ISSN 2039-1676


26 aprile 2018 |

Ampliati gli spazi della procedibilità a querela per i reati che offendono la persona e il patrimonio: valorizzato (adeguatamente) l'interesse privato alla punizione del colpevole?

D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36, in G.U. n. 95 del 24 aprile 2018 (in vigore dal 9 maggio 2018)

Contributo pubblicato nel Fascicolo 4/2018

Per leggere il testo del decreto, clicca qui.

 

1. Il decreto legislativo n. 36 del 10 aprile del 2018[1], approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 marzo 2018 (e nuovamente deliberato in data 6 aprile), dà attuazione alla delega contenuta all’art. 1, comma 16, lettere a) e b) della legge 23 giugno 2017, n. 103, modificando il regime di procedibilità per taluni reati.

La versione finale del provvedimento accoglie numerosi suggerimenti correttivi, per lo più posti sotto forma di “condizioni” nei pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari sul primo schema preliminare del decreto. Nel secondo passaggio consultivo del provvedimento (prescritto come obbligatorio ai sensi dell’art. 1, comma 17 della legge delega), la Commissione Giustizia del Senato – preso atto dei contenuti solo in parte emendati – esprimeva un parere non ostativo, mentre la Commissione Giustizia della Camera ometteva di renderlo nei termini previsti.

Nel testo definitivamente licenziato dal Consiglio dei Ministri sono state risolte, melius re perpensa, due rilevanti criticità (in ordine alla trasformazione del regime di procedibilità del reato di uccisione o danneggiamento di animali altrui, dapprima incluso nel provvedimento, e all’inoperatività del nuovo regime di procedibilità per i reati il cui processo fosse pendente in Cassazione); modifiche peraltro sin da subito sollecitate dalle Commissioni parlamentari, ma concesse in limine (la seconda, solo seguito dell’ulteriore esame del Consiglio dei Ministri del 6 aprile).

Come si vedrà, l’articolato iter di emanazione del decreto ha condotto, per effetto dei progressivi interventi sui contenuti originari, ad una importante rivisitazione delle scelte iniziali del delegato e, nel complesso, ad una migliore razionalità dell’intervento, anche sul piano della coerenza agli indirizzi impressi nella legge delega.

 

2. La legge c.d. Orlando pone, all’art. 16, comma 1, lettere a) e b), i principi e i criteri direttivi valevoli in tema di modifica del regime di procedibilità.

In particolare, alla lett. a) si prevede la procedibilità a querela per i reati contro la persona – ad esclusione del delitto di violenza privata di cui all’art. art. 610 c.p. – puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni (sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria) e per i reati contro il patrimonio contemplati nel codice penale.

I predetti reati restano procedibili d’ufficio in presenza di una delle seguenti condizioni: 1) l’incapacità per età o per infermità della persona offesa del reato; 2) la ricorrenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale o di quelle previste all'art. 339 c.p.; 3) la sussistenza, nei reati contro il patrimonio, di un danno di rilevante gravità.

Alla lettera b) della medesima disposizione si disciplinano altresì le modalità intertemporali, specificando che per i reati divenuti perseguibili a querela commessi prima della data di entrata in vigore del decreto delegato di attuazione, “il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato”; diversamente, “se è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata”.

 

3. A fronte di tali puntuali coordinate di intervento, va subito osservato come il legislatore delegato abbia optato per un’attuazione parziale della delega, lasciando immutato il regime di procedibilità di numerose ipotesi - pur astrattamente ricomprese nei limiti edittali individuati ai fini della modifica della disciplina - ritenute comunque meritevoli di un’azione penale ex officio.

Si è altresì provveduto, in modo condivisibile, a estendere ai delitti contro il patrimonio il limite edittale (di quattro anni di pena detentiva), espressamente indicato per i soli delitti contro la persona, recuperando uniformità al disegno complessivo circa il livello di gravità del fatto incriminato e dunque dell’offesa, da assurgere a soglia entro la quale dar rilievo alle determinazioni del privato in ordine alla punizione del colpevole.

Le eccezioni (non poche) sono per lo più motivate in ragione della rilevanza pubblicistica (o anche pubblicistica) degli interessi lesi (come per gli artt. 631, 632, 633, co. 1, 635, 636 e 639 bis, 635 quinquies, 639, co. 2, c.p.), dell’impossibilità o maggiore difficoltà di individuare la persona offesa del reato (art. 588, 648 ter, 640 quinquies, 617 bis c.p.) o della particolare situazione soggettiva in cui versa la vittima (art. 608 c.p.; art. 590, co. 5, 590 bis, commi 1,4,5 e 6 e 593 c.p.).

La scelta minimale – di cui la Relazione illustra le ragioni[2] – si inquadra nella riconosciuta legittimità dell’esercizio frazionato del potere di delega, fondata, su di un piano generale, sull’autonomia strutturale di ogni singola previsione rispetto all’intero contesto di prescrizioni impartite al legislatore delegato. Ciò nonostante, a fronte di un così forte ridimensionamento della materia originariamente oggetto di delega, può sorgere qualche perplessità, in un un’ottica di opportunità politico-criminale, considerando il rischio di smarrire, per tale via, il progetto unitario e di sovvertirne i promossi obiettivi deflattivi.

 

4. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni interessate dal mutamento della procedibilità, divenuto a querela della persona offesa.

4.1. Nell’ambito dei delitti contro la persona:

- con l’art. 1 si interviene sull’area della perseguibilità d’ufficio del delitto di minaccia “grave” di cui all’art.612, co. 2 c.p., circoscrivendola ai casi in cui sia realizzata nei modi indicati all’art. 339 c.p., tenuto conto dell'espresso criterio di “salvaguardia” contenuto nella legge di delega. Al contrario, diviene procedibile a querela la minaccia grave tout court (punita con la reclusione fino ad un anno in luogo della multa fino a euro 1032); da qualificarsi, sul piano astratto, come circostanza aggravante c.d. autonoma (prevedendosi una pena di specie diversa rispetto a quella comminata nell’ipotesi base) e non “ad effetto speciale”, quest’ultima preclusiva della modifica del regime di procedibilità in base alla medesima delega. Ci si affida – enfatizzandone, forse, la valenza in questa sede – ad un criterio meramente formale, secondo l'espressa definizione normativa (contenuta all’art. 63, co. 3, c.p.) che individua la categoria in base all’effetto prodotto: un aumento della pena, prevista per l'ipotesi base, in misura superiore ad un terzo;

- con l’art. 2 si prevede la procedibilità a querela per il delitto di cui all’art. 615, co. 2, c.p., in tema di violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale senza le formalità prescritte dalla legge;

- con l’art. 3 si modifica il regime di procedibilità, rendendolo a querela, per il delitto di cui all’art. 617-ter, co. 1, c.p. in tema di falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno;

- con l’art. 4 si rende procedibile a querela il reato di cui all’art. 617-sexies, co. 1, c.p. in tema di falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche;

- con l’art. 5 si introduce il regime di procedibilità a querela per il reato di cui all’art. 619, co. 1, c.p. in tema di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni;

- con l’art. 6 si rende procedibile a querela il reato, di cui all’art. 620 c.p., di indebita rivelazione del contenuto di corrispondenza aperta o di comunicazioni ad essa equiparate (telegrafiche o telefoniche) commesso da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni;

- con l’art. 7 (in accoglimento delle indicazioni delle Commissioni parlamentari) si introduce nel codice penale l’art. 623 ter c.p., che preserva la procedibilità d’ufficio per i reati contro la persona, divenuti procedibili a querela ai sensi del decreto in esame, laddove ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche se contenute al di fuori del codice penale; sarebbero altrimenti divenute procedibili a querela le minacce aggravate dalla finalità di terrorismo e di eversione di cui all’art. 1 del d.l. n. 625 del 1979 o dalla c.d. mafiosità di cui all’art. 7 del d.l. 152 del 1991 o, ancora, da motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa di cui all’art. 3 del d.l. n. 122 del 1993.

 

4.2. Nell’ambito dei delitti contro il patrimonio, si è provveduto, nei reati che già prevedono la procedibilità a querela nell’ipotesi base, a ridurre il numero delle circostanze aggravanti che fanno scattare la perseguibilità d’ufficio:

- con l’art. 8 si amplia il regime di procedibilità a querela per il reato di truffa aggravata di cui all’art. 640, co. 3 c.p., conservando la perseguibilità d’ufficio al ricorrere della sola circostanza aggravante comune prevista al n. 7) dell’art. 61 c.p. (danno patrimoniale di particolare gravità), riducendo sensibilmente l’area dell’intervento ex officio dapprima, come noto, riservato ad ogni aggravante comune;

- con l’art. 9, analogamente a quanto stabilito in tema di truffa aggravata, si estende la procedibilità a querela della frode informatica di cui all’art. 640 ter c.p., circoscrivendo la perseguibilità d’ufficio alla sussistenza delle sole circostanze aggravanti comuni della c.d. minorata difesa, di cui all’art. 61, n. 5, c.p., ma limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età, e del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. art. 61, n. 7 c.p.;

- con l’art. 10 si abroga l’art. 646, co. 3, c.p., riespandendo la procedibilità a querela dell’appropriazione indebita aggravata dall’aver commesso il fatto su cose possedute a titolo di deposito necessario (art. 646, co. 2., c.p.) o con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione o di ospitalità (art. 61, n. 11 c.p.);

- con l’art. 11 (in corrispondenza con quanto previsto all’art. 623 ter del c.p. nell’ambito dei delitti contro la persona e per le medesime finalità), si introduce l’art. 649 bis, volto a preservare la procedibilità d’ufficio per i reati contro il patrimonio divenuti procedibili a querela ai sensi del decreto in esame nel caso in cui ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.

Con l’art. 12 si detta, infine, il regime transitorio relativo alla procedibilità a querela, riproponendo correttamente, attraverso un ripensamento dell’ultimo istante, quanto prescritto dal criterio direttivo di cui all’art. 16, comma 1, lett. b).

 

5. Come si è già accennato, lo schema originario di decreto – prima delle indicazioni emendative fornite dalle Commissioni parlamentari – appariva in talune scelte adottate in sede di attuazione preliminare non del tutto rispettoso dei criteri direttivi della legge delega e del canone della razionalità interna.

5.1. Tra i profili di infedeltà alla delega, il più vistoso riguardava le disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela.

Si è ricordato come lo specifico criterio di delega (art. 1 comma 16, lett. b) preveda – in pendenza del procedimento, per i reati divenuti perseguibili a querela commessi prima della data di entrata in vigore del decreto - l’obbligo per il pubblico ministero o per il giudice di informare la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela, decorrendo da tale data il termine per proporla.

Ebbene, la prima versione del provvedimento, dopo avere riprodotto correttamente la disciplina prevista in sede di delega – per la quale il Pm o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, devono informare la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela – introduceva una vistosa eccezione, stabilendo che “le disposizioni del presente decreto non si applicano ai processi che, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, sono pendenti avanti alla Corte di Cassazione”.

La Commissione Giustizia del Senato aveva segnalato, ponendola quale condizione, la necessità di sopprimere tale disposizione, ritenuta “al di fuori dei limiti posti dalla delega” e in difformità dai due precedenti normativi intervenuti nella stessa materia (l’art. 19 della l. 205 del 1999 e l’art. 99 della l. 689 del 1981). Il Governo, fino alla versione approvata il 21 marzo 2018, non ha accolto tale invito, interpretando l’obbligo di informare la persona offesa come gravante sul “giudice del merito”, nell’erroneo presupposto che “solo il giudice di merito, e non anche il giudice di legittimità, dispone del fascicolo processuale.

Si riteneva, altresì, che l’inapplicabilità della disciplina transitoria in Cassazione mirasse “a preservare, in termini di ragionevolezza, l’efficienza del sistema processuale”. A sostegno della legittimità di tale soluzione differenziata si invocava la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui il legislatore godrebbe di ampia discrezionalità nel regolare gli effetti temporali di nuovi istituti processuali nei processi in corso e le relative scelte “si sottraggono a censure di costituzionalità, ove non siano manifestamente irragionevoli[3].

Invero, l’interpretazione proposta, secondo cui il riferimento al “giudice” contenuto nella delega riguarderebbe soltanto le fasi di merito, appariva assai fragile, non potendosi in alcun modo evincere detta limitazione dal tenore della norma. Anzi, l’uso della locuzione “se è pendente il procedimento” indirizza chiaramente verso la conclusione opposta, giacché nella nozione di “procedimento” è da includere sia la fase delle indagini, sia le diverse fasi processuali, in ogni loro grado (sino al passaggio in giudicato della sentenza). Né era sostenibile, come adombrato dalla Relazione, che il giudice di legittimità sarebbe stato impossibilitato ad individuare la persona offesa non costituita parte civile: quale giudice dell’impugnazione egli infatti dispone degli atti processuali in ossequio alla previsione dell’art. 590 del c.p.p., a tenore della quale gli “sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione e gli atti del procedimento” (ferma restando la discrezionalità del legislatore delegato di individuare, ove lo avesse ritenuto opportuno, modalità ad hoc tali da non pregiudicare la celerità del giudizio di legittimità).

Il mantenimento di tale eccezione – volta a preservare la procedibilità di ufficio per i reati divenuti perseguibili a querela se il relativo giudizio fosse stato pendente in Cassazione – avrebbe pertanto potuto far sorgere seri dubbi di costituzionalità in ordine al rispetto della legge delega, tenuto conto che le violazioni dei criteri di delega, vulnerando i presupposti della legislazione delegata di cui all'art. 76 Cost., sono sempre sindacabili dalla Corte “in quanto la verifica sull’esercizio da parte del Governo della funzione legislativa delegata è essa stessa strumento di garanzia del rispetto di detto principio sancito dall'art. 25, comma 2, Cost., e non può essere limitata in considerazione degli eventuali effetti che una sentenza di accoglimento potrebbe produrre nel giudizio a quo, che devono essere valutati dal giudice rimettente secondo i principi generali che reggono la successione nel tempo delle leggi penali[4].

Peraltro, nel caso in esame, la violazione della delega si sarebbe altresì risolta nella creazione di una norma sfavorevole all’imputato, non potendo quest’ultimo beneficiare del mutato regime di procedibilità (e dunque della declaratoria di non doversi procedere per mancanza della sopravvenuta – necessaria – condizione di procedibilità), laddove il suo procedimento fosse stato pendente in Cassazione, con evidente disparità di trattamento – non giustificabile alla luce dell’art. 3 Cost. - tra soggetti imputati di uno stesso reato.

L’indubbio peso di tale ultima considerazione ha infine convinto il Governo, a seguito della successiva rivalutazione del Consiglio dei Ministri dello scorso 6 aprile, ad abbandonare la soluzione originariamente prescelta che “avrebbe esposto la disposizione a dubbi di violazione del principio del favor rei e di incostituzionalità”[5] e a rendere applicabile la disciplina transitoria anche in Cassazione (sopprimendo, pertanto, la disposizione derogatoria contenuta al terzo comma dell’art. 12).

Del resto, la natura mista, sostanziale e processuale, della querela, ancora di recente sostenuta nella giurisprudenza di legittimità[6], non avrebbe consentito di sottrarre l’istituto al principio generale della retroattività della lex mitior sancito all’art. 2, comma 4, c.p., le cui uniche deroghe ammesse, come chiarito dal giudice delle leggi, sono quelle che “superano un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole”[7].

 

5.2. Altro profilo di incoerenza rispetto alla legge delega riguardava l’inclusione tra le ipotesi rese procedibili a querela del delitto di uccisione o danneggiamento di animali altrui, di cui all’art. 638, comma 2, c.p. (artt. 10 e 8 rispettivamente del primo e del secondo schema preliminare del decreto), nonostante si trattasse di un’ipotesi da considerare, ai fini della preclusione del mutamento di disciplina, quale circostanza ad effetto speciale.

Sul punto, la Commissione Giustizia della Camera si era espressa a favore dell’eliminazione di tale figura criminosa, ritenendo, tra l’altro, inopportuno il mutamento del regime di procedibilità “per la particolare pericolosità sociale di tali condotte criminali, poste in essere, per lo più, a scopo intimidatorio o ritorsivo negli ambienti agresti o pastorali, spesso soggetti alla pressione della criminalità organizzata che opera nel settore agricolo e zootecnica”[8].

Anche in questo caso, in un primo tempo il Governo si era determinato a non accogliere il suggerimento, ritenendo che le preoccupazioni manifestate in ordine alla particolare pericolosità sociale potessero essere mitigate dalla possibile contestazione dell’aggravante della c.d. mafiosità (di cui all’art. 7 del d.l. 152 del 1991).

Al contempo, si era trincerato dietro lo schermo della presunta conformità alla delega, in quanto il trattamento sanzionatorio previsto per tale ipotesi criminosa imponeva di qualificarla come circostanza c.d. autonoma e non “ad effetto speciale”; unica categoria, quest’ultima, ad essere interdetta dalla trasformazione del regime di procedibilità.

Una lettura meno polarizzata sul solo dato esteriore spingeva chiaramente verso la conclusione opposta, considerando come la pena detentiva prevista nel secondo comma (reclusione da sei mesi a quatto anni) determini un aumento superiore al terzo rispetto a quella dettata dal primo comma (fino ad un anno di reclusione), seppure in questa sede prevista come alternativa alla pena pecuniaria (fino a 309 euro di multa).

A prescindere dall’esatta classificazione dommatica da riservare a predetta aggravante (autonoma o indipendente), è indubbio allora che essa fosse da inquadrare, nella sostanza, fra le circostanze aggravanti ad effetto speciale preclusive della trasformazione del regime di procedibilità, in linea, peraltro, con quanto recentemente affermato dalle Sezioni unite[9], che hanno chiaramente optato per una qualificazione sostanzialistica delle circostanze, da distinguere in ragione degli effetti, a seconda che determinino un aumento della pena base superiore ad un terzo.

Proprio quest’ultimo indirizzo interpretativo, volto a dar prevalenza alla sostanza sulla forma, ha persuaso il legislatore delegato a tornare sui suoi passi, eliminando, in sede di approvazione definitiva, anche tale imperfetta traduzione della legge delega e mantenendo fermo, per l’ipotesi criminosa di cui all’art. 638, co. 2, c.p., l’attuale regime di procedibilità d’ufficio[10].

 

6. Pur a fronte di un significativo ridimensionamento delle iniziali criticità, il decreto legislativo in esame può sollevare ulteriori motivi di perplessità.

6.1. Il primo concerne la modifica della procedibilità del reato di minaccia grave di cui all’art. 612, co. 2, c.p. (se non attuata nei modi indicati nell’art. 339 c.p.), nel quale si prevede una pena di specie diversa rispetto all’ipotesi base (la reclusione fino ad un anno, anziché la multa fino a euro 1032). Sebbene le pene non siano suscettibili di una comparazione quantitativa - a differenza dell’incriminazione di cui all’art. 638, co. 2 c.p. - è innegabile che il salto sanzionatorio espresso dal passaggio dalla pena pecuniaria a quella detentiva evidenzi una svolta nel significato di disvalore del fatto-reato che ben avrebbe potuto essere ritenuta di ostacolo alla trasformazione del regime di procedibilità.

Basti riflettere, del resto, sugli esiti paradossali legati all’adozione di tale logica classificatoria puramente formale, in base alla quale è stato possibile rendere la fattispecie procedibile a querela, in presenza della previsione di una pena edittale ben più grave (perché privativa della libertà personale) di quella contemplata per l’ipotesi base, ma di specie diversa (non misurabile dunque in termini quantitativi); ciò che invece sarebbe stato precluso ove la minaccia grave fosse stata punita sempre con pena pecuniaria, ma in misura superiore ad un terzo. Un recupero della logica sostanziale sottostante al criterio di esclusione descritto nella legge delega avrebbe pertanto potuto indirizzare il Governo, in via interpretativa, verso un più ragionevole ampliamento dell’area di non intervento, includendo nella preclusione normativa anche le circostanze aggravanti c.d. autonome.

 

6.2. Un’ulteriore possibile discrasia tra la soluzione accolta e le direttive date può essere rinvenuto nell’interpretazione, stavolta al contrario eccessivamente estensiva, dell’ambito applicativo dell’altra circostanza ostativa alla trasformazione del regime di procedibilità, contenuta all’art. 1, comma 16, lett. a) n. 1), per le ipotesi in cuila persona offesa sia incapace per età o per infermità.

Dalla Relazione illustrativa si evince che proprio tale condizione sia stata posta a fondamento del mantenimento della perseguibilità d’ufficio in tutte le ipotesi di lesioni personali colpose riconducibili all’art. 590-bis c.p. (derivanti da violazioni di norme del codice della strada) e all’art. 590, ultimo comma, c.p. (limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche o che abbiano determinato una malattia professionale). In siffatte eventualità, la persona offesa del reato, avendo subito una lesione, verserebbe in una situazione “che ben può consistere in uno stato di incapacità” (p. 6) ovvero - nei casi di cui all’art. 590, ult. comma, c.p. – potrebbe trovarsi, per le “condizioni strutturali connesse all’esistenza di un rapporto di lavoro” in un analogo stato “di minore capacità” (p. 7).

In realtà, la situazione ostativa descritta in sede di delega è verosimilmente da ricondurre a tutt’altra casistica, in cui le peculiari condizioni di vulnerabilità della vittima (per età o per infermità) preesistano al comportamento criminoso dell’autore del reato e siano per ciò da questo indipendenti.

La maggiore gravità del fatto (a cui si lega la direttiva di mantenere ferma la perseguibilità d’ufficio) “sembrerebbe, quindi, essere ancorata alla circostanza che l’agente, per la realizzazione del reato, ha sfruttato una situazione di minorata difesa della vittima, antecedente alla condotta punita che ne ha reso più agevole l’esecuzione, piuttosto che ad una situazione di infermità procurata anche a seguito della condotta criminosa[11].

Invero, pur con queste precisazioni contenutistiche dei reali limiti posti dalla delega, la scelta di esclusione effettuata dal delegato potrebbe, da altra prospettiva, essere comunque condivisa, per l’indubbia rilevanza delle regole cautelari violate e degli interessi ulteriori sottesi alle fattispecie previste agli artt. 590, ultimo comma, e 590 bis, commi 4, 5 e 6 del c.p., che imprimono alle suddette incriminazioni una coloritura pubblicistica.

Diverso è il caso dell’art. 590 bis c.p., co. 1, ossia del reato di lesioni stradali gravi o gravissime cagionate per colpa consistita nella generica violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, dove pure si è scelto di mantenere ferma la perseguibilità d’ufficio (si pensi, in via esemplificativa, ad un tamponamento per mancato rispetto della distanza di sicurezza che determini un colpo di frusta giudicato guaribile in un tempo superiore ai 40 giorni). Si è qui dinnanzi a manifestazioni colpose non riconducibili a violazioni particolarmente “qualificate” in termini di pericolosità – quali la guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti – o di rilevante significatività (quali l’eccesso di velocità o la circolazione contromano); situazioni queste previste in via autonoma e sanzionate in misura più elevata ai commi successivi dell’art. 590 bis c.p.

Appare evidente, allora che il mantenimento anche per tali ipotesi di lesioni stradali del regime di procedibilità ex officio non possa trovare analoga giustificazione nella particolare significatività delle violazioni commesse o degli interessi ulteriori coinvolti. Avere ricompreso anche le lesioni connotate da colpa “non qualificata”, di cui all’art. 590 bis, co. 1, c.p., nel catalogo delle “fattispecie escluse” dalla trasformazione della procedibilità reca il rischio di depotenziare il ricorso a utili forme di ristoro del bene leso, per l’inoperatività delle cause estintive del reato fondate sul risarcimento del danno a favore della persona offesa (effetto preclusivo che vale sia per la causa estintiva “tradizionale” della remissione della querela, sia per l’ipotesi di nuovo conio dell’estinzione del reato per condotte riparatorie cui all’art. 162-ter c.p.).

La soluzione di eccessivo rigore prescelta dal delegato finisce per frustrare gli stessi scopi deflattivi dell’intervento in un settore che fisiologicamente avrebbe potuto rappresentare un’utile terreno di mediazione tra le due opposte esigenze di buon governo dell’azione penale e di valorizzazione dell’interesse privato alla punizione del colpevole.

 

6.3. Un’ultima distonia – sul piano della coerenza interna delle scelte effettuate dal delegato – si può cogliere nella trasformazione del regime di procedibilità, reso a querela, del reato di violazione di domicilio commessa dal pubblico ufficiale, di cui all’art. 615, co. 2, c.p. L’irrazionalità di tale previsione emerge dal confronto con la diversa scelta, peraltro condivisibile, di salvaguardare la perseguibilità d’ufficio (seppure a seguito dell’accoglimento parziale delle condizioni espresse dalla Commissione giustizia della Camera) per altre fattispecie da ritenersi analoghe sotto il profilo strutturale dei rapporti tra il colpevole e la persona offesa: l’arresto illegale, di cui all’art. 606 c.p., l’ indebita limitazione della libertà personale, di cui all’art. 607 c.p., le perquisizioni e ispezioni personali arbitrarie, di cui all’art. 609 c.p.

Tali incriminazioni sono state estromesse dal provvedimento (che in un primo momento le includeva fra i casi di procedibilità a querela), sul presupposto che in tali ipotesi si fosse dinnanzi ad una persona “affidata alla custodia dell’autore delle condotte abusive e quindi ad esso sottomessa, con conseguente stato di minorata difesa[12]. Ebbene, non può sfuggire come tale momento di soggezione sia di certo riscontrabile anche nella fattispecie di violazione di domicilio commessa dal pubblico ufficiale, poiché è innegabile che anche in tale situazione la persona offesa versi, in ragione della posizione di superiorità rivestita dal soggetto agente, in uno stato di minorata difesa del tutto assimilabile ai casi sopra citati.

Infine, la necessità di limitare il campo applicativo della delega, in coerenza con la ratio sottesa alla procedibilità a querela, alle fattispecie offensive di beni esclusivamente individuali incrina ulteriormente il piano della razionalità di tale scelta, considerando come le modalità tipiche dell’abuso insite nel fatto di cui all’art. 615, co. 2, c.p. (l’introdursi nei luoghi senza l’osservanza delle modalità previste dalla legge) proiettino indiscutibilmente l’oggettività giuridica verso profili di rilevanza anche pubblicistica.

 


[1] Pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 95 del 24 .4. 2018.

[2] Relazione finale al decreto, p. 6 ss.

[3] Cfr. Relazione allo schema di decreto, approvato nella delibera del C.d.M. del 21 marzo 2018, p. 13.

[4] Corte cost., sent. n. 5 del 2014.

[5] Relazione allo schema di decreto, cit., p. 13.

[6] Sul punto, si veda Cass. pen., sez. V, sent. n. 44390 del 2015.

[7] Corte cost., sent. n. 393 del 2006, relativa alla disciplina transitoria della prescrizione introdotta dalla c.d. legge Cirielli. Con tale pronuncia, la Corte ritenne legittima la deroga all’applicazione retroattiva – limitatamente a talune fasi processuali - dei termini prescrizionali più brevi, in ragione dell’esigenza di evitare una sorta di “amnistia mascherata” per i reati in ordine ai quali fosse già intervenuto un accertamento di condanna.

[8] Cfr. Parere reso dalla II Commissione (Giustizia) della Camera dei Deputati, 6.12.2017, p. 71.

[9] Sez. Un., sent. n. 28953 del 27 aprile 2017, in questa Rivista, 27 giugno 2017, con nota di A. Melchionda, Circostanze “indipendenti” con variazione edittale di pena non superiore ad un terzo: per le Sezioni Unite non sono ad effetto speciale e non rilevano ai fini della prescrizione (fasc. 6/2017, p. 267 ss.).

[10] Cfr. Relazione finale al decreto, cit., p. 11.

[11] Da condividere l’osservazione della II Commissione (Giustizia) della Camera, cit., p. 72.

[12] Cfr. Relazione finale al decreto, cit. p. 9.