ISSN 2039-1676


17 aprile 2019 |

Le decisioni di merito sui mancati controlli nella vicenda della sparatoria all'interno del Tribunale di Milano: alcunti spunti di riflessione sulla questione dell'agevolazione colposa di condotte dolose

Trib. Brescia, sent. 12 maggio 2017 (dep. 9 luglio 2017), Giud. Micucci; Corte app. Brescia, sent. 29 ottobre 2018 (dep. 18 dicembre 2018), Pres. Borio, Est. Taramelli, imp. Piazza

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1. Con le sentenze in commento il Tribunale e la Corte d’Appello di Brescia si sono pronunciati sul caso, che ha avuto ampio rilievo mediatico, relativo alla sparatoria avvenuta nell’aprile del 2015 all’interno del Palazzo di Giustizia di Milano, nella quale – come si ricorderà – tre persone sono state uccise e due ferite. In particolare, oggetto del procedimento era la responsabilità dell’allora addetto alla vigilanza del pubblico del Tribunale di Milano per gli omicidi e le lesioni provocate dall’uomo entrato armato all’interno del Tribunale meneghino.

Le pronunce offrono l’occasione per una breve riflessione sul controverso istituto del concorso colposo nel reato doloso – la cui configurabilità è stata esclusa nel caso di specie dal giudice di primo grado e non specificamente affrontata dal secondo giudice, non essendo stata oggetto di specifica impugnazione – e ciò ancor più alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale inaugurato da una recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha escluso l’ammissibilità di tale peculiare ipotesi concorsuale[1].

 

2. Ripercorriamo brevemente l’iter giudiziario della vicenda.

All’imputato è stato contestato, sulla base del combinato disposto degli artt. 40 cpv. e 41 cc. 1 e 3 c.p., di aver colposamente contribuito a cagionare gli omicidi e le lesioni provocate da C.G., autore dell’efferata strage, poiché, in qualità di addetto ai controlli mediante l’apparecchiatura radiogena (cd. FEP), avrebbe omesso, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, di controllare adeguatamente la valigetta contenente la pistola e i caricatori, presumibilmente transitata proprio attraverso il cd. FEP, non impedendo così l’ingresso dell’uomo armato all’interno del Tribunale.

All’esito dell’istruttoria dibattimentale, il Tribunale di Brescia ha pronunciato sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato sulla base del seguente iter logico-argomentativo.

In via preliminare, è stata esclusa la configurabilità del concorso colposo nel reato doloso, “mancando nel soggetto agente l’elemento psichico del concorso colposo, cioè la coscienza e volontà di cooperare all’altrui azione delittuosa dolosa”, con la conseguente applicazione della disciplina del concorso di cause indipendenti.

Si è poi ritenuto provato il nesso causale tra la condotta omissiva dell’imputato, consistita nel non aver impedito l’ingresso dell’uomo armato nel Palazzo di Giustizia, e i reati in concreto commessi. Nello specifico, si è sostenuto che dalle risultanze probatorie emergesse, da un lato, che la pistola e i caricatori utilizzati da C.G. erano contenuti nella valigetta transitata per il FEP di cui l’imputato era addetto al controllo – avendo gli esperimenti condotti consentito di escludere che l’arma potesse essere passata attraverso il metal detector – e, dall’altro, che la stessa valigetta, in seguito al passaggio nell’apparecchiatura radiogena, non aveva subito alcun controllo da parte dello stesso.

Il giudicante ha valutato, infine, la sussistenza dell’elemento soggettivo in termini, dapprima, di colpa generica – l’unica tra l’altro ad essere contestata nei capi d’imputazione – e, successivamente, di colpa specifica. Con riguardo al primo profilo sono stati preliminarmente richiamati alcuni principi ormai consolidati in materia: a) la colpa punibile ai sensi dell’art. 43 c.p. si estrinseca non solo nell’inosservanza degli obblighi imposti da leggi, regolamenti, ordini e discipline, ma anche in un comportamento negligente, imprudente o imperito o comunque violatore di regole fondamentali di condotta che, in ragione delle circostanze concrete, sia di rilevanza tale da aver determinato un evento delittuoso estraneo alla volontà dell’agente; b) il necessario ricorso al concetto di “agente modello” (homo eiusdem professionis et condicionis) anche rispetto a colui che intraprende un’attività pericolosa, il quale ha il dovere di acquisire le conoscenze necessarie per svolgerla senza pericoli; c) il necessario accertamento, oltre che della violazione delle regole cautelari (siano esse generiche o specifiche), della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso e la conseguente limitazione della responsabilità colposa ai soli eventi che la norma cautelare violata mira a prevenire (cd. concretizzazione del rischio). Sulla base delle suindicate premesse teoriche, è stata in concreto esclusa la configurabilità in capo all’imputato della colpa generica. Si è sostenuto, infatti, che, a fronte della cattiva qualità delle immagini ricavate dalla telecamera interna che riprendeva i monitor del cd. FEP all’atto del passaggio della valigetta – unico dato probatorio certo acquisito –, non fosse possibile ricostruire i contorni degli oggetti contenuti nella valigetta, né tantomeno stabilire i colori riprodotti sui monitor (rimandando quelle immagini solo a tre macchie “scure” di colore non distinguibile), con la conseguenza che gli oggetti non potevano essere in alcun modo decifrati e che l’arma risultava di fatto irriconoscibile. Sulla scorta di tali considerazioni, si è ritenuto che non potesse affermarsi con certezza cosa l’imputato avesse potuto vedere sui monitor dell’apparecchiatura radiogena. Quindi, sul presupposto che non vi fossero stati segnali manifesti rivelatori di un contenuto pericoloso tale da allertare l’operatore, è stato sostenuto che non poteva escludersi che l’imputato, in seguito ad un incolpevole errore valutativo, avesse visto qualcosa dallo stesso interpretato come sagoma di un oggetto lecito, non individuando nelle immagini la sagoma di una pistola.

È stata poi esclusa anche la configurabilità della colpa specifica, essendo emerso dall’istruttoria dibattimentale che non vi fossero istruzioni o direttive specifiche impartite agli operatori con riguardo all’utilizzo del cd. FEP che prescrivevano il comportamento che, nel caso concreto, la guardia giurata doveva tenere. Nello specifico, si è sostenuto che le direttive fornite in sede di formazione o acquisite sul campo dall’operatore non imponevano allo stesso di aprire la valigetta, verificandone personalmente il contenuto, in presenza di immagini riprodotte sui monitor con i colori del blu (corrispondente a metalli quali il ferro o l’acciaio) e del nero (corrispondente a oggetti ad elevata densità molecolare come il piombo delle batterie oppure oggetti dotati di spessori di ferro assai elevati).

 

3. La Corte d’Appello, pronunciatasi in seguito alle impugnazioni presentate dal Pubblico Ministero, dal Procuratore Generale e dal Responsabile civile e capovolgendo l’esito cui è giunto il primo giudice, ha concluso invece per la condanna dell’imputato.

Nella sentenza sono rimasti incontestati sia la riconducibilità – effettuata dal primo giudice – del caso in esame alla categoria del concorso di cause indipendenti, sia l’accertamento del nesso eziologico tra la condotta omissiva dell’imputato e i reati in concreto realizzati, ritenendosi accertato che la pistola e i caricatori fossero stati introdotti nel Palazzo di Giustizia di Milano all’interno della ventiquattrore di C.G. transitata per il cd. PEF, del quale l’imputato era addetto al controllo.

Discostandosi però dalla ricostruzione del Tribunale, il giudice di secondo grado ha ritenuto sussistente in capo all’imputato l’elemento psicologico della colpa generica, non considerando convincente il ragionamento circa la presunta assenza di manifesti segnali di pericolosità che avrebbe indotto in errore l’operatore sul contenuto lecito del bagaglio di C.G.

Secondo il giudice di secondo grado, infatti, dagli esperimenti tecnici esperiti emergeva che la sagoma della pistola sarebbe sempre risultata riconoscibile sui monitor, ancor più se si considera che l’imputato aveva un’esperienza pluriennale in forza della quale avrebbe dovuto riconoscere un’arma da fuoco anche nelle posizioni più improbabili.

Inoltre, anche prescindendo dalla difficoltà di confondere con un oggetto lecito un manufatto che, con un solo caricatore e le cartucce, raggiungeva comunque il peso di 950 grammi e una lunghezza di oltre 20 centimetri, l’operante si sarebbe dovuto accorgere, proprio in ragione del dato cromatico visibile sui monitor del cd. FEP – un colore intenso e oscuro riconducibile al blu o al nero e ricollegabile alla presenza di un manufatto di metallo pesante –, che si trattava di un oggetto potenzialmente lesivo e pertanto potenzialmente pericoloso all’interno del Palazzo di Giustizia, luogo di per sé particolarmente sensibile, e avrebbe dovuto attivarsi per comprendere le ragioni per le quali un oggetto metallico di simili dimensioni veniva introdotto da un utente – così come avrebbe fatto un operatore di media diligenza.

Quindi, ritenendo superfluo qualsivoglia approfondimento circa i profili di colpa specifica affrontati dal primo giudice, la Corte d’Appello ha ritenuto, in virtù di una prognosi postuma effettuata sulla base delle conoscenze che lo stesso aveva o avrebbe dovuto avere, che fosse prevedibile ed evitabile l’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenireid est: una potenziale aggressione in danno di operatori e utenti del Tribunale.

 

* * *

 

4. Nel caso di specie, come si è visto, è stata espressamente esclusa in primo grado la configurazione del concorso colposo nel reato doloso, con la conseguente applicazione della disciplina del concorso di cause indipendenti, avendo ritenuto il giudicante che mancasse l’elemento soggettivo della fattispecie concorsuale, individuata nella coscienza e volontà del soggetto che versa in colpa di cooperare all’altrui azione delittuosa dolosa. La questione non è poi stata ulteriormente approfondita dal secondo giudice, atteso che le conclusioni cui era giunto il Tribunale erano rimaste incontestate nelle impugnazioni della sentenza di primo grado.

Le suindicate considerazioni offrono, tuttavia, l’occasione per una breve riflessione sulla natura dell’interazione psichica tra i contributi causali del concorso colposo nel reato doloso[2] che – come noto – comprende le ipotesi in cui un soggetto, pur potendo prevedere l’evento criminoso, pone in essere una condotta colposa che costituisce un contributo causale alla realizzazione dei propositi delittuosi deliberati e concretizzati dall’autore diretto del fatto, che invece agisce con coefficiente doloso.

 

4.1 A partire dalla nota sentenza del 2002[3] fino ad una recentissima pronuncia[4], la consolidata giurisprudenza ha sostenuto la configurabilità nel nostro ordinamento di tale istituto, purché il reato doloso compiuto dall’autore principale sia previsto dalla legge anche nella forma colposa e nella condotta del concorrente siano effettivamente presenti tutti gli elementi che caratterizzano la colpa – quindi, la violazione della regola cautelare diretta a prevenire il fatto doloso del terzo e la prevedibilità di quest’ultimo in capo al concorrente che risponde a titolo di colpa. Quanto, invece, al legame psicologico tra la condotta di chi versa in colpa e il fatto doloso del terzo – elemento chiave nel caso di specie –, si registra un mancato approfondimento circa la sua necessarietà e la sua natura da parte della giurisprudenza prevalente che milita a favore dell’ammissibilità dell’istituto, ritenendosi sufficienti ai fini della configurazione della peculiare fattispecie concorsuale i suindicati requisiti[5] ovvero argomentandosi che le condotte degli agenti ritenuti in colpa sono certamente indipendenti rispetto alla condotta dolosa del terzo[6]. Difatti, solo poche decisioni della Suprema Corte hanno espressamente richiesto l’interazione psichica tra le condotte, definendola quale consapevolezza in capo all’agente che agisce in colpa dell’altrui condotta dolosa[7], pur senza chiarire in che cosa la stessa di fatto consista.

Per contro, la prevalente dottrina ha da sempre posto in dubbio l’ammissibilità del concorso colposo nel reato doloso principalmente sulla base di tre argomenti: l’art. 42 c. 2 c.p., secondo cui il delitto è punibile per colpa e preterintenzione solo nelle ipotesi espressamente previste dal legislatore e in virtù del quale sarebbe quindi necessaria un’apposita disposizione, mancante nel nostro ordinamento, per punire condotte di concorso colposo nel reato doloso[8]; l’art. 113 c.p. che, come desumibile dal tenore letterale della disposizione, disciplina la sola cooperazione nel delitto colposo, non consentendo di ricomprendervi anche le condotte atipiche dolose[9]; l’espressa previsione da parte del legislatore di ipotesi di agevolazione colposa di un fatto doloso altrui, che costituiscono la prova della necessità di un’espressa previsione normativa ai fini della punibilità di atti atipici di partecipazione colposa ad un delitto doloso[10].

A tali argomentazioni la giurisprudenza obiettava, innanzitutto, che la norma di cui all’art. 42 c. 2 c.p. concerne solo le norme incriminatrici e non anche la disciplina delle fattispecie concorsuali, contenuta quest’ultima negli artt. 110 ss. c.p. Inoltre, si rilevava che la compartecipazione è espressamente prevista ai sensi dell’art. 113 c.p. nel solo caso del delitto colposo perché nel reato doloso non ci si trova in presenza di un atteggiamento soggettivo strutturalmente diverso dalla colpa, ma soltanto di una costruzione che comprende un elemento ulteriore rispetto a quelli previsti per il fatto colposo, cioè l’aver previsto e voluto l’evento – richiamando la nota formula del “non c’è dolo senza colpa” espressa da un autorevole studioso[11].

Questo era in estrema sintesi il quadro esistente fino alla recente pronuncia previamente richiamata[12] con la quale la Suprema Corte ha ribaltato le conclusioni sulle quali si era consolidata la giurisprudenza di legittimità, negando di fatto nel nostro ordinamento la configurabilità di un simile istituto. La Cassazione, nell’argomentare questo cambio di rotta, ha accolto parte delle considerazioni elaborate dalla dottrina, non ritenendo convincente l’asserita applicazione dell’art. 42 c. 2 c.p. alle sole fattispecie di parte speciale e non anche a quelle concorsuali, e sostenendo che, attesa la diversità strutturale da un punto di vista sia ontologico sia normativo tra gli elementi soggettivi del dolo e della colpa, ricomprendere l’ipotesi del concorso colposo nel reato doloso nella fattispecie di cui all’art. 113 c.p. confliggerebbe con il principio di legalità che impone all’interprete il divieto di analogia in malam partem. Quindi, proprio in ragione dell’espansione dell’area del penalmente rilevante che la figura opera, risulterebbe necessaria – a giudizio del Supremo Collegio – un’espressa previsione legale che la disciplini, attualmente non rinvenibile nel nostro ordinamento, al fine di evitare la violazione di uno dei canoni giuspenalistici fondamentali. Da ultimo, è stato rilevato che sarebbe comunque problematico sul piano concettuale ipotizzare una consapevole interazione fra la condotta dell’agente che versa in colpa e il comportamento doloso del terzo – profilo che, come abbiamo visto, la giurisprudenza precedente non ha analiticamente approfondito –, sebbene la stessa sarebbe necessaria al fine di distinguere la figura dal concorso di cause indipendenti di cui all’art. 41 c.p., per la cui configurazione è sufficiente la mera connessione eziologica. Proprio sulla scorta di tale considerazione, si è messo in luce che in realtà la maggior parte delle ipotesi in cui sarebbe ravvisabile il concorso colposo nell’altrui delitto doloso sarebbero altresì e “più propriamente” punibili in virtù della disciplina di cui all’art. 41 c.p., combinandosi due condotte indipendenti, l’una colposa e l’altra dolosa.

Il Tribunale di Brescia nel caso in esame, esprimendosi in un momento ben anteriore rispetto alle ultime sentenze con cui la Corte di Cassazione si è pronunciata sul controverso istituto, ha aderito al precedente orientamento giurisprudenziale sotto il profilo dell’ammissibilità della fattispecie concorsuale, adottando però una posizione innovativa rispetto al requisito dell’interazione psichica tra le condotte. La stessa è stata difatti considerata necessaria ai fini della configurazione dell’istituto ed è stata qualificata come coscienza e volontà in capo al concorrente che agisce in colpa di cooperare all’altrui azione delittuosa dolosa, secondo una formula che sembra presupporre la già menzionata “consapevolezza dell’altrui condotta dolosa”, richiamata da quella parte minoritaria dell’orientamento giurisprudenziale favorevole all’ammissibilità del concorso colposo nel reato doloso[13].

 

4.2 Anche alla luce delle argomentazioni della Suprema Corte nella recente pronuncia, tuttavia, non ci paiono del tutto condivisibili le argomentazioni del Tribunale di Brescia con riguardo alla natura del legame psicologico tra i contributi causali e, più in generale, circa la possibilità di individuare una simile interazione psichica nell’istituto in esame.

Va, in via preliminare, rilevato che – come noto – le condotte colpose atipiche possono dar luogo alla fattispecie plurisoggettiva di cui all’art. 113 c.p. solo in presenza della consapevolezza dell’agire cooperativo, da intendersi quale rappresentazione dell’altrui comportamento e ravvisabile, alla luce delle più recenti acquisizioni giurisprudenziali, in contesti in cui il coinvolgimento integrato di più soggetti sia imposto dalla legge, da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio o da altre contingenze oggettivamente definite[14]. Orbene, v’è da chiedersi se l’applicazione di una simile interazione psichica risulti ipotizzabile nella discussa fattispecie concorsuale. A noi pare che tale possibilità sia da escludere, in quanto, come condivisibilmente osservato da autorevole dottrina[15] – cui sembra aderire la più recente giurisprudenza di legittimità[16] –, l’imputazione colposa per un reato doloso altrui sarebbe difficilmente conciliabile con un’interazione soggettiva tra i concorrenti, in ragione della compresenza di due requisiti logicamente incompatibili: la colpa derivante dalla violazione di una regola cautelare, che presuppone la prevedibilità ed evitabilità di un fatto doloso di terzi, e la contestuale rappresentazione del comportamento del terzo, insita nel requisito della consapevolezza di cooperare con altri. Difatti, laddove venisse accertata la consapevolezza di colui che agisce in colpa della propria cooperazione nell’altrui condotta dolosa – come invece sembra ipotizzare il Tribunale di Brescia nel caso di specie –, verrebbe inevitabilmente a configurarsi un concorso doloso nel delitto doloso. Né, d’altra parte, detto elemento psichico potrebbe qualificarsi come consapevolezza in capo a colui che risponderebbe in base al coefficiente colposo di agire insieme al terzo nella convinzione tuttavia che quest’ultimo non versi in dolo, ma in colpa, attesa l’incompatibilità logica tra la violazione di una regola cautelare costruita sulla prevedibilità di un fatto doloso del terzo e la rappresentazione della condotta del terzo quale colposa.

Ci pare, tra l’altro, che le suindicate considerazioni trovino conferma nel mancato approfondimento circa la natura del legame psichico tra la condotta colposa e il fatto doloso altrui da parte dell’orientamento che – come abbiamo visto – pur ammetteva la configurabilità di questa peculiare fattispecie concorsuale.

Va, infine, rilevato che l’impossibilità di configurare un’interazione psichica tra i concorrenti – che dovrebbe necessariamente caratterizzare, analogamente alle altre fattispecie concorsuali, anche la figura del concorso colposo nell’altrui agire doloso – non  consentirebbe di apprezzare la differenza tra l’istituto e il concorso di cause indipendenti, per la cui configurazione è sufficiente il mero nesso causale tra le condotte e l’evento. In considerazione di ciò, è ragionevole chiedersi quali sarebbero gli effetti pratici derivanti dal mancato ricorso alla fattispecie concorsuale e ciò ancor più alla luce del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità che sembra propendere per l’inammissibilità della controversa figura. A tal proposito, non può che rammentarsi come le fattispecie concorsuali abbiano tradizionalmente una duplice funzione, di estensione dell’incriminazione e di disciplina. La prima consente la punibilità di condotte atipiche accessorie alla condotta principale descritta dalla fattispecie incriminatrice di parte speciale che non sarebbero, altrimenti, penalmente rilevanti. Con riguardo al concorso colposo nel reato doloso può osservarsi che in giurisprudenza lo stesso trovi di norma applicazione in materia di reati causalmente orientati, categoria rispetto alla quale il controverso istituto è privo di efficacia incriminatrice, ben potendo le condotte atipiche essere punite già in virtù del principio di equivalenza delle cause di cui all’art. 41 cc. 1 e 3 c.p.[17], circostanza che è stata, d’altra parte, confermata anche nel caso di specie. Una funzione incriminatrice potrebbe, invece, residuare con riguardo al concorso colposo nei reati dolosi a forma vincolata – rispetto ai quali non pare però esservi casistica giurisprudenziale –, purché la fattispecie posta in essere da chi agisce in dolo sia prevista anche a titolo di colpa – elemento imprescindibile ai fini della configurazione dell’istituto. Inoltre, potrebbe anche attribuirsi al concorso colposo nel reato doloso una funzione di disciplina, consentendo l’applicazione a tutti i concorrenti delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 111 e 112 nn. 3 e 4 c.p. – richiamate dallo stesso art. 113 c. 2 c.p. – e delle circostanze attenuanti di cui all’art. 114 c.p., nonché degli artt. 118 e 119 c.p. che disciplinano l’estensibilità ai concorrenti, rispettivamente, delle circostanze aggravanti o attenuanti e delle cause di esclusione della pena.

Alla luce di tali considerazioni, ci pare in conclusione che l’istituto del concorso colposo nell’altrui reato doloso manchi di un’apprezzabile rilevanza pratica in termini di punibilità, quantomeno rispetto alle fattispecie incriminatrici a forma libera di cui fino ad ora si è occupata la giurisprudenza, potendo le stesse assumere ugualmente rilevanza penale sulla base del concorso di azioni indipendenti – come, d’altra parte, è accaduto nel procedimento oggetto di queste note. Detta circostanza pare altresì confermare la fondatezza dei dubbi circa la possibilità di ravvisare un’interazione psichica tra colui che versa in colpa e il fatto doloso del terzo, requisito che consentirebbe invece di operare un discrimen tra la fattispecie concorsuale e l’istituto di cui all’art. 41 cc. 1 e 3 c.p.

 

 


[1] Cass. pen, sez. IV, 19 luglio 2018 (dep. 14 febbraio 2019), n. 7032, Pres. Dovere, Est. Tornesi, imp. Sabatini, in CED, non massimata. Per un commento alla pronuncia cfr. P. Piras, Svanisce il concorso colposo nel reato doloso, in questa Rivista, fasc. 3/2019, 5 ss. Sulla medesima posizione v. altresì Cass. pen., sez. V, 5 ottobre 2018 (dep. 18 dicembre 2018), Pres. Vessicchelli, Est. Morosini, imp. Curti, in CED, rv. 274626.

[2] Per un’analisi approfondita sul tema v. M. Borghi, Nodi problematici e incertezze applicative dell’art. 113 c.p. In particolare, la controversa configurabilità di un concorso colposo in reato doloso, in questa Rivista, 14 marzo 2016.

[3] Cass. pen., sez. IV, 9 ottobre 2002 (dep. 22 novembre 2002), n. 39680, Pres. Coco, Est. Palmieri, imp. Capecchi, in CED, rv. 223214.

[4] Cass. pen, sez. IV, 19 luglio 2018 (dep. 14 febbraio 2019), n. 7039, cit.

[5] Cfr. da ultimo Cass. pen., sez. V, 18 ottobre 2016 (dep. 19 novembre 2016), n. 50681, Pres. Zaza, Est. Morelli, imp. Palmieri, in CED, non massimata; Cass. pen., sez. IV, 27 aprile 2015 (dep. 26 maggio 2015), n. 22042 Pres. Brusco, Rel. Ianello, imp. Donatelli et altri, in CED, rv. 263499.

[6] Cfr. ex multis, Cass. pen., sez. IV, 12 novembre 2008 (dep. 28 gennaio 2009), n. 4107 Pres. Campanato, Est. Brusco, imp. Calabrò et altri, in CED, rv. 242830.

[7] Cfr. Cass. pen., sez. IV, 14 novembre 2007 (dep. 11 marzo 2008), n. 1079, cit.

[8] Cfr. per tutti i contributi di M. Gallo, Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato, Milano, 1957, 112; F. Albeggiani, I reati di agevolazione colposa, Milano, 1984, 207 ss.; L. Risicato, Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, 153 ss.

[9] Cfr. ancora M. Gallo, Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato, cit., 112, e F. Albeggiani, I reati di agevolazione colposa, cit., 208.

[10] G. Cognetta, La cooperazione nel delitto colposo, in Riv. it. dir. proc. pen. 1980, 83; F. Albeggiani, I reati di agevolazione colposa, cit., 209.

[11] Cfr. ex multis Cass. pen., sez. IV, 9 ottobre 2002 (dep. 22 novembre 2002), n. 39680, cit.; Cass. pen., sez. IV, 14 novembre 2007 (dep. 11 marzo 2008), n. 1079, Pres. Marini, Est. Brusco, imp. Pozzi, in CED, rv. 238957. L’espressione utilizzata dalla giurisprudenza richiama la formula coniata da Giorgio Marinucci. Cfr. sul punto G. Marinucci, Non c’è dolo senza colpa. Morte dell’imputazione oggettiva dell’evento e trasfigurazione nella colpevolezza?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, 3 ss.

[12] Cass. pen, sez. IV, 19 luglio 2018 (dep. 14 febbraio 2019), n. 7039, cit.

[13] Cfr. Cass. pen., sez. IV, 14 novembre 2007 (dep. 11 marzo 2008), n. 1079, cit.

[14] Così per tutte Cass. pen., SU.UU., 24 aprile 2014 (dep. 18 settembre 2014), n. 38343, Pres. Santacroce, Est. Blaiotta, ric. Espenhahn e altri, in CED, rv. 38343.

[15] Cfr. sul punto F. Albeggiani, I reati di agevolazione colposa, cit., 213 ss.; Serraino, Il problema della configurabilità del concorso di persone a titoli soggettivi diversi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 467.

[16] V. Cass. pen, sez. IV, 19 luglio 2018 (dep. 14 febbraio 2019), n. 7039, cit.

[17] Come osservato altresì da P. Piras, Svanisce il concorso colposo nel reato doloso, cit.