ISSN 2039-1676


25 giugno 2018

Per le Sezioni unite la disciplina transitoria per i nuovi reati perseguibili a querela non si applica nei procedimenti pendenti in base ad un ricorso inammissibile

Cass., Sez. un., u.p. 21 giugno 2018, Pres. Carcano, Rel. Vessichelli, ric. Salatino (informazione provvisoria)

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla pubblica udienza del 21 giugno 2018, le Sezioni unite hanno affrontato le seguenti questioni:

«Se, in presenza di un ricorso inammissibile, debba darsi alla persona offesa l’avviso previsto dall’art. 12, comma 2, d.lgs. 10 aprile 2018 n. 36 per l’eventuale esercizio del diritto di querela.

Se durante i novanta giorni decorrenti dall’avviso dato alla persona offesa, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. cit., operi la sospensione del termine di prescrizione».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, per entrambi i quesiti si è data risposta negativa.

La deliberazione è stata assunta sulle conclusioni difformi del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Le questioni erano state rimesse alle Sezioni unite con provvedimento direttamente assunto dal Presidente aggiunto della Corte di cassazione, a mente del comma 2 dell’art. 610 c.p.p., su segnalazione del Presidente coordinatore delle attività di esame preliminare dei ricorsi penali, pubblicata sul sito ufficiale della Corte di cassazione (cliccare qui).

Pubblicheremo la motivazione della sentenza delle Sezioni unite immediatamente dopo il relativo deposito. (G.L.)