ISSN 2039-1676


02 dicembre 2016 |

Rivista italiana di diritto e procedura penale n. 3/2016

Abstract dei contributi

Come di consueto, di seguito anticipiamo, con l'autorizzazione dell'editore Giuffré, gli abstract dei lavori pubblicati nell'ultimo numero della Rivista italiana di diritto e procedura penale (n. 3/2016).

 

DOTTRINA

Articoli

Romano M., D’Alessandro F., Nesso causale ed esposizione ad amianto. Dall’incertezza scientifica a quella giudiziaria: per un auspicabile chiarimento delle Sezioni Unite, p. 1129 ss.

Gli Autori mettono in luce le difficoltà della prova del nesso causale nei processi penali per omicidi colposi (o lesioni) amianto-correlati: processi da noi frequenti e dei quali si prevede un aumento nei prossimi anni. Seguendo un’esauriente sentenza della Cassazione in materia, si soffermano sulla validità del c.d. procedimento per esclusione, ma ne segnalano anche le criticità riguardo alla individuazione della causa nel caso specifico del mesotelioma pleurico. Richiamate poi le condizioni di affidabilità del sapere esperto, concordano con la decisione là dove afferma che finché in tema di mesotelioma non si dissipi l’incertezza scientifica sulla teoria del c.d. effetto acceleratore, la sua applicabilità nel processo si presenta estremamente problematica. Dissentono dalla decisione, invece, là dove esclude che la teoria sia stata mai accolta in passato dalla Cassazione: da qui l’auspicio per un chiarimento almeno orientativo delle Sezioni Unite sull’attuale stato dell’arte in merito alla teoria stessa. Ritengono inoltre che di regola le condotte contestate nei processi per danni da amianto sono omissive, ravvisando nella natura attiva invece sostenuta dalla sentenza una palese forzatura intesa a indebitamente semplificare l’accertamento del rapporto causale. Concludono infine che dette difficoltà probatorie dovrebbero indurre gli organi dell’accusa a ponderare con speciale cura se il materiale assemblabile nelle concrete indagini possa realmente consentire imputazioni capaci di reggere il decisivo vaglio dibattimentale, pena altrimenti un inutile dispendio di energie giudiziarie.

Paliero C., La laicità penale alla sfida del “secolo delle paure”, p. 1154 ss.

Prendendo spunto dall’emergere di recenti istanze di criminalizzazione di comportamenti socialmente innocui ma espressivi di un credo e una cultura religiosa in nome della laicità dello Stato, il saggio indaga le funzioni da questa svolte nel sistema italiano. La laicità — sinonimo di “aconfessionalità” e “immanenza” — è individuata quale principio dell’ordinamento con funzione di meta-Grundnorm pre-normativa che orienta e legittima, dall’esterno, il sistema penale e le sue regole. Così qualificata, la laicità ha natura relativa e svolge una funzione sì legittimante ma anche limitativa dell’agro penalistico: ogni singola nuova regola deve infatti qui rispettare il limite alla coazione imposto da tale meta-Grundnorm fondante. Per ovviare ai paradossi in cui comunque inciampa la laicità penale (assenza di neutralità e fomento di criminalizzazione contro la o, meglio, certe forme di religione), essa va intesa come opzione di metodo e non di valore. Nell’impattare sui diversi quadranti del sistema penale (politico-criminale, sistematico, ermeneutico), la problematicità dell’effettiva valenza del principio di laicità nel nostro ordinamento e in quello unitario-europeo può essere colta sui confini del territorio penalistico, emblematicamente rappresentati dai ‘diritti controversi’, dai ‘diritti autolesi’ e dai ‘valori identitari’.

Ubertis G., Prova scientifica e giustizia penale, p. 1192 ss.

I rapporti tra scienza e giustizia penale riguardano l’ambito sia sostanziale che processuale. Essi, per un verso, vertono sulla stessa formulazione delle leggi penali e sul loro controllo da parte della Corte costituzionale; per l’altro, concernono il fenomeno probatorio, ai livelli acquisitivo e valutativo. Una decisione giusta deve fondarsi su una ricostruzione fattuale ritenuta vera secondo criteri condivisibili da tutti ed essere conforme allo stato delle conoscenze quando la sentenza viene emanata. E la sua motivazione, imposta dall’art. 111 Cost., va redatta in modo da essere comprensibile dalla collettività.  Gli strumenti gnoseologici di carattere scientifico che si intendano dialetticamente introdurre nel processo e utilizzare per la decisione devono dunque potersi inserire nella trama logico-argomentativa del provvedimento, in quanto costituiti da attività controllabili e razionalmente giustificabili tanto nella loro esecuzione quanto nel loro esito.

Pugiotto A., La parabola del sovraffollamento carcerario e i suoi insegnamenti costituzionalistici, p. 1204 ss.

Il Consiglio d’Europa — a tre anni dalla sentenza-pilota Torreggiani c. Italia — ha promosso le misure legislative e amministrative introdotte nel nostro ordinamento a rimedio di un sovraffollamento carcerario strutturale e sistemico. Rileggendo le tappe dell’intera vicenda con gli occhiali del costituzionalista, vengono evidenziate le criticità ordinamentali tuttora presenti e spiegate — in chiave di politica del diritto — le scelte processuali e di merito compiute a Strasburgo. Fa da sfondo all’indagine l’acquisita consapevolezza del sovraffollamento carcerario quale problema di diritto costituzionale, per la sua attitudine a stravolgere i connotati costituzionalmente inderogabili dell’esecuzione penale.

Ceretti A., Cornelli R., Omicidi e uccisioni violente nel mondo, p. 1230 ss.

Nell’ambito degli studi sull’omicidio si è sviluppato un ampio dibattito intorno alla tesi sul declino della violenza, in base alla quale diversi Paesi nel mondo starebbero sperimentando una riduzione della violenza letale che già da secoli caratterizzerebbe l’Europa occidentale. Il nostro studio si colloca all’interno di questa discussione, con l’obiettivo di fornire una chiave di lettura del fenomeno dell’omicidio a livello globale. Dopo aver definito il campo d’indagine, analizziamo gli andamenti e i livelli degli omicidi nelle diverse aree geografiche. Di seguito, discutiamo alcune delle principali spiegazioni proposte in letteratura, con un approfondimento specifico sulla situazione europea e su quella americana. Nelle pagine conclusive avanziamo la tesi della centralità della “questione democratica” nelle dinamiche della violenza letale e suggeriamo la necessità, sul piano politico, di rilanciare una nuova “età dei diritti e delle capacità” anche nel campo penale.

Gatta G.L., La repressione della corruzione negli Stati Uniti. Strategie politico-giudiziarie e crisi del principio di legalità, p. 1281 ss.

L’articolo prende in esame le attuali strategie politico-giudiziarie di contrasto della corruzione negli Stati Uniti d’America. L’A. individua due fondamentali trend: l’uno orientato ad arretrare il raggio d’azione del diritto penale quando a venire in rilievo è il finanziamento delle campagne elettorali; l’altro, più rigoroso, volto invece a far cadere nella rete del penalmente rilevante, al di fuori dei campaign cases, ogni asservimento del potere pubblico a fini personali, da parte di politici e pubblici funzionari. Quest’ultimo orientamento si rivela particolarmente problematico in rapporto al principio di legalità e alle relative garanzie: le maglie del diritto penale vengono infatti allargate, con l’avallo della Corte Suprema, non già attraverso norme incriminatrici dirette a reprimere la corruzione, bensì facendo leva su norme incriminatrici diverse e imprecise — in tema di frode, estorsione e conspiracy diretta a commettere quei reati. L’obiettivo degli organi della giustizia federale — in un sistema che si rivela nel complesso efficiente nell’azione di contrasto del fenomeno — è di punire severamente la corruzione, facendo prevalere la giurisdizione federale su quella statale. Senonché, come osserva l’A., il fine non giustifica i mezzi, che manifestano una crisi del principio di legalità.

Civello G., Quaestio disputata: sulla colpa penale come vizio della volontà, p. 1318 ss.

L’A. affronta il tema tradizionale della Schuld als Willensschuld, comparando, sotto forma di Quaestio disputata, gli argomenti a favore della colpa quale “vizio dell’intelletto”, ovvero quale “vizio della volontà”. In tale prospettiva, la “dimensione normativa”, pur rappresentando l’imprescindibile argine avverso le antiche teorie psicologiche, non sembra cogliere pienamente l’essenza della colpa, ma esprime esclusivamente una ratio cognoscendi della medesima. La vera ratio essendi della colpa si dimostra essere il “vizio di volontà”: in tanto la violazione cautelare e il susseguente evento possono essere imputati al soggetto agente, in quanto il fatto si radichi nella sua dimensione epistemico-volitiva, ossia in quanto il soggetto fosse in grado di prevedere ed evitare l’evento mediante il proprio patrimonio intellettivo-volitivo.

Diamanti F., Il diritto incerto. Legittima difesa e conflitto di beni giuridici, p. 1353 ss.

La legittima difesa è, oggi come ieri, la scriminante maggiormente sottoposta a continui stress mediatici protesi a dilatare il perimetro di liceità disegnato dal nostro art. 52 c.p. Tra questi parametri, quello più colpito è senza dubbio la “proporzionalità” della difesa. L’indagine comparata presente all’interno del testo (Germania e Stati Uniti) consente di comprendere che la legittima difesa, così come impostata nel Codice Rocco del 1930, non necessita di alcuna “aggiunta”. Ciò che serve è un cambio di prospettiva, una modifica “di fondo” che deve necessariamente partire dalla comprensione di ciò che la legittima difesa è (un diritto incerto), per poi arrivare a considerare le ragioni di chi, rassegnato, ci chiede « ... e voi cosa avreste fatto?” ». Ebbene sì, forse molti di noi avrebbero reagito “troppo”, “oltre i limiti”, finendo per essere puniti per un eccesso di difesa caratterizzato da una colpa lieve fisiologica, non patologica, nelle reazioni mosse dall’assoluta necessità.

Marino G., Il sistema antiterrorismo alla luce della l. 43/2015: un esempio di “diritto penale del nemico”?, p. 1388 ss.

Con il “pacchetto” antiterrorismo del 2015, il legislatore italiano ha dichiaratamente inteso attuare obblighi di diritto internazionale derivanti dalla Risoluzione n. 2178/2014 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La riforma incide significativamente sulle norme in materia di terrorismo mediante un generale processo di arretramento della soglia di rilevanza penale, rendendo punibili alcuni atti meramente preparatori. Esasperata anticipazione della tutela penale, norme non sufficientemente determinate, sanzioni sproporzionate ed importanti poteri coercitivi in capo all’esecutivo sono caratteristiche salienti del riformato sistema antiterrorismo: sembra quasi che il legislatore abbia agito con l’intento di conformarsi ai capisaldi del “diritto penale del nemico”. Si rendono quindi necessari dei correttivi al sistema, quanto meno in chiave ermeneutica, al fine di attuare tale normativa nel modo più conforme possibile ai diritti umani ed alla nostra Costituzione.

Merlo A., Considerazioni sul principio di proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale in materia penale, p. 1427 ss.

Con questo lavoro si offre, dopo averne brevemente tratteggiato la genesi storica, una ricostruzione generale del principio di proporzionalità e dei suoi impieghi da parte della giurisprudenza costituzionale in materia penale. Quel che emerge è che a fronte del tentativo di definirne in modo rigoroso lo statuto logico, nella concreta prassi applicativa il principio di proporzionalità esibisce contorni piuttosto sfrangiati e le sue capacità di prestazione si rivelano troppo legate a dati assiologici e ragioni contingenti che precedono il giudizio per essere adoperato come affidabile criterio di orientamento della politica criminale. Tuttavia, la sua portata euristica sembra recuperare terreno ove si ribalti l’angolazione prospettica e si consideri la proporzionalità — piuttosto che come strumento di legittimazione dell’intervento statale — come criterio di delegittimazione della pretesa sanzionatoria, adoperandolo come modulo di sintesi delle istanze garantistiche, idoneo a testare la complessiva razionalità della norma all’interno del sistema penale.

Note a sentenza

Alessandri A., La falsità delle valutazioni di bilancio secondo le Sezioni Unite, p. 1479 ss.

Con la sentenza in commento le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto di orientamenti, emerso in dottrina e nella giurisprudenza della stessa Cassazione, riguardo al quesito se le valutazioni presenti nel bilancio possano rientrare, se false, nella sfera applicativa delle nuove figure di « false comunicazioni sociali », come riformulate con la l. 69 del 2015.

Valbonesi C., Terremoti colposi e terremoto della colpa: riflessioni a margine della sentenza “Grandi Rischi”, p. 1498 ss.

II lavoro si sofferma sulla decisone della Suprema Corte che ha posto fine alla vicenda giudiziaria sulla c.d. Commissione Grandi Rischi. I giudici, nel confermare la condanna per omicidio colposo nei confronti del Vice capo della PC, sembrano rinunciare ad un corretto approccio scientifico e strutturano il rimprovero secondo direttrici che suscitano nell’interprete interrogativi stringenti. La scelta di estromettere le scienze sociologiche e psicologiche dall’indagine sull’incidenza del messaggio propalato alla popolazione si riflette in prima battuta sulla ricostruzione del nesso causale, affidato alla c.d. causalità psichica, sorretta da massime di esperienza dotate di un basso coefficiente di generalizzazione. Non minori perplessità suscita il rimprovero colposo. La rinuncia al metodo scientifico consente l’ingresso del principio di precauzione il quale deforma la prevedibilità dell’evento che finisce per abbandonare il terreno del decesso delle vittime per abbracciare, ancora una volta, quello del terremoto.

 

NOTE DI DIRITTO STRANIERO E COMPARATO

Della Casa F., La detenzione speciale norvegese “al setaccio” dell’art. 3 Cedu. Conseguenti aperture della Corte di Oslo alle doglianze del condannato Breivik, p. 1529 ss.

L’A. analizza la decisione della Corte distrettuale di Oslo, in cui si è dichiarato che il terrorista Breivik, condannato il 24 agosto 2012 per l’uccisione di circa 80 persone, è stato sottoposto ad una detenzione non conforme alle direttive dell’art. 3 CEDU. Viene condivisa l’opinione della Corte norvegese che ha accolto il ricorso di Breivik, basandosi non solo sulla lunga durata dell’isolamento, ma anche sulla mancata predisposizione di misure idonee a controbilanciarne gli effetti e sull’impossibilità di sottoporre le determinazioni dell’amministrazione penitenziaria in tema di isolamento e di assegnazione ad una sezione ad altissimo indice di sicurezza al controllo di un giudice.

Venturoli M., Le sorti alterne del principio di individualizzazione della pena nell’attuale sistema sanzionatorio francese, p. 1550 ss.

L’esperienza francese degli ultimi decenni mostra come l’attuazione del principio di individualizzazione della pena attraverso l’ampliamento della discrezionalità giudiziale e la proliferazione di modelli sanzionatori alternativi possa in realtà favorire risultati antitetici rispetto a quelli cui mira tale principio, primo fra tutti la rinascita di tendenze politico-criminali neoretribuzioniste.

 

COMMENTI E DIBATTITI

Pisani M., Note brevi su temi penalistici, p. 1593 s.

--

Tra gli ulteriori contributi presenti nel fascicolo della Rivista, oltre alle consuete rassegne di giurisprudenza costituzionale e di giustizia penale sovranazionale, si segnalano, nella Rassegna bibliografica, le recensioni delle seguenti monografie:

Bene T. (a cura di), Il rinnovamento delle misure cautelari. Analisi della legge n. 47 del 16 aprile 2015, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 222 (M. Dubini)

Bernardi A. (a cura di), L’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea. Profili e limiti di un vincolo problematico, Jovene, Napoli, 2015, pp. 444 (F. Rossi)

Cassibba F., L’imputazione e le sue vicende, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Ubertis, G.P. Voena, XIX, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 450 (P. Ferrua)

Giostra G. (a cura di), Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988. 4a ed., Giuffrè, Milano, 2016, pp. 856 (F. Della Casa)

Marandola A., La Regina K., Aprati R. (a cura di), Verso un processo penale accelerato. Riflessioni intorno alla l. 67/2014 al d.lgs. 28/2015 e al d.l. 2798/2014, Napoli, Jovene, 2015, pp. 250 (F. Cassibba)

Severino E., Dike, Adelphi, Milano, 2015, pp. 374 (G. Civello)