ISSN 2039-1676


04 febbraio 2019 |

La decisione sugli effetti civili e la confisca senza condanna in sede di impugnazione. La legge n. 3 del 2019 (c.d. "spazzacorrotti") trasforma gli artt. 578 e 578-bis c.p.p. in una disciplina "a termine"

Il contributo sviluppa, con aggiornamenti, la relazione dal titolo La confisca “allargata” ex art. 240 bis c.p. non conosce più la prescrizione?, svolta a Catania, nell’ambito del Convegno Le misure di prevenzione e le sanzioni patrimoniali: tensioni interpretative nel dialogo tra le Corti, organizzato il 16-17 novembre 2018 dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania e dal Centro di Diritto penale europeo.

 

Abstract. Il legislatore, con la riforma della prescrizione ad efficacia differita introdotta dalla l. n. 3 del 2019, non ha valutato gli impatti sistematici dell’impossibilità a partire dal 1 gennaio 2020 di dichiarare la stessa prescrizione in appello sulle norme del codice di procedura penale, che, per contro, tale situazione presuppongono. In particolare, l’art. 578 (in tema di decisione sugli effetti civili) e l’art. 578-bis c.p.p. (in tema di confisca “allargata” e ora – proprio dopo la l. n. 3 del 2019 – di confisca per uno dei reati contro la P.A. ai sensi e nei limiti indicati dal “nuovo” art. 322-ter c.p.), subiscono un’abrogazione implicita in parte qua anch’essa differita. Ad essere svuotato di contenuto, sempre in via indiretta, è anche l’obbligo per il giudice di dichiarare la prescrizione “in ogni stato e grado del processo” ai sensi dell’art. 129 c.p.p.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La decisione sugli effetti civili e la confisca senza condanna in appello: un quadro di insieme alla luce della giurisprudenza costituzionale, europea e di legittimità. – 3. L’imprescrittibilità dei reati in appello e l’abrogazione “differita” (quasi completa) dell’art. 578-bis c.p.p. – 4. … e dell’art. 578 c.p.p. – 5. Conclusioni.