ISSN 2039-1676


21 settembre 2011 |

Le Sezioni unite sulla infermità  mentale sopravvenuta di persone sottoposte a misure di sicurezza non detentive

Cass., Sez. un., 28.4.2011 (dep. 15.9.2011), n. 34091, Pres. Lupo, Rel. Milo, ric. Servadei (non è ammissibile l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia nei confronti di soggetti già  sottoposti a misura di sicurezza non detentiva, ancorché sussista una condizione di pericolosità  connessa ad infermità  mentale sopravvenuta)

 

1. Con la sentenza del 28.4.2001 n.17, depositata il 15 settembre 2011, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto la questione, ad esse devoluta, della possibilità o meno di sostituzione della misura di sicurezza, di carattere non detentivo, della libertà vigilata, applicata in conseguenza della dichiarazione di abitualità nel reato, con la misura, di natura invece detentiva, del ricovero in casa di cura o custodia per sopravvenuta infermità di mente.
 
Va rammentato che l’art. 212 cod. pen., intitolato ai casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza, prevede, al comma 2, che se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva sia colpita da un'infermità psichica, il giudice ne debba ordinare il ricovero in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia e, al comma 4, che, ove tale infermità attinga invece persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva o a cauzione di buona condotta, dette misure debbano cessare ove l'infermo sia ricoverato in un manicomio comune, dovendo inoltre il giudice, cessata l'infermità, procedere a nuovo accertamento ed applicare una misura di sicurezza personale non detentiva qualora la persona risulti ancora pericolosa.
 
Dal canto suo, l’art. 232,  comma terzo, stabilisce che ove, durante la libertà vigilata, la persona in stato d'infermità psichica si riveli di nuovo pericolosa, alla libertà vigilata debba essere sostituito il ricovero in una casa di cura e di custodia.
 
 
2. Pur a fronte, dunque, di un quadro normativo caratterizzato da una certa chiarezza, l’orientamento della Corte si era sviluppato in senso favorevole alla predetta sostituzione pur in caso di infermità sopravvenuta : una prima, più “criptica”, pronuncia, iscritta dalla Sezione remittente nell’indirizzo di tipo “estensivo”, aveva affermato come l’art. 232 stabilisse l’applicabilità della libertà vigilata all’infermo di mente solo in quanto ne fosse possibile l’affidamento ai genitori o a coloro che avessero l’obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza oppure ad istituti di assistenza; qualora l’affidamento non fosse invece possibile od opportuno, il giudice doveva, evidentemente anche in caso di infermità sopravvenuta, ordinare il ricovero in un riformatorio o in una casa di cura e di custodia (Sez.1, n. 2274 del 22/12/1976, dep. 01/03/1977, Fornelli, in CED Cass., nn. 135410 – 135411).   
 
Una seconda, più recente, pronuncia (curiosamente deliberata nei riguardi del medesimo ricorrente interessato dalla sentenza delle Sezioni Unite), relativa ad una fattispecie di infermità psichica sopravvenuta alla condanna, disattendendo l’impostazione difensiva che, in caso di violazione della libertà vigilata, aveva invocato l’applicabilità delle sole misure previste dall’art. 231 cod. pen. e non anche quella del ricovero in casa di cura e di custodia, aveva affermato essere legittima la sostituzione della libertà vigilata con il ricovero in una casa di cura e custodia del condannato che avesse commesso gravi violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura di sicurezza non detentiva e avesse manifestato conclamate e gravi turbe psichiche dopo la condanna, senza che fosse necessario accertarlo mediante perizia psichiatrica; aveva in particolare evidenziato, in motivazione, che «l’art. 232 c.p. esplicitamente prevede quale misura di sicurezza detentiva possa essere applicata, quando un soggetto affetto da problemi psichici violi la libertà vigilata; costituisce quindi norma speciale rispetto all’art. 231 c.p. e ai casi ivi disciplinati…anche perché consente un trattamento più favorevole al condannato, che in tali strutture può anche essere curato» (Sez.1, n. 39498 del 03/10/2007, dep. 25/10/2007, Servadei, ivi, n. 237744).
 
 
3. Le Sezioni Unite della Corte, chiamate ad esprimersi, al fine di evitare la possibile insorgenza di contrasti, dalla Sezione prima remittente, manifestamente propensa, come reso evidente dal tenore dell’ordinanza, ad escludere la possibilità di un siffatto passaggio da misura non detentiva a misura detentiva in caso di infermità sopraggiunta, hanno optato per la soluzione negativa.
 
Prima ancora, tuttavia, disattendendo l’impostazione del Procuratore Generale, che, in forza del principio discendente dall’art. 666 cpp, invocava una ormai maturata preclusione della questione per preteso intervenuto “giudicato”, le Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire come, rispetto al procedimento di esecuzione, e pur a fronte del richiamo ad esso effettuato dall’art. 678 cpp, la preclusione del giudicato non possa operare, nel procedimento di sorveglianza, caratterizzato da una realtà in continuo divenire, rebus sic stantibus; a ciò consegue che una volta esauriti gli effetti della precedente decisione, non siano inibite la rivalutazione della pericolosità del soggetto e la conseguente individuazione di un’eventuale nuova misura da applicare sulla base di ulteriori elementi non valutati perché manifestatisi successivamente all’adozione del provvedimento divenuto definitivo o perché, pur preesistenti, non presi, in precedenza, in considerazione.
 
 
4. Quanto alla questione principale, la Corte, rimarcata la differenza tra pericolosità qualificata del delinquente abituale, collegata alla reiterazione di una serie di fatti criminosi, e la pericolosità dipendente da infermità o seminfermità psichica, ha privilegiato, secondo una ragionevole aspettativa, una lettura dei poteri di sostituzione del giudice rigidamente ancorata al dato normativo, dato vieppiù significativo ove si consideri (ciò che la Corte non manca di porre in rilievo) da un lato la disposizione dell’art. 199 cod. pen. secondo cui “nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dai casi dalla legge stessa preveduti e dall’altro il disposto costituzionale a tenore del quale “nessuno può essere sottoposto a misura di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”. Di qui, dunque, la necessità di una attenta ricognizione dei contenuti rispettivamente degli artt. 212, secondo comma, e 232, terzo comma, il cui esito è, ineludibilmente, quello di una rigorosa distinzione tra casi di infermità preesistente, seppure aggravata, da una parte, e casi di infermità sopravvenuta in capo alla persona già sottoposta alla misura della libertà vigilata a seguito di dichiarazione di abitualità nel reato dall’altra. Mentre infatti l’art. 212 è diretto a disciplinare l’ipotesi della infermità sopravvenuta, prevedendo che la sostituzione in casa di cura e custodia (o in struttura psichiatrica giudiziaria) possa operare solo con riferimento alle misure detentive e non anche a quelle non detentive, per le quali è invece prevista la cessazione in caso di ricovero in spazio psichiatrico di un ospedale civile (diversamente continuando le stesse ad operare regolarmente), l’art.232, che non è affatto norma speciale rispetto all’art.231, rivolto infatti a disciplinare tutt’altra situazione (quella della trasgressione degli obblighi imposti), è tra l’altro volto a regolamentare l’aggravamento della pericolosità sociale già manifestata in ragione dell’infermità psichica e posta a fondamento a suo tempo della intervenuta applicazione della libertà vigilata. Solo in tale ultimo caso, dunque, è consentita la sostituzione con la misura della casa di cura e di custodia della originaria misura di sicurezza non detentiva in atto.