ISSN 2039-1676


11 maggio 2018 |

Illecita esportazione di cose di interesse artistico: la nozione sostanziale di bene culturale e le modifiche introdotte dalla legge n. 124 del 2017

Nota a Cass., sez. III, 17 ottobre 2017 (dep. 8 marzo 2018), n. 10468, Pres. Rosi, Est. Aceto, ric. Lo Giudice

Contributo pubblicato nel Fascicolo 5/2018

Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

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Abstract. La Corte di Cassazione, chiamata a confrontarsi con l’art. 174 d.lgs. n. 42 del 2004 (uscita o esportazione di beni culturali), conferma che la fattispecie in questione si applica non solo al patrimonio culturale dichiarato, ma anche a quello reale. La tutela penale, altrimenti detto, prescinde da una dichiarazione delle autorità competenti che, secondo le procedure previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, attesti formalmente la culturalità del bene: è invece necessario e sufficiente che il bene stesso presenti, sul piano sostanziale, un oggettivo interesse culturale. La pronuncia in commento prende altresì in esame le modifiche apportate dalla legge n. 124 del 2017 che, ampliando il catalogo dei beni soggetti al regime di libera circolazione e la cui uscita, dunque, non è sottoposta a necessaria autorizzazione, ha sottratto le corrispondenti condotte all’ambito di operatività dell’art. 174 d.lgs. n. 42 del 2004, determinando una parziale abolitio criminis e la conseguente retroattività delle nuove norme più favorevoli.

 

SOMMARIO: 1. Le questioni affrontate dalla Corte di Cassazione. – 2. La circolazione illecita dei beni culturali: la disciplina amministrativistica di riferimento. – 3. La fattispecie di uscita o esportazione illecite di cose di interesse culturale. – 4. La nozione sostanziale di bene culturale (anche) nell’art. 174 d.lgs. n. 42 del 2004. – 5. Le criticità derivanti da una nozione sostanziale di bene culturale. – 6. Le modifiche “più favorevoli” introdotte dalla legge n. 124 del 2017. – 7. La confisca senza condanna.