ISSN 2039-1676


02 dicembre 2011 |

La giurisprudenza si adegua alla tecnologia: definiti i criteri per la determinazione della competenza territoriale nelle ipotesi di diffamazione a mezzo stampa

Tribunale di Milano, Uff. GIP, 1 dicembre 2011, Giud. Mannocci

 

1. L'ordinanza in allegato si segnala per la correttezza del percorso argomentativo seguito che ha condotto il giudice milanese a fissare con precisione i criteri per stabilire la competenza territoriale nelle ipotesi di diffamazione a mezzo stampa.

 

2. In effetti, sin dall'entrata in vigore del codice del 1988 ([1]), sono state registrate oscillanti pronunce giurisprudenziali in ordine alla individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere dei reati commessi con il mezzo della stampa.

In particolare, secondo l'indirizzo interpretativo più tradizionale, il giudice competente territorialmente dovrebbe essere individuato avendo riguardo al luogo di stampa correlato a quello di consegna delle copie d'obbligo: il deposito delle copie prescritte alla procura della Repubblica e alla prefettura ([2]) integrerebbe, dunque, la prova ufficiale di uscita dello stampato dalla sfera di disponibilità dell'impresa tipografica, con la conseguenza che neppure un eventuale ritardo o un inadempimento di tale prescrizione avrebbe rilievo al fine di spostare la competenza per territorio al luogo di prima diffusione ([3]).

Tale soluzione, tuttavia, è stata messa in crisi dall'abrogazione delle copie d'obbligo ad opera della l. 15 aprile 2004, n. 106, che ha introdotto l'obbligo per lo stampatore del deposito legale del numero di copie indicate dall'art. 5 della stessa legge - entro sessanta giorni dalla prima diffusione dello stampato - alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze ed alla Biblioteca nazionale centrale di Roma. Le finalità di tipo archivistico - culturali della novella legislativa impediscono quindi di utilizzare i precedenti canoni interpretativi per l'individuazione del giudice territorialmente competente in tema di reati commessi con il mezzo della stampa ([4]).

In conformità a tali osservazioni si è dunque consolidato un orientamento diretto ad affermare che il locus commissi delicti rilevante ai fini della competenza per territorio debba essere identificato con quello della prima diffusione dello stampato, «di regola coincidente con quello della stampa, nella ragionevole presunzione che, una volta uscito lo stampato dalla tipografia, si verifichi l'immediata possibilità che esso venga letto da terzi e, quindi, la sua diffusione, intesa in senso potenziale» ([5]).

 

3. Il criterio della prima diffusione non può tuttavia essere ritenuto soddisfacente in considerazione delle nuove tecnologie di trasmissione degli stampati utilizzati dagli editori. Ed infatti, attraverso i cosiddetti sistemi di teletrasmissione le pagine del periodico, dapprima fotocomposte e tradotte in bytes con uno scanner dalla redazione centrale, sono in seguito inviate alle tipografie decentrate, che provvedono a "ricostruire" ed a stampare le edizioni integrali del quotidiano ([6]).

Sono state dunque prospettate due soluzioni da parte della giurisprudenza di legittimità: secondo un primo orientamento, «il luogo della consumazione rilevante ai fini della competenza per territorio, va normalmente individuato in quello ove è sita l'officina grafica del luogo di redazione dello stampato e non già in quella dell'officina periferica che lo riproduce, dato che in quel luogo e non in questo si realizza normalmente la condizione della prima diffusione dello stesso» ([7]). Tale ipotesi ricostruttiva, tuttavia, sembra da respingersi poiché il reato di diffamazione a mezzo stampa non si consuma nel momento della composizione del quotidiano presso la redazione centrale, perché ancora difettano i requisiti essenziali della comunicazione con più persone e della pubblicazione; le attività attuate presso la redazione centrale costituirebbero quindi solo meri atti preparatori ([8]).

Neppure sembra appagante la tesi che propone una distinzione tra notizie pubblicate nelle pagine di cronaca locale ed altre notizie: nel primo caso, il giudice competente sarebbe quello del luogo in cui avviene la stampa; nel secondo caso, la consumazione si verificherebbe nel luogo in cui ha sede la redazione centrale del quotidiano. Tale soluzione appare criticabile, in quanto la stampa di ogni singola edizione del quotidiano, avviene nelle sedi decentrate ([9]).

 

4. L'ordinanza che si annota ha dunque il merito di ancorare al dato normativo il criterio di determinazione della competenza territoriale per il reato di diffamazione a mezzo stampa.

Il percorso argomentativo seguito dal giudice milanese prende l'avvio da due premesse: anzitutto è rilevato che il reato di diffamazione a mezzo stampa è un reato di pericolo concreto che si consuma nel luogo in cui effettivamente avviene la prima diffusione al pubblico della notizia diffamatoria; d'altra parte, il Tribunale osserva che il luogo in cui è iniziata o si è conclusa la prima tiratura non coincide ancora con il luogo della diffusione, con la conseguenza che risulta impossibile determinare, ai sensi dell'art. 8 c.p.p., la competenza territoriale.

Per sopperire alle difficoltà di accertamento del locus commissi delicti, il giudice milanese oblitera pertanto il ricorso a criteri fattuali, ricorrendo invece alle regole suppletive d'individuazione della competenza territoriale, dettate dall'art. 9 c.p.p.

Ebbene tale rinvio risulta di non poco momento.

In dottrina è stato affermato che, attesa la sostanziale contestualità temporale dell'invio delle pagine del quotidiano dalla sede centrale alle sedi locali attraverso la teletrasmissione, ci si troverebbe di fronte ad un concorso formale di reati ovvero ad un reato continuato che imporrebbe di escludere il ricorso al luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, trattandosi di più azioni, ma di utilizzare il criterio indicato dall'art. 9, comma 2, c.p.p., secondo cui il giudice competente andrebbe individuato in quello della residenza o della dimora o del domicilio dell'imputato ([10]). 

Nella decisione in commento, al contrario, la fotocomposizione del quotidiano e la sua trasmissione telematica sono rappresentate come azioni poste in essere contestualmente, integrando in tal modo il modello legale di un medesimo fatto di reato.

Ne consegue, secondo la condivisibile ordinanza annotata, che ai fini della individuazione del giudice competente territorialmente risulta necessario fare riferimento all'ultima frazione di condotta certa, ex art. 9, comma 1, c.p.p., che nelle ipotesi di teletrasmissione avviene nel luogo ove ha sede la redazione del quotidiano.

 


[1] In argomento, A. Macchia, Art. 8, in Commentario del nuovo codice di procedura penale, E. Amodio - O. Dominioni (a cura di), Vol. I, Milano, 1989, p. 41 ss.

[2] L'art. 1 della l. 2 febbraio 1939, n. 374, successivamente modificata dal d. lgs. 31 agosto 1945, n. 660, prevedeva a carico di ogni stampatore l'obbligo di consegnare, prima della diffusione di qualsivoglia stampato, quattro copie alla prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica, oltre ad un esemplare alla locale procura della Repubblica.

[3] Cass. pen., sez. I, 28 luglio 1990, Calderoni, in Giust. pen., 1991, II, c. 389; Cass. pen., sez. I, 21 maggio 1974, Ferraresi, in Giur. it., 1975, II, p. 177. Era stato osservato che la consegna degli stampati da un lato forniva il riscontro ufficiale e, dall'altro, integrava il fatto della pubblicazione, realizzando una "potenzialmente illimitata diffusione dello stampato", M. Polvani, Diffamazione a mezzo stampa, Padova, 1998, p. 310 e s.

[4] Tra i primi commentatori della l. n. 106 del 2004 si segnalano C. Bovio - P. Grasso, Reati a mezzo della stampa, quanti dubbi, addio copie d'obbligo: si teme il caos, in Dir. e giust., 2005, n. 15, p. 9 ss. Sul punto, cfr. altresì, S. Peron, La diffamazione tramite mass - media, Padova, 2006, p. 342.

[5] In questi termini, Cass. pen., sez. I, 14 giugno 2007, Fortuna e altro, in Guida dir., 2007, n. 38, p. 96; in senso conforme, tra le altre, Cass. pen., sez. I, 26 novembre 2002, Calabrese, in Riv. pen., 2003, p. 577.

[6] Sul sistema di teletrasmissione, M. Polvani, Diffamazione a mezzo stampa, cit., p. 308; S. Peron, La diffamazione tramite mass - media, cit., p. 342.

[7] Cass. pen., sez. I, 6 novembre 1984, Gilmozzi, in Giust. pen., 1985, III, c. 597; Trib. Monza, 27 maggio 2002, in Resp. civ., 2004, p. 840, con nota di F. Bonetti, Forum commissi delicti ed illeciti da diffamazione a mezzo stampa.

[8] In questo senso, G. M. Baccari, La cognizione e la competenza del giudice, in Trattato di procedura penale, G. Ubertis e G. P. Voena (diretto da), II, Milano, 2011, p. 262.

[9] Ampiamente G. M. Baccari, La cognizione e la competenza del giudice, cit., p. 263. Era stato altresì proposto di individuare il locus commissi delicti nel luogo in cui il giornale viene per la prima volta posto in vendita, da C. Malavenda, Luogo di prima effettiva diffusione del quotidiano e competenza territoriale nei reati a mezzo stampa, in Foro Ambr., 2003, p. 162.

[10] G. M. Baccari, La cognizione e la competenza del giudice, cit., p. 264.