ISSN 2039-1676


26 maggio 2011 |

Cass., Sez. un., udienza pubblica del 25 maggio 2011, Pres. Lupo, Rel. Pagano, ric. P.g. in proc. Marano (remissione della querela e imputato contumace)

Se il querelato ritualmente citato non compare in udienza - ed è posto a conoscenza o "in grado di conoscere" l'intervenuta remissione della querela - si determina "mancanza di ricusa" della stessa remissione, e dunque matura l'estinzione del reato

Stando all’informazione provvisoria diffusa il 25 maggio 2011, in esito all’udienza pubblica, le Sezioni unite penali della Corte di cassazione hanno risolto un annoso conflitto, attinente a materia di notevole rilevanza pratica.
Si discuteva di remissione della querela, ed in particolare se, una volta formalizzata la remissione, la stessa potesse considerarsi non ricusata quando l’imputato, regolarmente citato, non comparisse all’udienza dibattimentale. In altre parole, se il silenzio del querelato, certamente informato dell’udienza fissata a suo carico per un reato procedibile a querela, potesse considerarsi come «accettazione» o «non ricusa» della remissione formalizzata dal querelante.
Conviene dire subito che la soluzione adottata dal massimo Collegio è stata così formalmente comunicata: l’omessa comparizione in udienza del querelato, ritualmente citato, integra «la mancanza di ricusa della remissione della querela […] a condizione che [l’interessato] sia a conoscenza ovvero in grado di conoscere l’avvenuta remissione».
 
Le incertezze manifestatesi nella giurisprudenza si devono anche ad una qualche ambiguità della disciplina della remissione, che è parsa accentuarsi con l’introduzione del codice di rito vigente e delle relative norme processuali in tema di querela.
Si guardi anzitutto al codice penale. La remissione, che può essere espressa o tacita (art. 152), non estingue senz’altro il reato, perché il legislatore ha inteso attribuire all’accusato la possibilità di imporre che il processo prosegua e che vengano accertati i fatti che ne costituiscono l’oggetto. Al tema è dedicato l’art. 155 c.p., la cui portata precettiva sembra chiara: per l’effetto estintivo è sufficiente il silenzio del querelato; è stabilito, infatti, che la remissione produca il suo effetto a meno che l’interessato non l’abbia espressamente o tacitamente ricusata. Parrebbe ovvio che una «ricusa» tacita presupponga la conoscenza dell’atto di rimessione. In ogni caso la legge non richiede un’accettazione, e tanto meno una accettazione espressa. La rubrica dell’art. 155 c. p., tuttavia, intitola la norma, espressamente, alla «accettazione della rimessione», cioè ad un comportamento adesivo, per quanto realizzato, eventualmente, mediante facta concludentia.
L’impressione – se così si può dire – di una analogia strutturale tra atto remissivo e «risposta» del querelato può essere accentuata dall’art. 340 del codice di procedura penale, intitolato alla «remissione della querela» e però segnato, nei primi due commi, dal riferimento congiunto alle due manifestazioni di volontà: remissione e accettazione devono essere espresse personalmente o mediante procuratore speciale; le relative dichiarazioni devono assumere le forme previste per la rinuncia espressa alla querela.
Sembra evidente, posto che la disciplina «sostanziale» prevede forme tacite di remissione della querela e di «ricusa», che la disciplina processuale non esaurisce il tema, limitandosi a regolare il caso in cui le manifestazioni di volontà delle parti contrapposte vengano effettuate in modo esplicito. Non si può escludere però, come accennato, che anche la norma del codice di rito contribuisca ad instaurare una simmetria, tra opposte manifestazioni di volontà, che pesa negli approcci giurisprudenziali all’argomento.
 
In attesa di leggere le motivazioni adottate dalla Corte, particolarmente importanti per stabilire cosa esattamente si sia inteso con il riferimento al querelato messo «in grado di conoscere l’avvenuta remissione», possono ricordarsi i termini essenziali del conflitto.
 
Una parte della giurisprudenza ha impostato la questione postulando, nei fatti, la necessità di una accettazione da parte del querelato. Un esempio tipico: «nell'ipotesi di mancanza di un fatto positivo di ricusa (ricusa espressa) o di fatti concludenti incompatibili con la volontà di accettarla (ricusa tacita), la remissione non perde la sua efficacia, dovendosi attribuire valore di accettazione tacita al comportamento del querelato che, venuto a conoscenza della remissione effettuata dal querelante, si astenga dall'esprimere la sua volontà contraria, esplicitamente o tacitamente» (Cass., Sez. VI, 30 maggio 1980, n. 12298, Irollo, in C.E.D. Cass., n. 146770).
Di qui la conseguenza tratta a fronte di rimessioni effettuate o comunque valutate in udienze celebrate con rito contumaciale, senza notizie circa l’eventuale cognizione dell’imputato in ordine all’intervenuta rimessione: non essendo accettata, neppure tacitamente, la remissione non opera l’effetto di estinzione del reato (ad esempio, Cass., Sez. V, 1 dicembre 1981, n. 2816/82, Simoncelli, ivi, n. 152803; nello stesso senso, più recentemente, Cass., Sez. V, 7 marzo 2006, n. 15855, Lanzafame, ivi, n. 234437; Cass., Sez. V, 26 febbraio 2009, n. 15613, Angioni, ivi, n. 243605; Cass., Sez. V, 3 dicembre 2009, n. 4430/10, Chiaramonti, ivi, n. 246153).
Ad una logica analoga possono essere riferite decisioni che hanno considerato risolutiva la prova di una preventiva conoscenza della scelta di rimessione da parte dell’imputato assente o contumace, in tal modo costruendo la fattispecie estintiva, ancora una volta, sul dato della «accettazione tacita» della remissione (Cass., Sez. V, 3 aprile 2007, n. 34421, P.m. in c. Xapaa, ivi, n. 237704; Cass., Sez. V, 14 gennaio 2010, n. 11895, P.G. in c. Milano, ivi, n. 246547; Cass., Sez. V, 24 giugno 2010, n. 35900, P.G. in c. Cannata, ivi, n. 248427).
 
Non sono per altro mancate decisioni orientate in senso contrario, ove l’inerzia del querelato – cioè la mancata «ricusa» implicita od esplicita della remissione – è stata ritenuta sufficiente affinché si produca l’effetto di estinzione del reato (in questo senso, ad esempio, Cass., Sez. IV, 16 aprile 1974, n. 8358, Madonna, in C.E.D. Cass., n. 128475; Cass., Sez. II, 17 marzo 1986, n. 7568, Dicorato, ivi, n. 173409; Cass., Sez. IV, 4 luglio 1986, n. 13699, Leonetti, ivi, n. 174517).
Una sentenza piuttosto recente aveva posto in chiara evidenzia il travisamento indotto dall’aspettativa di una accettazione, per quanto implicita, del querelato: «ciò che il giudice deve ricercare non è la esistenza o meno di una manifestazione di volontà dell'imputato […] ma, più semplicemente, la mancanza di "ricusa" ossia di un rifiuto, desumibile da dichiarazioni o fatti concludenti, di tale accettazione. Ne consegue che, in assenza di altri elementi di segno positivo, anche in presenza di un imputato contumace può essere apprezzata tale mancanza». In effetti, la decisione pura e semplice dell’imputato di non comparire all’udienza che lo riguarda non può certo essere intesa come manifestazione di interesse per la prosecuzione del processo. E, nei casi in cui tale interesse non risulti in altra maniera, la legge imporrebbe di dichiarare la sopravvenuta estinzione del reato (Cass., Sez. V, 26 giugno 2008, n. 30614, P.m. in c. Orlandini, ivi, n. 240438; nello stesso senso Cass., Sez. V, 11 novembre 2010, n. 3359/11, P.g. in c. Navarro, ivi, n. 249411; Cass., Sez. V, 12 gennaio 2011, n. 7072, P.g. in c. Castillo, ivi, n. 249412).
Si è anche osservato che in nulla rileverebbe l’eventualità che l’imputato rimasto contumace non conosca l’intenzione della persona offesa di rimettere la querela: la possibilità di opporre la «ricusa» è una delle facoltà riconosciute dalla legge, al cui eventuale esercizio il contumace liberamente rinuncia quando compie la scelta di non seguire personalmente il procedimento che lo riguarda (Cass., Sez. V, 5 dicembre 2008, n. 4696/09, P.m. in c. Zatti, ivi, n. 242618).