2 dicembre 2011
Prescrizione della pena pecuniaria: la notifica della cartella esattoriale non rileva quale atto interruttivo
Tribunale di Milano, Sez. XI, 7 novembre 2011, B. (ord.), Pres. Cotta, Est. Corbetta
Massima a cura di Gian Luigi Gatta
PRESCRIZIONE DELLA PENA - MULTA - Notificazione della cartella esattoriale - Rilevanza quale atto interruttivo della prescrizione - Esclusione.
In assenza di un'espressa previsione normativa, la notificazione della cartella esattoriale, con l'intimazione del pagamento della somma concernente la multa, non costituisce una causa di interruzione della prescrizione di tale pena pecuniaria. La disciplina dettata in materia di prescrizione della pena, infatti, non contempla alcuna causa né di sospensione né di interruzione, a differenza di quanto espressamente prevedono gli artt. 159 e 160 c.p. in tema di prescrizione del reato.
Riferimenti normativi: c.p., art. 172
Nota: nel senso che la notifica della cartella esattoriale relativa al pagamento della pena pecuniaria costituisce atto interruttivo della prescrizione della pena stessa v. Cass. pen., Sez., I, 24 aprile 2008, n. 19336, Lupo Faro, in CED Cassazione, m. 240310. In senso conforme alla sentenza del Tribunale di Milano qui massimata v., invece, Cass. pen., Sez. I, 3 giugno 2009, n. 22787, in Leggi d'Italia.