ISSN 2039-1676


22 ottobre 2018

Sezioni unite: il falso in assegno bancario non trasferibile è depenalizzato

Cass., Sez. Un., sent. 19 luglio 2018 (dep. 10 settembre 2018), n. 40256, Pres. Carcano, Rel. Piccialli, imp. Felughi

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Com’è noto, l’art. 1, comma 1, lett. a) del d.lgs. 15.1.2016, n. 7, ha abrogato l’art. 485 c.p., implicando la trasformazione in illecito civile delle condotte in esso contemplate. Con lo stesso decreto (art. 2, comma 1, lett. d) è stato modificato l’art. 491 c.p., il cui comma 1 attualmente stabilisce: «se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482».

Si nota immediatamente che la sanzione è riferita, riguardo ai titoli di credito diversi dalla cambiale, agli strumenti trasferibili per girata o pagabili al portatore, con esclusione almeno apparente per i titoli emessi con clausola di non trasferibilità. È nato allora, nella pratica della giurisprudenza, il quesito se la falsità commessa su di un assegno bancario non trasferibile sia oggi reato sanzionabile ex art. 491 c.p. o piuttosto sia rimasta nell’alveo del precedente art. 485, e costituisca dunque un illecito civile.

La questione era stata rimessa alle Sezioni unite, che con la decisione qui pubblicata hanno affermato l’irrilevanza penale del fatto, dunque distinto dal falso in assegno trasferibile, effettivamente sanzionato ex art. 491 c.p.

In contrario – cioè per sostenere l’applicabilità della fattispecie novellata a tutti gli assegni – era stato osservato che i titoli non trasferibili vanno pur sempre girati per l’incasso, e che la soluzione negativa comporterebbe una disciplina del tutto irrazionale della materia, posto che escluderebbe dalla tutela penale la maggior parte degli assegni, e soprattutto quelli di maggior valore (essendo prescritta la clausola di non trasferibilità per i titoli recanti importi pari o superiori ai mille euro). In particolare, per la perdurante rilevanza penale dei fatti in questione, si era più volte pronunciata la II Sezione penale della Cassazione (ad esempio, sent. 1 marzo 2018, n. 13086, in C.E.D. Cass., n. 272540)

Le Sezioni unite hanno replicato che ormai quasi tutti gli assegni non ammettono girata (a terzi diversi dal banchiere), tanto che occorre una specifica richiesta al fine di ottenere moduli privi della clausola di non trasferibilità, e che il profilo di gravità colto dall’attuale testo dell’art. 491 c.p. attiene ai maggiori rischi di falsificazione connessi alla circolazione del titolo, piuttosto che al valore della somma sullo stesso indicata. La firma per girata al banchiere, che non produce una circolazione rischiosa nel senso anzidetto, ha del resto effetti giuridici diversi da quelli propri del trasferimento ad un nuovo portatore del titolo, a monte della sua presentazione per l’incasso. (G.L.)