ISSN 2039-1676


11 gennaio 2019 |

Approvato il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: scompaiono i concetti di 'fallimento' e di 'fallito'

Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2019

1. Diamo immediata comunicazione ai lettori, per la rilevanza della notizia, che nella seduta di ieri, 10 gennaio 2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Come si legge nel comunicato stampa pubblicato sul sito del Governo (clicca qui), “il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze”. 

Il testo del Codice sarà reso da noi disponibile non appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La nostra Rivista ha peraltro già pubblicato nel mese di novembre il testo dello schema di decreto legislativo, unitamente a un contributo di commento del Prof. Marco Gambardella, che può leggersi nella colonna di sinistra tra i documenti correlati. Il testo approvato definitivamente ieri, allo stato non disponibile, tiene peraltro conto di alcune modifiche apportate a seguito dei pareri delle competenti commissioni parlamentari.

 

2. Per quanto riguarda i profili strettamente penalistici, ci limitiamo a segnalare che:

- la disciplina della bancarotta e degli altri reati fallimentari trasmigra nel Titolo IX del nuovo Codice, dedicato alle “Disposizioni penali” (artt. 322-347). Va peraltro segnalato che la legge fallimentare (r.d n. 267 del 1942) – comprese le disposizioni penali sulla bancarotta – non viene abrogata, restando disciplinati dalla normativa attualmente vigente i ricorsi e le domande pendenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame (nonché le procedure aperte a seguito della definizione di tali ricorsi e domande), come anche le procedure pendenti alla medesima data.

- scompare, anche nelle disposizioni penali, il concetto difallimento” (e di "fallito", con la relativa aura stigmatizzante), sostituito con quello di “liquidazione giudiziale” (procedura che conserva nella sostanza le caratteristiche essenziali di quella fallimentare)

Le fattispecie penali già contemplate dalla legge fallimentare non vengono riformulate, salvo l’adeguamento lessicale imposto dal venir meno di concetti come “fallimento”, “procedura fallimentare” e “fallito”.

Un’apposita disposizione transitoria (art. 389) prevede che le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo restano disciplinate dalla legge fallimentare, anche agli effetti penali (per i fatti ad esse relativi continueranno cioè ad applicarsi le disposizioni penali della legge fallimentare). Almeno nelle intenzioni del legislatore, pertanto, non vi è spazio per sostenere che la mutata disciplina della legge extrapenale (la sostituzione del fallimento con la liquidazione giudiziale) comporti una abolitio criminis, come le Sezioni Unite della Cassazione affermarono rispetto alla bancarotta, ormai dieci anni fa, dopo l’abolizione dell’amministrazione controllata (Cass. S.U. 26 febbraio 2009, n. 24468, Rizzoli, CED 243586 e, volendo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p. 900 s., con nota di G.L. Gatta, Abolizione dell’amministrazione controllata e abolitio criminis della bancarotta impropria ex art. 236, comma 2, n. 1 legge fallimentare).

 

3. Come si legge nel dossier del Servizio Studi del Senato a pag. 119/120 (clicca qui), “tra le limitatissime modifiche, si segnalano: al capo I (reati commessi dall’imprenditore in liquidazione giudiziale), l’abrogazione espressa dell’art. 221 legge fallimentare, che prevede che in caso di applicazione del rito sommario nel fallimento, le pene per la bancarotta, il ricorso abusivo al credito e la denuncia di creditori inesistenti sono ridotte di un terzo; l’art. 373 del provvedimento abroga espressamente tale disposizione che fa riferimento al non più attuale rito sommario; al capo II (reati commessi da persone diverse dall’imprenditore in liquidazione giudiziale) l’abrogazione espressa dell’art. 235 da parte del sopra citato art. 373 della disciplina penale per l’omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari al presidente del tribunale, obbligo non più in vigore (art. 235 L. fall.); al capo IV (reati commessi nelle procedure di sovraindebitamento e di composizione della crisi), nel nuovo art. 344: viene omesso, tra i reati di falso del debitore, il riferimento al reato di omissione di beni dell’inventario (nella domanda di liquidazione di cui all’art. 14 della vigente legge n. 3 del 2012, sul sovraindebitamento); il nuovo comma 2 sanziona il debitore incapiente che, per accedere all’esdebitazione produce documenti falsi o contraffatti o distrugge quelli che permettono la ricostruzione della propria situazione debitoria. E’, infine, sanzionato dal nuovo art. 345 le falsità nelle attestazioni dei componenti degli organismi di composizione della crisi (OCRI) relative ai dati aziendali del debitore che voglia presentare domanda di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti (crf art. 19, co. 3). Nonostante costituisca autonoma disposizione del decreto, la relazione illustrativa precisa, tuttavia, che questa non ha carattere di novità risultando modellata su quella dell’art. 342 (falsità in attestazioni per l’accesso al concordato) che, a sua volta, riproduce il contenuto dell’art. 236-bis (falso in attestazioni e relazioni) della legge fallimentare”.