ISSN 2039-1676


17 febbraio 2014 |

Repressione penale della tortura e Costituzione: anatomia di un reato che non c'è

Il presente contributo è ora pubblicato nel n. 2/2014 della nostra Rivista trimestrale. Clicca qui per accedervi.


Abstract. In una Carta costituzionale che non conosce altri obblighi di criminalizzazione, il reato di tortura è il solo ad essere imposto e preteso. Eppure, nonostante quanto prescritto dall'art. 13, 4° comma, Cost. e dai relativi obblighi internazionali in materia, nel codice penale persiste l'assenza di un'apposita fattispecie repressiva. Che fondamento giuridico hanno le molteplici strategie argomentative adoperate a giustificazione di questo persistente vuoto di repressione penale?  Quali, invece, sono le sue autentiche ragioni ordinamentali? E come mettere a valore il divieto internazionale di tortura già ora, nell'ambito del sindacato di costituzionalità delle leggi? L'indagine risponde a tali interrogativi, affrontando un fenomeno - la tortura - irriducibile al principio di legalità eppure non estraneo al nostro  ordinamento, come accertato in non isolati pronunciamenti giurisdizionali.

 

SOMMARIO: 1. Legalizzare la tortura? - 2. Tabù (ovvero: l'irriducibilità della tortura al principio di legalità). - 3. C'è il divieto ma non c'è il crimine. - 4. L'unico reato imposto costituzionalmente. - 5. «Non ci riguarda». - 6. «Esiste già una batteria di norme repressive». - 7. «Nel nome della ragione di Stato». - 8. «Per legittima difesa o per stato di necessità». - 9. «E' un reato-manifesto». - 10. Le vere ragioni ostative all'introduzione del reato di tortura. - 11. La messa in discussione della politica migratoria. - 12. La necessità di rivedere le attuali politiche penitenziarie. - 13. Le cose da fare nel frattempo (e in breve tempo). - 14. Un uso costituzionale del vigente divieto di tortura. - 15. «Sanzioni lecite», tortura e volto costituzionale della pena.