ISSN 2039-1676


03 novembre 2016

La configurabilità della tortura (in senso tecnico) nei rapporti inter-privati: un caso emblematico oggetto di una recente sentenza del Tribunale di Monza

Trib. Monza, Sent. 10 giugno 2016 (dep. 22 agosto 2016), Pres. Pansini, Est. Colella

Per leggere la sentenza, qui brevemente commentata, clicca in alto su "visualizza allegato". I dati sensibili concernenti le parti e i testimoni del procedimento sono stati sostituiti con riferimenti di fantasia.

 

La sentenza del Tribunale di Monza qui pubblicata – depositata lo scorso 22 agosto – offre lo spunto per qualche breve considerazione sul tema della configurabilità della tortura nei rapporti “orizzontali” (in cui “vittima” e “carnefice” sono entrambi soggetti privati), e non solo in quelli “verticali” (che vedono cioè coinvolti pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quali agenti delle forze dell’ordine, medici, insegnanti, ecc.).

Un (sedicente) manager nel campo della moda contatta su Internet una modella svedese, le fa una proposta di lavoro, la spinge a venire in Italia e, dopo averla incontrata di persona, la invita nel suo appartamento. I due instaurano una relazione sentimentale, che tuttavia degenera nel giro di pochi giorni: la giovane viene costretta a subire atti di violenza di ogni tipo, anche a connotazione sessuale, e progressivamente introdotta in un clima di sopraffazione e abuso del quale resterà letteralmente prigioniera per sei mesi, senza poter avere contatti liberi con il mondo esterno.

In assenza di una fattispecie incriminatrice ad hoc, la Pubblica Accusa ha contestato i reati di sequestro di persona, violenza sessuale e maltrattamenti, inquadrando in particolare nell’ambito della norma di cui all’art. 572 c.p. molte delle condotte in astratto riconducibili al concetto di “tortura” (come declinato dalle fonti normative e giurisprudenziali sovranazionali, a cominciare dall’art. 3 Cedu).

Il caso, davvero emblematico, dimostra dunque l’opportunità di declinare l’introducenda fattispecie di tortura quale reato comune e non proprio, prevedendo ovviamente un’aggravante a effetto speciale laddove il fatto sia stato commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio: è questa, del resto, la linea seguita dagli ultimi disegni di legge in discussione in Parlamento, tra cui quello tornato di recente al Senato per un nuovo esame.