ISSN 2039-1676


18 aprile 2019 |

Monitoraggio Corte EDU febbraio 2019

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte EDU rilevanti in materia penale sostanziale e processuale

 

A cura di Francesco Zacchè e Stefano Zirulia

Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Pietro Bernardoni (artt. 2, 3 e 1 Prot. add. Cedu) e Stefania Basilico (artt. 5, 6 e 8 Cedu)

 

a) Art. 2 Cedu

Nel mese in oggetto, la Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata con tre diverse sentenze in materia di diritto alla vita, rilevando in tutti e tre i casi la violazione del versante procedurale della garanzia di cui all’art. 2 della Convenzione. Innanzitutto, con la sent. 7 febbraio 2019, Patsaki e altri c. Grecia, la Corte ha affrontato un caso relativo al decesso di un detenuto a pochi mesi dalla condanna. In particolare, i parenti della vittima affermavano che la morte del loro congiunto fosse stata determinata dalla carenza di cure adeguate all’interno della struttura carceraria; inoltre, sempre secondo i ricorrenti, lo Stato sarebbe stato responsabile della morte del detenuto in quanto questi avrebbe fatto uso di droghe in carcere grazie al traffico di stupefacenti che si svolgeva all’interno dello stesso senza che le autorità – pur consapevoli – si opponessero in alcun modo. Sul versante procedurale, invece, i ricorrenti lamentano l’eccessiva durata e la scarsa effettività delle indagini condotte sulle circostanze della morte della vittima. La Corte europea affronta prima questo secondo profilo e rileva la violazione dell’art. 2 CEDU per l’eccessiva durata delle indagini condotte dalle autorità greche sulla morte della vittima – 4 anni e 8 mesi – nonché per il fatto che nel corso delle stesse non sono stati effettuati tutti gli accertamenti necessari ad individuare le cause e gli eventuali responsabili del decesso. In particolare, non sono state raccolte informazioni dai compagni di cella della vittima e l’indagine condotta nei confronti della direttrice aggiunta del carcere è stata chiusa senza compiere significativi atti investigativi e senza fornire motivazioni. Al contrario, la Corte non dichiara la violazione del versante sostanziale dell’art. 2 CEDU in quanto ritiene che la morte della vittima non possa essere ascritta alla responsabilità delle autorità carcerarie, neanche con riferimento al traffico di stupefacenti che si svolgeva all’interno del carcere, perché la direttrice, pur essendone a conoscenza, non disponeva dei mezzi necessari per contrastarlo efficacemente.

Con la sent. 5 febbraio 2019, Algül e altri c. Turchia, la Corte europea affronta il tema della responsabilità dello Stato per la morte di un militare in servizio. Il caso riguardava un militare di leva morto per il crollo del posto di guardia sul quale si trovava; dalle inchieste condotte successivamente era risultato che probabilmente la stessa vittima aveva chiesto ad un commilitone di provocare la caduta del posto di guardia – già instabile – al fine di ferirsi e concludere così il proprio servizio militare in anticipo. La Corte, tuttavia, dichiara la violazione del volet pénal dell’art. 2 CEDU, sempre sul versante procedurale, in quanto le indagini condotte sulla morte della vittima hanno avuto una durata eccessiva – oltre dieci anni – e non hanno portato a risultati effettivi sulla ricostruzione dell’accaduto.

Infine, merita di essere segnalata la sent. 21 febbraio 2019, Mammadov e altri c. Azerbaigian, con la quale la Corte dichiara ancora una volta la violazione degli obblighi procedurali discendenti dall’art. 2 CEDU. Il caso riguardava un accademico azero, condannato per alto tradimento, deceduto dopo due anni di carcere per complicanze derivanti da patologie pregresse rispetto alla detenzione. La Corte europea rileva come non vi sia stata una responsabilità dello Stato per la morte della vittima, perché il ritardo nel trasferimento dal carcere ad una struttura ospedaliera sarebbe stato determinato dall’iniziale rifiuto ingiustificato della vittima di farsi ricoverare. Al contrario, la Corte dichiara la violazione degli obblighi procedurali perché le autorità statali non hanno condotto un’indagine sufficientemente approfondita sulle cause della morte, ed in particolare hanno omesso di considerare l’influenza che il ritardato trasferimento in ospedale ha avuto sul decesso nonché di coinvolgere la moglie e il figlio della vittima nelle indagini o di informarli circa il loro esito. (Pietro Bernardoni)

 

b) Art. 3 Cedu

In materia di divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti, si segnala innanzitutto la sent. 19 febbraio 2019, Gömi c. Turchia: il ricorrente, dissidente turco condannato a morte nel 1997 per aver tentato di rovesciare l’ordine costituzionale si era visto commutare la pena in reclusione perpetua aggravata nel 2005, in seguito all’abolizione della pena di morte. Fin dal 2003, tuttavia, egli aveva sofferto di disturbi psichiatrici, tra i quali depressione maggiore e schizofrenia, in conseguenza dei quali era stato più volte ospedalizzato; diverse commissioni di esperti avevano giudicato il suo stato di salute non incompatibile con la detenzione, ed avevano accertato che egli non soffriva di disturbi psichiatrici al momento del fatto per cui era stato condannato. La Corte europea dichiara la violazione dell’art. 3 Cedu per effetto delle condizioni detentive del ricorrente sotto un duplice profilo: innanzitutto, la sentenza rileva come la disciplina della reclusione perpetua aggravata prevista dallo Stato turco sia già stata dichiarata incompatibile con le garanzie in materia di perpetuità della pena imposte dall’art. 3 della Convenzione come interpretato nella consolidata giurisprudenza della Corte; in secondo luogo, con riferimento alle condizioni concrete del ricorrente, nella sentenza si rileva come lo stato di malattia mentale esiga una particolare cautela da parte delle autorità nell’individuare le condizioni detentive idonee. Nel caso di specie, rileva la Corte, sono state applicate le medesime condizioni detentive adottate per i soggetti non affetti da patologie psichiche, e questo rende tali condizioni in quanto tali incompatibili con la dignità, e dunque con l’art. 3 della Convenzione.

Sempre in materia di compatibilità delle condizioni detentive di soggetti affetti da patologie, si è pronunciata la Corte con la sent. 12 febbraio 2019, Boltan c. Turchia. Il caso riguardava un attivista del Partito dei Lavoratori curdi (PKK), rimasto gravemente ferito a causa di una bomba che gli era esplosa in mano causandogli la perdita del braccio destro e dell’occhio sinistro, condannato alla detenzione perpetua aggravata per gli atti terroristici da lui compiuti. Il ricorrente lamentava una generica incompatibilità delle condizioni detentive in cui era stato posto con il suo stato di salute, in particolare in relazione ai periodi durante i quali era stato posto in celle singole, dato che la sua infermità gli rendeva necessario l’aiuto di terzi per l’espletamento di attività quotidiane. La Corte, tuttavia, rigetta il ricorso sotto questo profilo, in quanto il collocamento in celle singole era stato limitato a brevi periodi e un referto medico certificava la non incompatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con la carcerazione in cella individuale; infine, lo stesso ricorrente non aveva indicato quali atti della vita quotidiana gli sono preclusi senza l’aiuto di terzi. Al contrario, la Corte europea rileva nuovamente, in accordo con la sua granitica giurisprudenza, l’incompatibilità della disciplina della reclusione perpetua aggravata prevista nell’ordinamento turco con il divieto di pene perpetue di diritto e di fatto previsto dall’art. 3 della Convenzione.

Meritano poi di essere segnalate due sentenze in cui la Corte europea si è occupata di casi relativi all’uso di tecniche intimidatorie o violente nel corso delle indagini. In particolare, con la sent. 5 febbraio 2019, Utvenko e Borisov c. Russia, la Corte ha affrontato il caso di due individui, rei confessi dell’omicidio di un magistrato, che lamentavano di aver subito violenze da parte dei compagni di detenzione in fase cautelare, istigate dagli agenti di polizie e finalizzate a far loro confessare il reato commesso. La Corte ritiene le prove fornite dai ricorrenti insufficienti per dichiarare la violazione dell’art. 3 Cedu sul versante sostanziale; tuttavia, le medesime prove in relazione a tali fatti sono, a parere della Corte, sufficienti a far sorgere in capo allo Stato l’obbligo di indagare su di essi, obbligo al quale la Russia si sarebbe sottratta in modo ingiustificato. Inoltre, la Corte dichiara la violazione dell’art. 3 Cedu anche in relazione alle condizioni detentive della custodia cautelare di uno dei due ricorrenti; la Corte, infatti, rileva come la Russia sia incorsa in precedenti condanne in relazione alla struttura in cui egli era stato recluso, e, pertanto, in assenza di prove del fatto che le condizioni detentive siano migliorate, ritiene provata la violazione dell’art. 3.

La seconda sentenza di cui è bene dare menzione è la già citata sent. 21 febbraio 2019, Mammadov e altri c. Azerbaigian. I ricorrenti, infatti, asserivano che la vittima, prima di essere condannata per alto tradimento, fosse stata trattenuta dalla polizia e fatta oggetto di maltrattamenti fisici, sui quali le autorità nazionali azere si sarebbero rifiutate di indagare; inoltre, Mammadov sarebbe stato trattenuto in condizioni incompatibili con il suo stato di salute già degradato. La Corte, in merito ai maltrattamenti, rileva come la versione fornita dal ricorrente appaia coerente e plausibile, e pertanto pone l’onere della prova dell’assenza di maltrattamenti in capo al Governo; posto che quest’ultimo non fornisce prove idonee a superare l’inversione dell’onere probatorio, la Corte dichiara la violazione dell’art. 3 Cedu in relazione al divieto di trattamenti inumani o degradanti, tanto sul versante sostanziale quando su quello procedurale, per la carenza di indagini in relazione ai fatti contestati. Inoltre, la Corte europea ritiene che anche le condizioni detentive in cui è stato posto il ricorrente durante il primo periodo di detenzione ammontassero a trattamenti inumani o degradanti, per l’assenza di cure adeguate rispetto al suo stato di salute.

Un’ulteriore pronuncia che merita di essere menzionata è la sent. 21 febbraio 2019, Gablishvili e altri c. Georgia, relativa ai maltrattamenti praticati dagli agenti penitenziari su quattro detenuti durante la loro tentata evasione. In particolare, la Corte considera tanto il profilo degli obblighi sostanziali quanto quello degli obblighi procedurali: in relazione ai primi, ai fini della ricostruzione del fatto, sul quale vi è divergenza tra la versione fornita dai ricorrenti e quella del Governo, la Corte privilegia quella fornita dai ricorrenti e dichiara che le ferite da loro riportate sono derivate dall’uso della forza e non da una caduta dal muro di cinta della prigione, come sostenuto dallo Stato. Posto, dunque, che vi è stato uso della forza, la Corte analizza il problema della proporzione tra forza utilizzata e pericolo contrastato e conclude nel senso della violazione dell’art. 3 Cedu in relazione alla situazione dei due ricorrenti che non hanno opposto resistenza alla polizia penitenziaria mentre la esclude in relazione agli altri due. Per giungere a tale conclusione, la Corte europea valorizza la lievità delle ferite riportate dai ricorrenti, che denota un uso della forza molto contenuto da parte dell’autorità; uso della forza che dunque si giustifica in relazione ai due ricorrenti accusati di aver opposto resistenza alla polizia, mentre è in ogni caso sproporzionato rispetto agli altri due ricorrenti, che non risultano aver opposto alcuna resistenza. Con riferimento agli obblighi procedurali derivanti dall’art. 3 Cedu, poi, la Corte europea ritiene che vi sia stata una violazione degli stessi, in quanto innanzitutto le indagini sono state svolte, almeno inizialmente, dallo stesso Ministero cui facevano capo gli agenti responsabili delle lesioni; in secondo luogo, nel corso delle stesse sono stati condotti interrogatori alquanto sommari; infine, non sono state raccolte informazioni da possibili testimoni oculari quali le altre guardie carcerarie presenti al momento dei fatti.

Si segnalano infine due pronunce in materia di art. 3 Cedu in rapporto al trattamento di migranti da parte delle autorità statali. In particolare, con riferimento alla sent. 28 febbraio 2019, H.A. e altri c. Grecia, la Corte europea ha affrontato il caso di quattro minori non accompagnati entrati in Grecia dalla Turchia con l’intenzione di trasferirsi in altri stati dell’Unione europea e che sono stati trattenuti dapprima presso vari centri di polizia per periodi compresi tra 21 e 33 giorni, quindi presso il centro di accoglienza di Diavata. La Corte dichiara la violazione dell’art. 3 Cedu in relazione alle condizioni di trattenimento presso le stazioni di polizia, anche alla luce della non breve durata dei periodi in esame, nonché la violazione dell’art. 13 Cedu in connessione con l’art. 3 della Convenzione per l’assenza di rimedi effettivi a disposizione dei ricorrenti che consentissero loro di sottoporre il loro trattenimento all’esame di un’autorità terza ed imparziale. Al contrario, la Corte rigetta il ricorso con riferimento al periodo di trattenimento presso il centro di Diavata: a tal fine, i giudici valorizzano da un lato l’eccezionalità della situazione migratoria che la Grecia si è trovata ad affrontare nel periodo contestato e, dall’altro, il fatto che una relazione dell’UNHCR relativa alle condizioni dei vari centri di accoglienza non aveva segnalato situazioni di criticità tali da superare la soglia dei trattamenti inumani o degradanti. Infine, la Corte europea rigetta il ricorso di due dei ricorrenti che lamentavano di aver subito maltrattamenti fisici durante il trattenimento presso la stazione di polizia di Kilkis, in quanto ritiene che non vi sia prova sufficiente di tali condotte da parte della polizia.

L’altra sentenza che merita di essere qui segnalata – anche alla luce del rilievo mediatico che ha avuto la vicenda all’epoca dei fatti – è la pronuncia 28 febbraio 2019, Khan c. Francia. Il ricorso contestava la violazione, da parte delle autorità francesi, dell’art. 3 Cedu nel corso dello sgombero della c.d. “giungla di Calais” – il gigantesco campo profughi sorto nei pressi dell’omonima città – in relazione alla mancata presa in carico di minori non accompagnati che popolavano il campo all’epoca dei fatti. La Corte dichiara la violazione dell’art. 3 Cedu perché, pur riconoscendo che le autorità francesi non erano rimaste totalmente inattive e che la situazione che si sono trovate ad affrontare presentava i caratteri dell’emergenza migratoria, le misure assunte per identificare e tutelare i minori presenti all’interno della “baraccopoli” non sono state sufficienti a garantire il rispetto delle condizioni minime imposte dalla Convenzione. (Pietro Bernardoni)

 

c) Art. 5 Cedu

In merito al diritto alla libertà e alla sicurezza, si segnala la sent. 5 febbraio 2019, Utvenko e Borisov c. Russia. Nella vicenda in questione, la durata della detenzione cautelare del ricorrente è stata genericamente fissata in un mese dal ricevimento del fascicolo da parte del pubblico ministero: secondo i giudici di Strasburgo, tale statuizione non ha consentito al ricorrente di conoscere con precisione la durata della propria detenzione, con conseguente violazione dell’art. 5 comma 1 Cedu.

Sotto il profilo dell’art. 5 comma 1 Cedu, è meritevole di attenzione anche la sent. 21 febbraio 2019, Mammadov e altri c. Azerbaijan. Nella specie, le autorità nazionali hanno detenuto cautelarmente il ricorrente senza mai documentarne la relativa restrizione della libertà personale. Ciò considerato, i giudici di Strasburgo hanno accertato l’illegittimità della detenzione del ricorrente e quindi ravvisato la violazione della disposizione in analisi.

Nella citata sent. Utvenko e Borisov c. Russia, la Corte europea ha accertato la violazione anche dell’art. 5 comma 3 e dell’art. 5 comma 4. Quanto al profilo della durata della detenzione, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che la stessa, pari ad oltre tre anni, non sia stata ragionevole e, quindi, non possa considerarsi conforme al paradigma convenzionale. Quanto al diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo in ordine alla legittimità della privazione della libertà personale, l’esame dell’appello proposto dal ricorrente è durato centouno giorni: lasso temporale che, secondo la Corte europea, è stato certamente irragionevole e quindi lesivo del diritto invocato dal ricorrente.

Il tema della ragionevole durata della detenzione cautelare viene in rilievo anche nella sent. 19 febbraio 2019, Rusen Bayar c. Turchia e nella summenzionata sent. Mammadov e altri c. Azerbaijan. Nel primo caso, i giudici di Strasburgo hanno accertato la violazione dell’art. 5 comma 3 Cedu per un caso ove il ricorrente è stato detenuto per un arco di tempo irragionevole, pari a cinque anni e tre mesi. Nel secondo caso, la Corte europea ha ritenuto che la proroga della detenzione del ricorrente sino ad un anno, quattro mesi e sette giorni, sia stata ingiustificata e che, quindi, lo Stato convenuto si sia reso responsabile della violazione del paradigma convenzionale in esame.

Nella citata sent. Utvenko e Borisov c. Russia, i giudici di Strasburgo hanno altresì accolto le doglianze del ricorrente ai sensi dell’art. 5 comma 4 Cedu, posto che, nel corso del riesame proposto dal ricorrente avverso la misura cautelare, il parere del pubblico ministero non gli è mai stato trasmesso, con conseguente lesione del diritto del ricorrente ad un ricorso giurisdizionale effettivo in ordine alla legittimità della privazione della libertà personale.

Ancora, con detta pronuncia, la Corte europea ha accertato la violazione dell’art. 5 comma 5 Cedu, in quanto mancante, nella normativa interna, la previsione del diritto al risarcimento del danno conseguente alle violazioni procedurali sopra descritte. (Stefania Basilico)

 

d) Art. 6 Cedu

Sul versante dell’equità processuale, si segnala la sent. 12 febbraio 2019, Yakuba c. Ucraina. Nel caso in esame, il ricorrente ha lamentato la violazione dell’equità del processo, in quanto le autorità nazionali lo hanno condannato sulla base di dichiarazioni rese al di fuori dal contraddittorio e di un rapporto di polizia riassuntivo di una videoregistrazione la cui visione, tuttavia, le era stata preclusa. La Corte europea ha accolto il ricorso del ricorrente, accertando la violazione dell’art. 6 commi 1 e 3 lett. b e d Cedu ritenendo in particolare che il procedimento, in quanto lesivo del diritto al contraddittorio, del diritto alla prova e del diritto di difesa.

In materia di ragionevole durata del procedimento, degna di nota è la sent. 19 febbraio 2019, Garbuz c. Ucraina, con cui i giudici di Strasburgo hanno accertato la violazione dell’art. 6 comma 1 Cedu per un caso ove il procedimento, svoltosi nei confronti del ricorrente, è durato otto anni e tre mesi senza alcun giustificato motivo.

Da ultimo, si evidenzia la sent. 21 febbraio 2019, Lolov e altri c. Bulgaria, che offre il fianco alla Corte europea per pronunciarsi in materia di presunzione di innocenza. Nel caso in questione, il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 6 comma 2 Cedu per essere stato identificato, in un comunicato stampa della polizia locale, quale membro di un’associazione per delinquere, nonostante il processo instaurato nei suoi confronti fosse ancora pendente. Con la propria pronuncia, la Corte di Strasburgo ha precisato che il principio della presunzione di innocenza deve ritenersi operante fin tanto che non sia emanata una sentenza di condanna e, quindi, ha riscontrato la violazione del paradigma convenzionale oggetto d’analisi. (Stefania Basilico)

 

e) Art. 8 Cedu

Per quanto concerne il diritto al rispetto della vita privata, e segnatamente il tema del bilanciamento dello stesso con l’esigenza di sicurezza nazionale, si segnala la sent. 28 febbraio 2019, Beghal c. Regno Unito. Nel caso in questione, la ricorrente, di ritorno da un viaggio a Parigi ove si era recata per far visita al marito detenuto, è stata fermata in aeroporto dalle autorità di frontiera senza il concreto sospetto di un suo coinvolgimento in attività terroristiche ed interrogata per nove ore senza l’assistenza di un avvocato. La Corte europea, pur affermando incidentalmente che l’assenza di un tale sospetto non rende di per sé illegittima l’ingerenza statale, ha ravvisato la violazione dell’art. 8 Cedu invocato dalla ricorrente per due motivi. Da una parte, ha ritenuto che la legislazione nazionale antiterroristica in forza della quale le autorità inglesi hanno operato (in particolare, lo Schedule 7 del Terrorism Act 2000) non fosse, così come vigente all’epoca dei fatti, conforme alla legge per difetto di precisione; dall’altra, ha reputato che detta lacuna non sia stata nel caso concreto colmata da adeguate garanzie. (Stefania Basilico)

 

f) Art. 1 Prot. add. Cedu

Rispetto al diritto alla proprietà privata, occorre segnalare per il periodo in esame la sent. 12 febbraio 2019, Ciantar e Maxkim Ltd. c. Malta. Il caso riguarda il sequestro di un veicolo di proprietà della società Maxkim Ltd. – facente capo al signor Ciantar – e il trattenimento di un differente veicolo direttamente intestato a quest’ultimo in conseguenza di violazioni stradali commesse dal figlio di costui. In particolare, i ricorrenti si erano già visti riconoscere dal giudice costituzionale interno la violazione del diritto alla proprietà privata, per assenza di rimedi effettivi che consentissero loro di agire per ottenere la restituzione di quanto di loro proprietà, ed un risarcimento per la violazione stessa. Il ricorso alla Corte europea si fondava dunque sull’insufficienza di tale risarcimento a ristorare il pregiudizio subito; la Corte, facendo integralmente proprie le argomentazioni della Corte costituzionale interna per dichiarare la violazione dell’art. 1 prot. add. Cedu sotto il profilo sostanziale, ritiene che il risarcimento sia stato effettivamente insufficiente e condanna lo Stato per violazione del parametro convenzionale. (Pietro Bernardoni)