Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Corte di Cassazione ha affermato che l’isolamento notturno, che deve essere qualificato come modalità di esecuzione della pena in termini di maggior afflittività del regime detentivo, non è più previsto dall’ordinamento giuridico in seguito all’entrata in vigore dell’art. 6 ord. penit., che ha modificato in parte qua gli articoli 22, 23 e 25 c.p.
Nel caso di specie, un detenuto proponeva un reclamo mediante il quale lamentava la mancata attuazione del disposto di cui all’art. 22 c.p., che prevede l’isolamento notturno per il detenuto condannato alla pena dell’ergastolo.
Il Magistrato di sorveglianza rigettava il suddetto reclamo, osservando che l’isolamento notturno non costituisce una vera e propria sanzione, ma soltanto una modalità esecutiva della pena affidata, peraltro, alla discrezionalità amministrativa.
Il detenuto ricorreva in Cassazione contro il provvedimento di rigetto, adducendo come motivazione, in particolare, il fatto che l’attuazione della modalità esecutiva dell’isolamento notturno non era affidata alla discrezionalità dell’amministrazione penitenziaria, che anzi doveva obbligatoriamente attuarla.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ribadendo in primis, mediante il richiamo a due sue precedenti pronunce (Cass. pen. Sez. I, 27 febbraio 2007, n. 16400, Stilo, in CED Cassazione m. 236158; Cass. pen. Sez. I, 1 dicembre 2009, n. 50005, Cantarella, in CED Cassazione m. 245978) che l’isolamento notturno rappresenta un inasprimento sanzionatorio e non una vera e propria sanzione, e che di conseguenza il condannato detenuto non è titolare di alcun interesse, giuridicamente rilevante, a proporre istanza per l’inasprimento del proprio trattamento penitenziario e a dolersi, mediante ricorso per cassazione, della mancata attuazione dell’isolamento notturno.
I giudici di legittimità hanno inoltre affermato che l’isolamento notturno, quale istituto generalizzato con finalità segregante, non può considerarsi più previsto dall’ordinamento giuridico, dato che gli articoli 22, 23, e 25 c.p., che prevedono tale misura come modalità attuativa della pena dell’ergastolo, della detenzione o dell’arresto, sono da ritenersi implicitamente modificati in parte qua in seguito all’entrata in vigore della legge 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. Ordinamento Penitenziario).
In particolare l’art. 6 co 2 ord. penit. stabilisce che i locali destinati al pernottamento dei detenuto consistono in camere dotate di uno o più posti, senza distinguere la pena da eseguire. Ed il regolamento esecutivo dell’Ordinamento Penitenziario (d.P.R. 230 del 2000), all’art. 110, ribadisce che l’ergastolo viene eseguito nelle normali case di reclusione.
Inoltre, ricorda la Cassazione, la legge 354 del 1975, che come finalità principale aveva quella di adeguare l’esecuzione delle pene ai principi di umanizzazione e rieducazione sanciti dall’art. 27 comma 3 della Costituzione, ha stabilito all’art. 89 l'abrogazione di ogni disposizione incompatibile con la legge n.354. Nel caso dell’istituto dell’isolamento notturno, l’incompatibilità logica tra gli articoli 22, 23 e 25 c.p. e l’art. 6 ord. penit. sarebbe palese e rilevabile in via interpretativa.
La Corte, rigettando il ricorso del detenuto, ha infine richiamato le Regole minime europee per il trattamento dei detenuti, adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 12 febbraio 1987, in base alle quali l’alloggiamento notturno in camere individuali sarebbe, in linea di principio, da preferire sulla base di più evoluti criteri di rispetto della dignità umana a vantaggio del detenuto.
Tuttavia, secondo i giudici di legittimità, tali Regole minime non costituiscono diritto cogente e possono essere derogate a fronte di difficoltà strutturali e organizzative, sempre che venga rispettata la dignità del detenuto anche nell’alloggiamento.
Secondo la Suprema Corte, la tutela oggetto del ricorso del detenuto non riguarda le indubbie condizioni di degrado delle carceri italiane causate dal sovraffollamento, bensì l’applicazione dell’art. 22 c.p., ossia dell’isolamento notturno, istituto che, stante la logica sanzionatoria ad esso sottostante, non può essere ispirato a finalità umanitarie e non può pertanto essere considerato un diritto del detenuto condannato all’ergastolo.