ISSN 2039-1676


02 novembre 2011

Responsabilità  penale del marito per l'omesso impedimento del suicidio della moglie? (con l'arma detenuta nell'armadio dell'abitazione coniugale)

Trib. Avellino, 23.2.2011, G.u.p. Riccardi

Massime a cura di Gian Luigi Gatta

DELITTI CONTRO LA PERSONA – OMICIDIO COLPOSO – Omesso impedimento del suicidio della moglie, non incapace, eseguito mediante l’arma detenuta dal marito nell’abitazione coniugale – Esclusione.
 
In ipotesi di suicidio della moglie non incapace, con arma regolarmente detenuta dal marito all’interno dell’abitazione, non è configurabile una responsabilità del marito per omicidio colposo realizzato in forma omissiva impropria, per asserita violazione delle norme sulla custodia delle armi. Ed infatti, da un lato deve escludersi la sussistenza di una posizione di garanzia in capo al coniuge di una persona capace, che la tuteli dagli eventi dannosi frutto di scelte deliberate, come il suicidio; dall’altro, sotto il profilo del nesso causale, se è vero che l’incauta od omessa custodia dell’arma utilizzata dal suicida rappresenta senz’altro una concausa materiale dell’evento morte, è altresì vero che il suicidio posto in essere da una persona dotata di autodeterminazione responsabile costituisce, ai sensi dell’art. 41, co. 2 c.p., una “causa sopravvenuta da sola sufficiente” a determinare l’evento lesivo. Il suicidio esula infatti dai rischi che la norma cautelare impositiva dell’obbligo di custodia delle armi mira a prevenire: se con riferimento a minori o incapaci quella norma istituisce una posizione di garanzia in capo al detentore dell’arma, in tal modo attraendo una condotta di suicidio nell’ambito dei rischi giuridicamente rilevanti connessi alla regola cautelare, altrettanto non può dirsi, come nel caso di specie, in relazione ai terzi dotati di ordinaria autodeterminazione responsabile, rispetto ai quali la norma che impone un’adeguata custodia delle armi è finalizzata a prevenire i pericoli rivolti ai beni altrui (l’interesse della sicurezza pubblica, richiamato dall’art. 20, co. 1 l. n. 110/1975) e non già ai beni propri. In relazione a tali ultimi soggetti, la morte a seguito di suicidio, ancorché legata a un nesso di causalità materiale alla condotta del detentore dell’arma incautamente custodita, rappresenta pertanto un evento non inquadrabile in una successione normale di accadimenti e appartiene a un genere di rischio del tutto differente rispetto a quello creato dall’agente.
 
Riferimenti normativi:
cod. pen. art. 40 cpv.
 
cod. pen. art. 589
 
DELITTI CONTRO LA PERSONA – AIUTO AL SUICIDIO – Agevolazione colposa del suicidio – Esclusione.
 
In ipotesi di suicidio di persona capace, la responsabilità penale è limitata alle forme di agevolazione dolosa del fatto penalmente lecito descritte dall’art. 580 c.p. L’agevolazione colposa del suicidio – come quella realizzata dal marito che custodisca in modo negligente, nell’abitazione familiare, l’arma impiegata dalla moglie per suicidarsi – non è pertanto riconducibile alla fattispecie dolosa di ‘aiuto al suicidio’; né, d’altra parte, l’omicidio colposo può essere considerato come fattispecie colposa corrispondente rispetto a quella, dolosa, prevista dall’art. 580 c.p., atteso che il fatto di omicidio (morte cagionata da terzi) è eterogeneo rispetto al fatto di suicidio (morte cagionata da se stessi).
 
Riferimenti normativi:
cod. pen. art. 580
 
ARMI – NEGLIGENTE CUSTODIA – Cautele esigibili – Conservazione in un armadio sito in una stanza ad uso esclusivo – Sufficienza.
 
La contravvenzione di negligente custodia di armi (art. 20, co. 1-2 l. n. 110/1975), quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi e di esplosivi, è integrata allorché non risultino adottate le cautele che, nel caso concreto, possono esigersi da una persona di normale diligenza, nell’interesse dalla “sicurezza pubblica”, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit. In ipotesi di custodia delle armi all’interno di un’abitazione, l’obbligo di diligenza deve ritenersi adempiuto – e il reato non è pertanto configurabile – ogniqualvolta le armi vengano sottratte alla disponibilità di coloro che frequentano l’abitazione, e non siano immediatamente accessibili ad eventuali intrusi, nei confronti dei quali, peraltro, l’adozione di speciali cautele – cui i soggetti privati non sono tenuti ex art. 20, co. 1 l. n. 110/75 – potrebbe offrire maggiori garanzie. (Fattispecie relativa alla custodia di una pistola e delle relative munizioni all’interno di un armadio ubicato in una camera da letto ad uso esclusivo, e comunque all’interno di un’abitazione frequentata soltanto da persone adulte – i familiari –, anche se a conoscenza del luogo di conservazione delle armi).
 
Riferimenti normativi:
legge n. 110/1975, art. 20
 
ARMI – OMESSA CUSTODIA – Impossessamento da parte di persona “anche parzialmente incapace” – Persona affetta da depressione – Configurabilità del reato di cui all’art. 20 bis, co. 2 l. n. 110/1975 – Esclusione.
 
In tema di omessa custodia di armi, una persona affetta da una sindrome depressiva non può considerarsi persona “anche solo parzialmente incapace”, ai sensi dell’art. 20 bis, co. 2 l. n. 110/1975, che punisce l’omissione delle cautele necessaria a impedire che l’agevole impossessamento delle armi da parte di quei soggetti. La malattia psichica, infatti, nell’impianto normativo delineato dalla legge Basaglia (n. 180/1978), non è considerata come causa generale d’incapacità della persona. (Nella fattispecie Il Tribunale ha escluso che potesse considerarsi “persona anche parzialmente incapace” la moglie dell’imputato, suicidatasi con l’arma custodita dal marito in un armadio dell’abitazione coniugale: prima di porre in essere la drammatica scelta autorepressiva la donna, sottolinea il Tribunale, “risultava lucida e dotata di ogni capacità intellettiva ed emotiva, come del resto si evince dal tenore della lettera lasciata al marito prima di suicidarsi”; lettera nella quale, peraltro, veniva indicato il luogo ove rinvenire la somma di denaro da utilizzare per i propri funerali).
 
Riferimenti normativi:
legge n. 110/1975, art. 20 bis