ISSN 2039-1676


19 settembre 2011 |

"Manovra bis": pubblicata la legge di conversione del d.l. n. 138/2011 (l. n. 14 settembre 2011, n. 148)

Riformata la disciplina sanzionatoria dei reati tributari; differita al 9 febbraio 2012 l'applicazione del sistema di tracciabilità  dei rifiuti (SISTRI); confermata l'introduzione nell'art. 603 bis c.p. del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

E' stata pubblicata nella G.U. del 16 settembre 2011, ed è in vigore dal giorno successivo, la l. 14 settembre 2011, n. 148, con la quale è stato convertito in legge il d.l. 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo (c.d. manovra bis), del quale abbiamo già dato conto in questa Rivista, limitatamente ai profili di rilievo penalistico, pubblicando una relazione di Alessio Scarcella e Luca Pistorelli, redatta per l'Ufficio del Massimario della Cassazione .
 
In attesa di pubblicare nei prossimi giorni appositi contributi di approfondimento, segnaliamo in sintesi che la legge di conversione:
 
- conferma l'introduzione nell'art. 603 bis c.p. del nuovo delitto di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (c.d. caporalato), e delle relative pene accessorie (art. 603 ter c.p.). V. l'art. 12 del d.l. n. 138/2011;
 
- non prevede più l'abrogazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) disposta dal decreto legge: l'art. 6, co. 2 del d.l., come modificato dalla legge di conversione, differisce infatti al 9 febbraio 2012 la data di entrata in operatività di quel sistema;
 
- inserendo un nuovo art. 2, comma 36 vicies semel nel decreto legge convertito apporta una riforma alla disciplina dei reati tributari previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, improntata a un significativo irrigidimento del trattamento sanzionatorio. In particolare, la riforma prevede:
 
  a) l'abbassamento delle soglie di imposta evasa, il cui superamento comporta la rilevanza penale del fatto quale dichiarazione fraudolenta (art. 3) o infedele (art. 4), ovvero quale omessa dichiarazione (art. 5): abbassamento che comporta un corrispondente ampliamento dell'ambito applicativo delle fattispecie di cui si tratta, con effetti di nuova incriminazione;
 
  b) l'abolizione delle ipotesi attenuate delle fattispecie di 'Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 3) e di 'Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti' (art. 8, co. 3);
 
  c)  la riduzione della diminuzione di pena conseguente all'applicazione dell'attenuante del pagamento del debito tributario di cui all'art. 13 d.lgs. n. 74/2000 (non più 'fino alla metà', bensì 'fino a un terzo');
 
  d) l'introduzione di un nuovo comma 2 nell'art. 12 d.lgs. n. 74/2000 che, per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del medesimo d.lgs., prevede che la sospensione condizionale della pena non possa essere applicata  "qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 1) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari; 2) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro". E' la riforma indicata, dalla carta stampata, come 'manette agli evasori';
 
  e) l'elevazione di un terzo del termine di prescrizione dei delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del d.lgs. n. 74/2000 (nuovo art. 17, co. 1 bis);
 
  f) una limitazione alle possibilità di accesso al patteggiamento per i delitti previsti dal d.lgs. n. 74/2000: le parti potranno patteggiare la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. solo qualora ricorra l'attenuante del pagamento del debito tributario, di cui all'art. 13, co. 1 e 2 (nuovo art. 13, co. 2 bis).
 
Segnaliamo infine che il legislatore della riforma tributaria ha dettato una disposizione transitoria che limita l'applicazione della nuova disciplina (si noti: tanto sostanziale, quanto processuale) ai fatti successivi all'entrata in vigore della legge di conversione (v. art. 36 vicies bis del decreto legge convertito). Da notare che questa di