ISSN 2039-1676


15 luglio 2019 |

Monitoraggio Corte EDU Giugno 2019 | Nuova edizione

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte EDU rilevanti in materia penale sostanziale e processuale

A cura di Francesco Zacché e Stefano Zirulia

A partire dal mese corrente, il monitoraggio Cedu presenta una veste rinnovata. Viene anzitutto prestata particolare attenzione alla selezione delle sole pronunce che, nel panorama della copiosa giurisprudenza Cedu in materia penale e processuale-penale, presentano profili di novità o comunque di maggiore interesse per i nostri lettori. Quanto al format, si passa dalla precedente illustrazione discorsiva ad una più schematica presentazione delle singole sentenze, pur mantenendo la suddivisione "per articolo" della Convenzione; ciò nell'ottica di ottenere una rassegna che consenta una rapida consultazione, facilmente indirizzabile verso le tematiche di interesse di ciascun lettore. Allo stesso scopo, la sintesi di ciascuna sentenza viene corredata da un breve "treno" di voci che indicano la materia rilevante ed inquadrano il caso nelle note categorie giuridiche sviluppate dal diritto di Strasburgo; il tutto seguito dall'indicazione "violazione" o "non violazione" per dare immediata contezza della posizione espressa dalla Corte. Ancora, all'interno della sintesi di ogni pronuncia sono indicati i numeri dei paragrafi (§) che racchiudono i principi di diritto di volta in volta illustrati. Una breve nota conclusiva reca l’indicazione dei precedenti rilevanti e di utili riferimenti bibliografici.  

 

 

ART. 2 CEDU

 

C. eur. dir. uomo, Grande camera, 25 giugno 2019, Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania

Incidente d’auto – lesioni gravi – effettività e durata delle indagini – non violazione (profilo procedurale).

Il ricorrente, giudice rumeno all’epoca dei fatti, viene coinvolto in un incidente d’auto dal quale riporta gravissime lesioni. A seguito dell’incidente, le autorità inquirenti avviano, in tempi successivi, tre distinte indagini penali, nessuna delle quali, tuttavia, consente di raccogliere elementi sufficienti ad attribuire con certezza la responsabilità dell’incidente. Di fronte alla Corte EDU, il ricorrente lamenta quindi l’eccessiva durata e l’ineffettività delle indagini condotte. La grande camera, dopo aver escluso l’applicabilità ratione materiae degli artt. 3 e 8 Cedu — venendo in rilievo condotte non intenzionali (§ 124 e § 132) — chiarisce in via preliminare come il caso debba essere sussunto nell’ambito di applicazione dell’art. 2 Cedu. Quest’ultimo, infatti, trova applicazione non solo in caso di morte, ma anche laddove il ricorrente sia sopravvissuto, a condizione che il livello di gravità delle lesioni sia tale da aver posto in serio pericolo la sua vita (§ 142-143). Nel merito, i giudici di Strasburgo escludono la violazione dell’art. 2 Cedu, nel suo volet procedurale, ritenendo, in particolare, che l’effettività e l’imparzialità delle indagini fossero state adeguatamente garantite dalla Romania. A tal fine, la Corte valorizza una pluralità di elementi, quali: la completezza dell’attività di indagine e di raccolta delle prove; la non arbitrarietà della decisione di archiviare i procedimenti penali; la facoltà per il ricorrente di partecipare al procedimento, di accedere ai fascicoli, di chiedere l’acquisizione di ulteriori elementi probatori e di contestare l’imparzialità e la terzietà dell’autorità procedente (§§ 181-184). Il mero fatto che i procedimenti si siano conclusi con la decisione di non procedere all’esercizio dell’azione penale – con conseguente mancata individuazione del responsabile dell’incidente – non è dunque sufficiente a far scattare la responsabilità dello Stato (§ 185). Vale la pena segnalare come la sentenza sia corredata dalla presenza di numerose opinioni parzialmente dissenzienti. (Serena Santini)

 

 

ART. 3 CEDU

 

C. eur. dir. uomo, 13 giugno 2019, Marcello Viola c. Italia (n. 2)

Ergastolo ostativo – mancata collaborazione con la giustizia e impossibilità di accedere alla liberazione condizionale – principio della dignità umana – violazione.

Il ricorrente, ergastolano ostativo, lamenta dinanzi alla Corte EDU l’impossibilità di fruire di concrete possibilità di accedere alla liberazione condizionale in ragione della sua mancata collaborazione con la giustizia (per un’analisi della vicenda, cfr., in questa Rivista, S. Santini, Anche gli ergastolani ostativi hanno diritto a una concreta “via di scampo”: dalla Corte di Strasburgo un monito al rispetto della dignità umana, 1 luglio 2019). I giudici di Strasburgo hanno accolto le doglianze del ricorrente, censurando l’attuale assetto dell’ergastolo ostativo per contrasto con il principio della dignità umana. In particolare, a parere della Corte, la disciplina italiana, nella misura in cui restringe alle sole ipotesi di collaborazione con la giustizia la possibilità di accedere alla liberazione condizionale, limita eccessivamente le possibilità del ricorrente di riguadagnare la propria libertà, sì che l’ergastolo ostativo non può essere considerato “riducibile di fatto” ai sensi dell’art. 3 Cedu (§§ 136-137). Tuttavia, la Corte EDU ha precisato che il riconoscimento della violazione nel caso di specie non può essere interpretato nel senso di garantire al ricorrente l’immediata liberazione (§ 138). I giudici di Strasburgo colgono poi l’occasione per evidenziare come il caso di specie abbia messo in luce un “problema strutturale”, che esige una riforma del sistema italiano dell’ergastolo ostativo che garantisca ai detenuti concrete e reali possibilità di ottenere il riesame della sentenza di condanna e di accedere alla liberazione condizionale anche in assenza di collaborazione con la giustizia (§§ 141-144). (Serena Santini)

Precedenti giurisprudenziali: C. eur. dir. uomo, grande camera, 9 luglio 2013, Vinter e altri c. Regno Unito; C. eur. dir. uomo, grande camera, 26 aprile 2016, Murray c. Paesi Bassi; C. eur. dir. uomo, grande camera, 17 gennaio 2017, Hutchinson c. Regno Unito.

Riferimenti bibliografici: E. Zuffada, In tema di ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata la Corte europea si accontenta delle rassicurazioni dei giudici inglesi, in Riv. it. dir. proc. pen., n. 2/2017, p. 874 ss.; S. Bernardi, La disciplina dell’ergastolo senza possibilità di liberazione alla luce delle più recenti sentenze di Strasburgo, in Riv. it. dir. proc. pen., n. 3/2017, p. 1215 ss.; P. Bernardoni, I molteplici volti della compassione: la grande camera della Corte di Strasburgo accetta le spiegazioni dei giudici inglesi in materia di ergastolo senza possibilità liberazione anticipata, in questa Rivista, fasc. 4/2017.

 

C. eur. dir. uomo, Grande camera, 25 giugno 2019, Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania

Incidente d’auto – condotta delle autorità inquirenti – non violazione

Per la sintesi della vicenda e i profili relativi agli obblighi positivi che discendono dal diritto alla vita, v. supra, sub art. 2 Cedu. Il ricorrente lamenta di fronte alla Corte EDU che le modalità con le quali le autorità inquirenti hanno condotto le indagini dirette ad accertare la dinamica dell’incidente d’auto si siano sostanziate in un trattamento inumano o degradante. I giudici di Strasburgo ritengono manifestamente infondata tale doglianza, sottolineando come le modalità di conduzione delle indagini possano sostanziarsi in un trattamento inumano o degradante solo al ricorrere di circostanze eccezionali, quali ad esempio la totale indifferenza e l’insensibilità mostrata dalle autorità nei confronti dei familiari delle vittime o la situazione di angoscia e incertezza creata in questi ultimi ove si tratti di casi di persone scomparse (§§ 227-228), circostanze queste non riscontrabili nel caso di specie. (Serena Santini)

 

 

ART. 5 CEDU

C. eur. dir. uomo, 13 giugno 2019,  SH.D. e altri c. Grecia, Austria, Croazia, Ungheria, Macedonia, Serbia e Slovenia

Diritto alla libertà e alla sicurezza – illegittima detenzione di minorenni – violazione

Dopo essere stati arrestati per aver fatto illegalmente ingresso in Grecia, i ricorrenti, tutti minorenni, erano stati trattenuti presso una stazione di polizia per la durata di ventiquattro giorni (§ 8 ss.). La Corte europea – adita per violazione, fra l’altro, dell’art. 5 Cedu – osserva che l’automatica applicazione della misura della “custodia protettiva”, senza alcuna considerazione in merito alla minore età dei ricorrenti, contrasta con le esigenze di legalità e proporzionalità sottese ad ogni privazione della libertà personale, nonché con le disposizioni contenute nella direttiva 2005/75/CE e nella Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia (§ 69). In ragione della particolare vulnerabilità dei ricorrenti, le autorità nazionali avrebbero dovuto ricorrere a soluzioni alternative (Francesca Ertola).

Precedenti giurisprudenziali: C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 28 febbraio 2019, H.A. e altri c. Grecia

Riferimenti bibliografici: F. Zacchè, sub art. 5, in Corte di Strasburgo e giustizia penale, a cura di G. Ubertis e F. Viganò, Torino, 2016, p. 97 ss.

 

 

ART. 6 CEDU 

 

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 4 giugno 2019,  Sigurður Einarsson e altri c. Islanda

Equità processuale – imparzialità del giudice - profilo oggettivo – violazione

Equità processuale – diritto a usufruire delle facilitazioni necessarie per preparare la difesa – mancato accesso all’intero materiale informatico sequestrato – non violazione

Equità processuale – diritto alla prova – mancata audizione dei testimoni a discarico – applicazione del c.d. test “Murtazaliyeva” – non violazione

I ricorrenti lamentano dinnanzi alla Corte europea la non equità del procedimento penale instaurato a loro carico in relazione agli art. 6 comma 1, 3 lett. b e lett. d Cedu. Innanzitutto, quanto all’imparzialità del giudice, i ricorrenti evidenziano che il figlio di uno dei membri della Corte d’appello era stato coinvolto nei giudizi avviati nei loro confronti in sede civile (§ 36). Pur in assenza di alcun pregiudizio soggettivo, la Corte ritiene che tale circostanza abbia irrimediabilmente compromesso l’immagine d’imparzialità oggettiva che deve caratterizzare gli organi giurisdizionali, violando così l’art. 6 comma 1 Cedu (§ 62). Per quanto concerne la pretesa violazione del diritto a disporre delle facilitazioni necessarie per preparare la propria difesa, i ricorrenti lamentano di non aver potuto visionare l’intero materiale informatico oggetto di sequestro (“full collection of data”), ma solamente i dati selezionati dall’accusa tramite l’utilizzo di parole-chiave (§ 15 ss.). Sul punto, la C.edu osserva che, nel caso di specie, non vi è stata alcuna secretazione di atti, costituendo la “full collection of data” una massa d’informazioni indiscriminata, di fatto mai analizzata dalle autorità inquirenti (§ 90). Peraltro, i ricorrenti hanno omesso di indicare quali fossero i documenti potenzialmente utili a fini difensivi di cui era stato negato l’accesso, con conseguente esclusione di una violazione dell’art. 6 comma 1 e 3 lett. b Cedu (§ 93). I ricorrenti prospettano infine una violazione del loro diritto al confronto in ordine alla mancata audizione di due testimoni a difesa, i quali, seppur citati dalle autorità nazionali, non erano comparsi in dibattimento (§ 97 ss.). In via preliminare, i giudici di Strasburgo chiariscono che, in assenza di un utilizzo probatorio delle dichiarazioni precedentemente rese dai testi assenti, la questione deve essere valutata in riferimento all’art. 6 comma 1 e 3 lett. d (§ 107) e, in particolare, ai principi enunciati nel caso Murtazaliyeva. A tal proposito, la Corte sottolinea che il giudice interno, a fronte della mancata apparizione dei testimoni, aveva adeguatamente motivato le ragioni per cui l’eventuale audizione non avrebbe comunque apportato un contributo rilevante al procedimento (§ 116).  Considerate tutte le circostanze del caso, l’omessa escussione dei testimoni a discarico non ha pregiudicato l’equità complessiva del procedimento (§ 118) (Francesca Ertola).

Precedenti giurisprudenziali sul diritto alla prova: C. eur. dir. uomo, grande camera, sent. 18 dicembre 2018, Murtazaliyeva c. Russia; C. eur. dir. uomo, grande camera, 6 maggio 2003, Perna c. Italia.

Riferimenti bibliografici sull’imparzialità del giudice sotto il profilo oggettivo: S. Buzzelli, sub art. 6, in Corte di Strasburgo e giustizia penale, cit., p. 139 ss.; L. Pressacco, Imparzialità del giudice e responsabilità del magistrato, in Riv. it. dir. proc. pen., n. 3/2018, p. 1837 ss.; C. Santoriello, Diritto ad un giudice idoneo, in I principi europei del processo penale, a cura di A. Gaito, Roma, 2016, p. 145.

Riferimenti bibliografici sul diritto alla prova: F. Zacchè, Ammissione della prova a discarico: il nuovo test “Murtazaliyeva”, in Riv. it. dir. proc. pen., n. 2/2019, in corso di pubblicazione.

 

 

C. eur. dir. uomo, 6 giugno 2019,  Bosak e altri c. Croazia

Equità processuale – giudizio d’appello – parità delle armi – mancata comunicazione alla difesa delle conclusioni del procuratore generale – violazione

Equità processuale – giudizio d’appello –  diritto di partecipare personalmente al processo  –  violazione

Equità processuale – diritto alla prova –  mancata audizione dei testimoni a discarico – applicazione del c.d. test “Murtazaliyeva” – non violazione

I ricorrenti lamentano di fronte alla Corte europea la violazione degli art. 6 comma 1 e comma 3 lett. c Cedu, in relazione al giudizio di secondo grado, nonché dell’art. 6 comma 1 e 3 lett. d Cedu in riferimento ad un vizio del procedimento di primo grado, non rimediato nelle fasi successive. In particolare, nel corso del giudizio di secondo grado tenutosi dinnanzi alla Corte Suprema – organo competente a riesaminare la causa nel merito – non erano state comunicate alla difesa le conclusioni presentate dal procuratore generale (§ 87) e il primo ricorrente, all’epoca detenuto, non era stato invitato a partecipare alle udienze d’appello (§ 103). La C.edu, già pronunciatasi in merito all’incompatibilità convenzionale del sistema delle impugnazioni previsto dalla legislazione croata nei casi Zahirovic e Lonic, ravvisa nel caso di specie la violazione del canone dell’equità processuale, sotto il profilo sia del principio della parità delle armi (§ 101) sia del diritto di presenziare personalmente al giudizio d’appello, qualora il gravame abbia ad oggetto aspetti “di fatto” (§ 109). I ricorrenti lamentano inoltre una violazione dell’art. 6 commi 1 e 3 lett. d Cedu in merito alla mancata ammissione di due testimoni a discarico (§ 111). La Corte, richiamandosi al caso Murtazaliyeva (§ 113), osserva che i giudici nazionali – in primo grado e nei successivi giudizi d’impugnazione – hanno adeguatamente motivato le ragioni per cui hanno ritenuto superfluo procedere all’audizione dei testimoni indicati dalla difesa (§ 116). Alla luce dell’effettività della difesa, unitamente alle altre prove acquisite (§ 118), la mancata ammissione delle prove richieste dagli imputati non ha pregiudicato l’equità complessiva del procedimento (§ 119). (Francesca Ertola).

Precedenti giurisprudenziali rilevanti: C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 25 aprile 2013, Zahirović c. Croazia; C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 4 dicembre 2014, Lonic c. Croazia.

Riferimenti bibliografici sul diritto di presenziare personalmente al processo: R. Casiraghi, sub art. 6, in Corte di Strasburgo e giustizia penale, cit., p. 194 ss., quanto al diritto alla prova, cfr. la sentenza e il riferimento bibliografico immediatamente precedente.

 

 

ART. 7 CEDU

 

C. eur. dir. uomo, 4 giugno 2019, Rola c. Slovenia

Nozione di sanzione sostanzialmente penale – revoca della licenza di liquidatore – effetti legali della condanna – non violazione

Al ricorrente, liquidatore nelle procedure di insolvenza, è stata revocata – in via definitiva – la licenza professionale, a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza penale di condanna, sulla base di un atto normativo entrato in vigore successivamente alla commissione del reato. Inoltre, anche dopo la cancellazione della sentenza di condanna dal certificato del casellario giudiziale, al ricorrente è stato negato il rilascio di una nuova licenza. Di fronte alla Corte EDU, il sig. Rola lamenta, pertanto, l’applicazione retroattiva della sanzione della revoca della licenza, in violazione dell’art. 7 Cedu. La Corte – applicando i criteri Engel, di recente ribaditi anche nella nota sentenza G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia — esclude che la revoca della licenza possa essere considerata una sanzione sostanzialmente penale ai sensi dell’art. 7 Cedu. Pur essendo stata applicata in seguito alla conclusione di un procedimento penale, infatti, essa non può essere considerata “criminal in nature”, poiché: è stata applicata in un procedimento essenzialmente amministrativo (§ 62); nell’ordinamento sloveno la revoca della licenza non è disciplinata dal diritto penale e costituisce una “legal consequence” della condanna (§ 63); la normativa in materia ha quale scopo non già quello di punire, bensì quello di assicurare la fiducia dei consociati nell’esercizio di determinate professioni (§ 64); è stata disposta dal Ministero della giustizia senza l’esercizio di una particolare discrezionalità e senza alcun accertamento in punto di colpevolezza del ricorrente (§ 65). Il fatto che si tratti di una sanzione permanente (e, dunque, di una sanzione molto severa) non è dunque sufficiente – a parere della Corte – a farne desumere la sua natura penale (§ 66). Per le medesime ragioni, la Corte EDU ha inoltre escluso l’applicabilità, nel caso di specie, della garanzia di cui all’art. 4 Prot. 7 Cedu. Si segnala come la sentenza sia corredata da tre opinioni parzialmente dissenzienti. (Serena Santini)

Precedenti giurisprudenziali: C. eur. dir. uomo, grande camera, 28 giugno 2018, G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia

Riferimenti bibliografici: A. Galluccio, Confisca senza condanna, principio di colpevolezza, partecipazione dell'ente al processo: l'attesa sentenza della Corte EDU, grande camera, in materia urbanistica, in questa Rivista, fasc. 7-8/2018.

 

ART. 8 CEDU 

C. eur. dir. uomo, 6 giugno 2019,  Bosak e altri c. Croazia

Diritto alla privatezza – intercettazioni telefoniche – assenza di adeguata motivazione dei provvedimenti autorizzativi – violazione

Diritto alla privatezza – intercettazioni telefoniche disposte in applicazione delle erronee disposizioni di legge – idonee garanzie contro gli abusi – non violazione

Diritto alla privatezza –  captazione di conversazioni telefoniche avvenute all’estero in assenza di una preventiva richiesta di assistenza internazionale – non violazione

Nell’ambito di un’indagine per traffico internazionale di stupefacenti, i ricorrenti sono stati sottoposti a intercettazioni telefoniche, successivamente utilizzate nel processo ai fini della condanna (§ 5 ss.). Dinanzi alla Corte europea, i ricorrenti lamentano che l’impiego di tali strumenti investigativi ha costituito un’interferenza illegittima nella loro sfera privata in quanto i provvedimenti autorizzativi non sono sono stati adeguatamente motivati (§ 37) e le intercettazioni sono state disposte sulla base delle norme del codice di procedura penale, in luogo dalla legislazione speciale in materia di criminalità organizzata (“OSCOC Act”) (§ 38) che, prevedendo l’obbligo per la polizia di trasmettere ogni giorno un “report” al giudice istruttore, garantisce un controllo più rigoroso sulle misure di sorveglianza. Infine, i ricorrenti evidenziano che la captazione di conversazioni all’estero è avvenuta in assenza di una preventiva richiesta di assistenza giudiziaria internazionale (§ 39). Pur parzialmente accogliendo la doglianza relativa all’insufficiente motivazione dei provvedimenti autorizzativi – sotto il profilo dell’impossibilità di ricorrere a mezzi di indagine meno invasivi (§ 45) – i giudici di Strasburgo ritengono di non condividere le ulteriori censure avanzate in relazione all’art. 8 Cedu. A parere della Corte, la legge processuale ordinaria – pur non prevedendo tale aspetto procedurale (§ 54)  –  era comunque in grado di assicurare idonee garanzie contro gli abusi (§ 60) e le conversazioni telefoniche avvenute con interlocutori situati all’estero, erano state registrate sulla base di decreti legittimamente emessi nei riguardi di un’utenza telefonica nazionale (§ 66). Il successivo impiego probatorio delle intercettazioni non ha dunque comportato una violazione del canone convenzionale invocato (§ 68) (Francesca Ertola).

Precedenti giurisprudenziali: C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 15 gennaio 2015, Dragojević c. Croazia; C. eur. dir. uomo, Grande camera, sent. 4 dicembre 2015, Roman Zakharov c. Russia.

Riferimenti bibliografici: A. Galluccio, sub art. 8, in Corte di Strasburgo e giustizia penale, cit., p. 274 ss.

 

 

ART. 1 PROT. ADD. CEDU

C. eur. dir. uomo, 4 giugno 2019, Rola c. Slovenia

Revoca della licenza di liquidatore – violazione di legge – imprevedibilità della sanzione – violazione

Per una sintesi della vicenda e i profili relativi al principio di irretroattività in malam partem, v. supra sub art. 7 Cedu. Il ricorrente lamenta che la revoca della licenza di liquidatore nelle procedure di insolvenza a seguito di una condanna penale sia stata eseguita nonostante l’ottenimento della sospensione della condanna e abbia costituito, in ogni caso, una misura sproporzionata. La Corte EDU, dopo aver rilevato che l’attività professionale di liquidatore, esercitata per oltre sette anni dal ricorrente, rientri nella nozione di “possession” di cui all’art. 1 Prot. add. Cedu, ritiene che, nel caso di specie, tale interferenza con l’esercizio del diritto sia stata illegittima per due ordini di ragioni: da un lato, secondo il codice penale vigente all’epoca dei fatti, le conseguenze legali della condanna, quali la revoca della licenza, potevano conseguire solo a condanne non sospese, sì che la sanzione è stata applicata in violazione di legge (§§ 83-84); dall’altro, la revoca è stata disposta sulla base di una legge entrata in vigore successivamente ai fatti oggetto di condanna penale, sì che tale sanzione non poteva essere considerata prevedibile al momento dei fatti (§ 85). (Serena Santini)

 

 

 ART. 4 PROT. 7 CEDU

C. eur. dir. uomo, 6 giugno 2019, Nodet c. Francia

Ne bis in idem – doppio binario sanzionatorio – manipolazione del mercato – violazione

Il ricorrente è un analista finanziario, responsabile di aver manipolato il mercato attraverso una serie di operazioni di trading sul prezzo delle azioni di una società quotata (per approfondimenti sulla vicenda, cfr. M. Scoletta, Il ne bis in idem “preso sul serio”: la Corte EDU sulla illegittimità del doppio binario francese in materia di abusi di mercato (e i possibili riflessi nell’ordinamento italiano), in questa Rivista, 17 giugno 2019). Per tale condotta, il sig. Nodet veniva condannato prima dall’autorità francese di controllo dei mercati finanziari (AMF) al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 250.000 euro, poi in sede penale, alla pena di tre mesi di reclusione per il delitto di intralcio al regolare funzionamento di un mercato finanziario. Dopo aver accertato la natura sostanzialmente penale delle due sanzioni e l’identità fattuale, la Corte utilizza i criteri enucleati nella nota sentenza A e B c. Norvegia al fine di valutare se esista quella “close connection in substance and in time” che giustifica la previsione di meccanismi punitivi misti (§§ 40-42). A tal riguardo, i giudici di Strasburgo ritengono che, nel caso di specie, difetti sia la connessione sostanziale, sia quella procedurale, con conseguente riconoscimento della violazione del divieto di bis in idem. Il difetto di connessione sostanziale discende, in particolare, da due fattori: il mancato perseguimento di obiettivi complementari da parte dei due procedimenti, funzionali piuttosto a proteggere gli stessi interessi sociali (§ 48), e l’autonoma attività di acquisizione e valutazione delle prove compiuta dal giudice penale (§ 49). L’eccessiva durata dei procedimenti sanzionatori — superiore ai sette anni e mezzo — non adeguatamente giustificata dal governo vale, invece, ad escludere la stretta connessione temporale (§§ 51-53). Il risultato di tale duplicità procedimentale e sanzionatoria si è così tradotto, a parere della Corte, in un pregiudizio sproporzionato a carico del ricorrente. (Serena Santini)

Precedenti giurisprudenziali: C. eur. dir. uomo, grande camera, 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia.

Riferimenti bibliografici: F. Cassibba, Ne bis in idem e procedimenti paralleli, in Riv. it. dir. proc. pen., n. 1/2017, p. 351 ss.; F. Viganò, La grande camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio, in questa Rivista, 18 novembre 2016; F. Viganò, Una nuova sentenza di Strasburgo su ne bis in idem e reati tributari, in questa Rivista, fasc. 5/2017; A. Galluccio, Non solo proporzione della pena: la Corte EDU ancora sul bis in idem, in questa Rivista, 7 maggio 2019.