ISSN 2039-1676


23 febbraio 2018

Il Tribunale di Como si pronuncia su un caso di tortura tra privati "ante litteram"

Trib. Como, sent. 27 aprile 2017, Pres. Costi, Est. Mariani

La sentenza in commento – resa dal Tribunale di Como in composizione collegiale a pochi mesi dall’introduzione del delitto di cui all’art. 613 bis c.p. – ha per oggetto una fattispecie di tortura ante litteram, verificatasi nell’ambito di un rapporto cd. orizzontale, tra privati cittadini.

Più nel dettaglio – come si evince dalla lettura del paragrafo introduttivo della motivazione – la vicenda da cui originava il procedimento era scaturita dal rapporto intercorso fra il gestore di un ristorante e un suo abituale cliente, al quale il primo, per tamponare una contingente crisi di liquidità, aveva chiesto un prestito di 40.000,00 euro.

L'imputato – noto pregiudicato del milanese – aveva acconsentito ad erogare al ristoratore la somma richiesta, a patto, però, che gli venisse riconosciuto un interesse pari al 10% del capitale su base mensile, vale a dire un tasso del 120% in ragione d'anno. Il gestore del ristorante aveva dunque aderito alle esose condizioni poste dal suo ex cliente, salvo accorgersi ben presto di non riuscire a farvi fronte, per via della ormai irreversibile decozione della sua impresa.

Allarmato per l'imminente fallimento del debitore, di cui era venuto a conoscenza solo per caso, il cliente/creditore si era pertanto attivato per recuperare il proprio credito, attuando una strategia su due fronti: da un lato, imponendosi come nuovo gestore del ristorante, per evitare che l'attività cessasse immediatamente e venisse così meno la principale fonte a cui attingere per ricavare denaro liquido; dall'altra, sottoponendo il ristoratore e la sua compagna ad una serie continua di violenze e intimidazioni, culminate in un episodio di vera a propria tortura cui avevano partecipato anche i coimputati, per far sì che il primo cercasse altrove le risorse necessarie ad estinguere il proprio debito nei suoi confronti.

Le persone offese, sconvolte e terrorizzate per l'accaduto, non avendo altri mezzi per assecondare le pretese del loro finanziatore, avevano offerto in pagamento la loro utilitaria, oltre ad alcune polizze assicurative. All'atto dello scambio dei documenti necessari per formalizzare il trapasso del veicolo, nondimeno, l’imputato era stato arrestato dai Carabinieri di Cantù, preventivamente allertati dal ristoratore, che il giorno precedente, dopo essere giunto in ospedale per farsi medicare le ferite procurategli, si era finalmente deciso a sporgere denuncia nei suoi confronti.

La sentenza in parola presenta profili di interesse perché dimostra l’opportunità – colta, dopo qualche incertezza, dal legislatore del 2017 – di declinare il delitto di tortura come reato comune e non come reato proprio, e al tempo stesso la necessità di evitare interpretazioni restrittive del requisito della privazione della libertà personale previsto, tra gli altri, dall’art. 613 bis c.p.

Ben può infatti accadere, come è avvenuto appunto nel caso di specie, che il soggetto passivo sia costretto a subire atti di tortura dopo essere stato illegittimamente privato della propria libertà personale dal suo torturatore, e, dunque, anche in assenza di un provvedimento giurisdizionale ad hoc.