ISSN 2039-1676


01 settembre 2011 |

Corte cost., 27 luglio 2011, n. 253, Pres. Quaranta, Rel. Silvestri (infondate talune questioni di legittimità  circa la disciplina penale dell'illecito incenerimento di rifiuti)

E' manifestamente infondata - in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 27 Cost. - la questione di legittimità  costituzionale dell'articolo 19 del d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133, nella parte in cui contempla, per i reati connessi all'attività  di incenerimento di rifiuti, una sanzione più grave (pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda) di quella prevista all'art. 16 del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (ove le stesse pene sono comminate disgiuntamente, con conseguente possibilità  di accesso all'oblazione).

La questione è stata proposta dal giudice rimettente su sollecitazione dei difensori di imputati ai quali si contesta lo svolgimento, in assenza delle prescritte autorizzazioni, dell’attività di incenerimento di materiali assimilabili ai rifiuti urbani, di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi. I fatti sono stati qualificati, nel giudizio a quo, come violazioni dell’art. 19 del d.lgs. n. 133 del 2005, e dunque come reati non suscettibili di oblazione.
In un quadro normativo obiettivamente complesso, e di fronte ad una contestazione forse non sufficientemente selettiva, si è giunti alla conclusione che l’art. 16 del d.lgs. n. 59 del 2005 punirebbe le medesime fattispecie, con sanzioni alternative e con possibilità dunque di oblazione. L’ordinanza di rimessione, di conseguenza, oscilla tra l’assunto della completa coincidenza di oggetto tra le due incriminazioni, con irrazionale diversificazione del solo apparato sanzionatorio, ed il rilievo che comunque, in presenza di sostanziali analogie tra le fattispecie, sarebbe irragionevolmente discriminatorio il peggior trattamento istituito dalla norma censurata.
 
 La Corte, pervenuta come detto ad un giudizio di manifesta infondatezza della questione, ha posto esplicitamente in rilievo l’erronea ricostruzione del quadro legislativo da parte del giudice rimettente. L’intera normativa contenuta nel d.lgs. n. 133 del 2005, in materia di incenerimento dei rifiuti, si pone in termini di specialità rispetto alla disciplina generale riguardante gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti medesimi, contenuta negli artt. 208 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Analogo rapporto è istituito relativamente alla disciplina  specifica concernente i soli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, sottoposti all’autorizzazione integrata ambientale, già contenuta nel d.lgs. n. 59 del 2005 ed oggi trasfusa nel Titolo III-bis del d.lgs. n. 152 del 2006. Da notare che al comma 10 del citato art. 16 è stabilito che, per gli impianti regolati dal decreto (dunque quelli destinati alla combustione dei rifiuti urbani)  «dalla data di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore, relative a fattispecie oggetto del presente articolo».
 
Il d.lgs. n. 133 del 2005 stabilisce i requisiti degli impianti di incenerimento dei rifiuti e le condizioni di esercizio degli stessi, rinviando al regime autorizzatorio previsto dalle richiamate disposizioni generali per la valutazione di conformità dei singoli impianti alle prescrizioni (requisiti e condizioni) in esso contenute. Le norme penali contenute nei primi due commi dell’art. 19 sanzionano le condotte di esercizio di impianti di incenerimento dei rifiuti in assenza delle prescritte autorizzazioni, distinguendo a seconda che l’attività abbia ad oggetto rifiuti pericolosi o non, e prevedendo in entrambi i casi la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda, con differenti valori edittali. Invece la norma richiamata in comparazione, meno severa a livello sanzionatorio, punisce l’esercizio, in assenza di autorizzazione integrata ambientale, delle attività di cui all’allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, tra le quali rientra – come già si è visto – quella svolta dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani.
Insomma, la norma censurata sottrae la disciplina delle relative fattispecie a norme generali, senza alcuna improbabile duplicazione, e senza che risulti proponibile la comparazione prospettata dal rimettente. Il fatto poi che per l’incenerimento di rifiuti (anche pericolosi) senza autorizzazione siano previste sanzioni più severe è parso alla Corte giustificato dalla necessità di garantire che l’attività in questione, particolarmente rischiosa per l’ambiente,  si svolga nel rispetto delle condizioni di esercizio e nell’osservanza delle prescrizioni tecniche dettate dallo stesso d.lgs. n. 133 del 2005.