ISSN 2039-1676


29 giugno 2011 |

A proposito di ipoteche giudiziali iscritte da società  creditrici su beni immobili oggetto di confische definitive di prevenzione

Trib. Palermo (sez. misure di prevenzione), 11.4.2011 (ord), Pres. Saguto, Rel. Nicastro

Nel provvedimento che può leggersi in allegato, si riconosce anzitutto che l’Agenzia del Demanio è indubbiamente legittimata a promuovere l’incidente di esecuzione, in quanto portatrice dell’interesse dello Stato, divenuto proprietario del bene, e si ribadisce, in generale, la necessità di garantire la tutela dei diritti dei terzi, richiamando non solo la precedente giurisprudenza in materia, ma da ultimo l’articolo 5 della legge 31.3.2010, n. 50 (di conversione del D.L. n. 4 del 2010), con cui sono stati infatti aggiunti dei periodi al quinto comma dell’articolo 2 ter della legge n. 575/65, apprestandosi tutela all’interno del procedimento di prevenzione di primo grado ai terzi titolari su beni immobili sequestrati dei seguenti diritti: di una quota indivisa; di diritti reali di godimento o di garanzia.
 
Costoro, “possono intervenire nel procedimento con le medesime modalità al fine dell’accertamento di tali diritti, nonché della loro buona fede e dell’inconsapevole affidamento nella loro acquisizione”.
 
Si ribadisce che l’oggetto di tali incidenti di esecuzione, azionati da creditori titolari di diritti reali di garanzia su beni immobili definitivamente confiscati, è rappresentato dagli “esatti confini del provvedimento di confisca attraverso la determinazione dell’eventuale esistenza di “iura in re aliena”, che, per il fatto di non essere pregiudicati dalla devoluzione del bene allo Stato, contribuiscono a delineare la condizione giuridica del bene stesso e a determinare l’effettiva portata del trasferimento determinato dalla confisca”.
 
Per la tutela di tali terzi è dunque richiesto un accertamento sui diritti, sulla buona fede del titolare e sull’inconsapevole affidamento nella loro acquisizione.
 
Ne consegue, ad avviso del Tribunale, che in forza di questa disciplina speciale l’anteriorità della trascrizione dell’acquisto immobiliare è requisito formale necessario ma non sufficiente per la salvezza del diritto del terzo, che può verificarsi soltanto ricorrendo la condizione di buona fede e di incolpevole affidamento nell’acquisto.
 
Si ribadisce, infine, che dalla peculiare normativa dettata dagli artt. 2 decies, 2 undicies della legge n. 575/1965, e successive modifiche ed integrazioni, traluce con assoluta nitidezza che gli immobili definitivamente confiscati divengono beni demaniali.