ISSN 2039-1676


07 ottobre 2011

Il Tribunale di Milano nel caso Berlusconi-Mills: prove testimoniali assunte in rogatoria e superfluità  d'una nuova escussione dei medesimi testimoni

Tribunale Milano, sez. X pen., ord. 19.9.2011, Pres. Vitale, giud. Lai e Interlandi, imp. Berlusconi

PROVE – LETTURE CONSENTITE – VERBALI DI DICHIARAZIONI ASSUNTE MEDIANTE ROGATORIA INTERNAZIONALE – Mutamento della persona del giudice e conseguente rinnovazione del dibattimento– Esame ripetibile – Necessità per la lettura del consenso di tutte le parti – Esclusione - Ragioni
 
PROVE – PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE – Rinnovazione dell’esame testimoniale di persone già sentite mediante rogatoria internazionale – Utilizzabilità mediante lettura dei verbali concernenti l’esecuzione della rogatoria anche in caso di sopravvenuto mutamento della persona del giudice – Superfluità del nuovo esame – Revoca della prova testimoniale  in proposito ammessa – Ammissibilità
 
In caso di rinnovazione del dibattimento per il sopravvenuto mutamento di composizione del giudice collegiale, i verbali delle prove testimoniali assunte all’estero mediante rogatoria internazionale,  nel contraddittorio tra le parti, che siano già stati acquisiti al fascicolo dibattimentale a cura del primo giudice, possono essere oggetto di lettura – e quindi di utilizzazione – anche quando sarebbe possibile la ripetizione dell’esame e vi sia stata in tal senso richiesta delle parti. Ne consegue che la prova consistente nella nuova escussione degli stessi testimoni può risultare superflua, e che il relativo provvedimento di ammissione può essere revocato dal giudice, sentite le parti, a norma dell’art. 495, comma 4, del codice di procedura penale. (In motivazione  il Tribunale ha rilevato come l’opposto regime di utilizzabilità delle prove dichiarative, valevole per le testimonianze direttamente assunte dal giudice poi sostituito, trovi fondamento nel principio di oralità ed immediatezza, che nel caso di prove formate all’estero, nel procedimento per rogatoria, risulta comunque derogato)
 
Riferimenti normativi: C.p.p. art. 495
  C.p.p. art. 511
  C.p.p. art. 512
  C.p.p. art. 514
  C.p.p. art. 525
  C.p.p. art. 727
  C.p.p. art. 729
  Cost. art. 111