Penali Italiane, Pisa 2016, p. 128.

[13] Corte di giustizia U.E., 13.5.2014, cit., § 88. Sulla necessità di tenere distinta la posizione dei motori di ricerca rispetto a quella dei siti-fonte, con possibilità che l’interessato debba chiedere la rimozione del dato esclusivamente ai primi, R. Flor, La giustizia penale nella rete? Tutela della riservatezza versus interesse all’accertamento e alla prevenzione dei reati nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, in La giustizia penale nella ‘rete’. Le nuove sfide della società dell’informazione nell’epoca di internet, a cura di R. Flor – D. Falcinelli – S. Marcolini, DiPLaP 2015, p. 167 n. 25. Nella recente giurisprudenza italiana, sul diritto del titolare dei dati personale a rivolgersi al motore di ricerca per la soppressione del link che rinvii a contenuti non più pertinenti o attuali, T. Milano sez. I, sent. 14.1.2017 n. 12623, in Dir. inf. 6/2016, p. 959.

[14] Sulle questioni specifiche che solleva il diritto alla de-indicizzazione, S. Martinelli, Diritto all’oblio e motori di ricerca, cit., pp. 576 ss.; sui profili tecnici della correzione dei dati da parte del motore di ricerca, con specifica petizione per l’interazione tra algoritmo e attività umane, S. Leucci, Diritto all’oblio, verità, design tecnologico: una prospettiva di ricerca, in Media laws – Riv. dir. media 1/2017, p. 117, part. pp. 122 ss.

[15] Per tale via, si assiste ad una forte valorizzazione del c.d. margine di apprezzamento statale, cui, secondo giurisprudenza costante, dev’essere attribuita medesima portata sia che il ricorso venga promosso ai sensi dell’art. 8 – da parte del soggetto citato nella notizia – sia che venga promosso ai sensi dell’art. 10 – da parte del soggetto che l’ha diffusa. In precedenza, oltre ai casi citati supra, MGN Limited c. Regno Unito, 18.1.2011, ric. n. 39401/2004, § 142; Hachette Filipacchi Associes c. Francia, 14.6.2007, ric. n. 71111/2001, § 43.

[16] È opportuno segnalare il documento Art. 29 Data Protection Working Party, Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the European Union judgment ‘Google Spain and Inc. v. Agencia Espanola de Protección de datos (AEPD) and Mario Costeja GonzálezC-131/12. Si tratta di una serie di linee guida rivolte alle autorità nazionali, elaborate in seguito alla sentenza Google Spain, utili a operare un corretto bilanciamento tra diritto all’oblio e interessi contrapposti. Fra i predetti criteri, assumono grande rilevanza quelli di matrice temporale (§ 7, p. 18); nell’effettuare il bilanciamento, in particolare, l’autorità nazionale deve domandarsi se l’informazione è attuale e se è rimasta disponibile per un tempo superiore a quello dovuto rispetto al fine per cui essa è stata trattata.

[17] Nella casistica italiana, ad es., Gar. prot. dati pers., provv. n. 86 del 25.2.2016.

[18] In tema, M. Rizzuti, Il diritto e l’oblio, in Corr. giur. 8-9/2016, pp. 1080 ss.

[19] In prospettiva inversa, Aleksey Ovchinnicov c. Russia, 16.12.2010, ric. n. 24061/2004, part. §§ 53 ss.: la Corte nega che violi l’art. 10 CEDU una condanna (civile) inflitta ad un giornalista per un articolo in cui quest’ultimo adombrava il sospetto che il genitore di un minore responsabile di un’aggressione ad un coetaneo avesse abusato del proprio ruolo pubblico per impedire le indagini; sospetto di per sé infamante e, per giunta, neppure suffragato da prove.

[20] In dottrina, V. Manes, La ‘vittima’ del ‘processo mediatico’: misure di carattere rimediale, Dir. pen. cont. - Riv. trim., 3/2017, pp. 124 ss. Nella giurisprudenza interna, T. Mantova 28.10.2016, in Dir. inf. 2/2017, p. 225, che ha condannato parte convenuta alla rimozione di un articolo ove si infondevano dubbi circa il comportamento illecito di parte attrice: nel passaggio qui d’interesse, si legge che «la rete internet costituisce una realtà ove le informazioni non sono archiviate (e cioè organizzate e strutturate) ma solo memorizzate senza limiti e senza tempo, poste tutte al medesimo livello, senza una valutazione del relativo peso, prive di contestualizzazione e di collegamento con altre informazioni pubblicate […] in considerazione del fatto che la vicenda risale al 2011, che la controversia fra [l’attore] e la cliente è stata definita sia in sede civile che in sede penale e che, in conseguenza di ciò, è mancato un accertamento in sede giudiziaria delle circostanze narrate nell'articolo pubblicato in data […], deve ritenersi fondata la pretesa della società attorea di ottenere la cancellazione dal sito web».

[21] Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.4.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la dir. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in part. art. 16 (Diritto di rettifica), art. 17 (Diritto alla cancellazione - Diritto all’oblio), art. 18 (Diritto alla limitazione di trattamento), art. 21 (Diritto di opposizione).

[22] Fissa i punti chiave per il bilanciamento tra esigenze di tutela del singolo ed esigenze di tutela della collettività R. Flor, La giustizia penale nella rete?, cit., pp. 165 ss.; di passaggio dal diritto all’oblio al ‘diritto al ridimensionamento’, nel senso che a venire in gioco sarebbe non il tradizionale rispetto della privacy bensì la «tutela della corretta rappresentazione dell’immagine sociale e - aggiungiamo - giuridico-mediatica del soggetto», A. Marandola, La tutela dell’identità personale (informatica), cit., pp. 374 ss.

[23] Sull’intersezione tra presunzione d’innocenza e reputazione in ambito mediatico, da ultimo, F. Palazzo, Note sintetiche sul rapporto tra giustizia penale e informazione giudiziaria, in Dir. pen. cont. - Riv. trim., 3/2017, pp. 144 ss.