ISSN 2039-1676


27 aprile 2017 |

Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Contributo pubblicato nel Fascicolo 4/2017

Il presente contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

 

Abstract. Da una prima analisi della nuova fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro prevista dall’art. 603-bis c.p., sembra emergere che nessuno degli elementi costitutivi della stessa sia realmente in grado di selezionare i comportamenti meritevoli di sanzione penale, cosicché essa risulta suscettibile di applicazione anche ad ipotesi scarsamente offensive, ponendosi in tal modo il problema della sua compatibilità con i principi generali del sistema penale, nonché dell’efficacia rispetto alle esigenze di tutela che essa dovrebbe soddisfare.

 

SOMMARIO: 1. L’intervento di modifica dell’art. 603-bis c.p. – 2. La struttura della nuova fattispecie e il rischio di un eccessivo ‘impoverimento’ dei suoi contenuti. – 2.1. Le condotte punite: il reclutamento di manodopera e l’utilizzo di manodopera in condizioni di sfruttamento. – 2.2. Gli elementi comuni: la vaghezza delle nozioni di sfruttamento del lavoro e di approfittamento dello stato di bisogno. – 2.3. Il problema della punibilità di condotte occasionali. – 3. Il trattamento sanzionatorio, la clausola di sussidiarietà e l’ulteriore rischio di scivolamento verso il basso dell’area della punizione. – 4. Una fattispecie in cerca di un oggetto di tutela? Qualche riflessione finale.