ISSN 2039-1676


13 luglio 2011 |

Sezioni unite: il reato si estingue se il querelato rimasto contumace è stato informato della remissione della querela, o è stato messo in condizione di prendere conoscenza della remissione medesima

Depositata il 13 luglio 2011 la sentenza n. 27610, deliberata il 25 maggio 2011 nel giudizio promosso da P.g. in c. Marano

Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto sorto sul punto nella giurisprudenza di legittimità, hanno stabilito che la mancata comparizione in udienza del querelato, informato dell’avvenuta remissione della querela o comunque messo in grado in conoscerla, determina l’assenza della “ricusa” necessaria a paralizzare il perfezionamento della fattispecie estintiva del reato.
In proposito la Corte ha evidenziato come l’art. 155, comma primo, c.p., a dispetto dell’impropria rubrica, disciplina non già l’accettazione della remissione della querela – che è atto giuridico unilaterale in grado di esplicare i propri effetti senza necessità dell’adesione del querelato – ma la ricusazione, espressa o tacita, della remissione, consentendo all’imputato di impedire l’estinzione del reato e di determinare così la prosecuzione del giudizio.
In tale prospettiva, secondo i Supremi giudici, il comportamento dell’imputato che diserti il dibattimento non è mera espressione del suo diritto di non partecipare al giudizio, bensì è indicativo della sua volontà di rinunziare alla ricusazione della remissione.
Posto che la mancata ricusazione comporta peraltro la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 340, comma quarto, c.p.p., perchè la sua assenza acquisisca il significato giuridico indicato è però necessario, per le Sezioni Unite, che egli abbia effettivamente avuto conoscenza della remissione o quantomeno che sia stato messo nelle condizioni per conoscerla.