ISSN 2039-1676


28 ottobre 2013 |

Approvato dalla Camera il disegno di legge in materia di diffamazione

Disegno di legge S. 1119 (Costa)

 

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1. Il 17 ottobre è stato approvato dalla Camera il ddl. C. 925-A, intitolato "Modifiche alla legge 8 febbraio 1948 n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante". Il disegno di legge, ora all'esame del Senato con il numero S. 1119, si compone di quattro articoli, i cui contenuti verranno di seguito brevemente illustrati.

 

2. L'art. 1 introduce diverse modifiche alla legge sulla stampa (legge n. 47 del 1948):

- intervenendo sull'art. 1 l. 47/1948, estende l'ambito di applicazione della stessa sia alle testate giornalistiche on line (registrate ai sensi dell'art. 5 l. 47/1948) che alle testate giornalistiche radiotelevisive (comma 1);

- arricchendo l'art. 8 l. 47/1948 di numerose nuove disposizioni, aggiorna e specifica la disciplina del diritto di rettifica, con particolare riferimento alle testate giornalistiche on line, alle trasmissioni radiofoniche o televisive ed alla stampa non periodica (comma 2);

- nella prospettiva di una revisione della disciplina delle sanzioni civilistiche previste per la diffamazione a mezzo stampa, abrogando l'art. 12 l. 47/1948 (rubricato "Riparazione pecuniaria") ed inserendo contestualmente un art. 11-bis dopo all'art. 11 l. 47/1948 (relativo alla responsabilità civile per i reati commessi con il mezzo della stampa), stabilisce più precisi criteri di determinazione del danno ai fini del risarcimento (commi 3 e 4).

 

3. Di particolare interesse per il penalista è la completa riformulazione del discusso art. 13 l. 47/1948 (rubricato "Pene per la diffamazione"), realizzata dall'art. 1 co. 5 del disegno di legge. La nuova norma riunisce le diverse fattispecie sanzionatorie relative alla diffamazione a mezzo stampa ed elimina qualsiasi riferimento alla pena della reclusione. In particolare, il novellato art. 13 l. 47/1948:

- commina la multa da 5.000 euro a 10.000 euro per il caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione (comma 1, prima parte). Oggi la diffamazione a mezzo stampa è punita dall'art. 595 co. 3 c.p. con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 516 euro;

- commina la multa da 20.000 euro a 60.000 euro per il caso di diffamazione commessa con il mezzo stampa, nel quale l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità (comma 1, seconda parte). Oggi la diffamazione a mezzo stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato (senza riferimenti alla falsità dello stesso), è punita dall'art. 13 l. 47/1948 con la reclusione da uno a sei anni e con la multa non inferiore a lire 500.000;

- prevede che alla condanna per le fattispecie di reato precedenti consegua la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'art. 36 c.p. (affissione al comune e pubblicazione su uno o più giornali e sul sito Internet del Ministero della giustizia) e, nell'ipotesi di cui all'art. 99 co. 2 n. 1) c.p. (recidiva con nuovo delitto non colposo della stessa indole), la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi (comma 2);

- estende le pene di cui al primo comma anche al direttore o al vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 l. 47/1948 che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8 l. 47/1948 (comma 3);

- prevede una particolare causa sopravvenuta di non punibilità per l'autore dell'offesa e per il direttore responsabile della testata giornalistica, anche on line, registrata ai sensi dell'art. 5 l. 47/1948, nonché per i soggetti di cui all'art. 57-bis c.p. (editore e stampatore, nei casi di reati commessi per mezzo di stampa non periodica), se, con le modalità previste dall'art. 8 l. 47/1948, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. Il giudice, nel dichiarare la non punibilità, deve valutare la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge (commi 4 e 5);

- impone al giudice di disporre con la sentenza di condanna la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari (comma 6);

- richiama gli artt. 596 e 597 c.p., in materia, rispettivamente, di esclusione della prova liberatoria e di querela ed estinzione del reato, in relazione ai delitti di ingiuria e diffamazione (comma 7).

Va ricordata, infine, la disposizione dell'art. 1 co. 6 del disegno di legge in esame che, introducendo un ultimo comma all'art. 21 l. 47/1948 (rubricato "Competenza e forme del giudizio"), prevede che per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica sia competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa.

 

4. Rilevanti sono anche le modifiche introdotte nel codice penale dall'art. 2 del disegno di legge. Innanzitutto, il primo comma di questa disposizione sostituisce l'art. 57 c.p. (rubricato "Reati commessi col mezzo della stampa periodica") con il seguente:

"Art. 57 - (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione)

Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista. Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo periodo, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo periodo".

Come appare evidente, il nuovo art. 57 c.p. segue il percorso di riforma volto ad estendere la disciplina riservata ai direttori o ai vicedirettori di testate afferenti alla stampa tradizionale anche ai direttori o ai vicedirettori di testate giornalistiche radiotelevisive ed on line, purché registrate ai sensi dell'art. 5 l. 47/1948. Essi rispondono - non più "a titolo di colpa" - dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. In tali fattispecie, la pena è in ogni caso ridotta di un terzo (e non più "diminuita in misura non eccedente un terzo") e non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista. Interessante è infine la facoltà di delega delle funzioni di controllo ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza, concessa ai direttori ed a vicedirettori responsabili.

 

5. L'art. 2 co. 2 del disegno di legge riformula il delitto di ingiuria nei termini che seguono:

"Art. 594 - (Ingiuria) 

Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone".

La riforma dunque - oltre ad inserire l'elemento della comunicazione "telematica" - interviene principalmente sul trattamento sanzionatorio. Più precisamente, così come già evidenziato in relazione all'art. 13 l. 47/1948, scompare ogni riferimento alla pena detentiva. In compenso, l'importo massimo della multa per la fattispecie base di cui al primo comma viene innalzato da 516 euro a 5.000 euro. Infine, vengono equiparati ed inaspriti i trattamenti sanzionatori, oggi diversificati, per le ipotesi rispetto alle quali l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone: in questi casi la pena è aumentata fino alla metà (attualmente l'aumento - fino ad un terzo, per effetto dell'art. 64 c.p. - riguarda solo la seconda ipotesi, mentre l'attribuzione di un fatto determinato è punita con la reclusione fino a un anno o la multa fino a euro 1.032).

 

6. L'art. 2 co. 3 del disegno di legge riformula il delitto di diffamazione nei termini che seguono:

"Art. 595 - (Diffamazione)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000.

Se l'offesa è arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà".

Anche per questa fattispecie viene eliminato ogni riferimento alla pena della reclusione e, contestualmente, viene irrigidito il trattamento sanzionatorio relativo alla pena pecuniaria. In particolare, l'attuale sanzione della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 è sostituita dalla multa da 3.000 a 10.000 euro. In caso di attribuzione di un fatto determinato la pena è della sola multa fino a 15.000 euro (oggi tale fattispecie è sanzionata con la reclusione fino a due anni o la multa fino a 2.065 euro). Il terzo comma dell'art. 595 c.p. viene innovato eliminando il riferimento all'offesa arrecata per mezzo stampa (sostituito da quello dell'offesa arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità), prevedendo la possibilità che l'offesa venga posta in essere in via telematica e rimodulando anche per questa ipotesi il trattamento sanzionatorio: il nuovo art. 595 co. 3 c.p. sostituisce con l'aumento di pena della metà l'attuale pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro. Il comma quarto del vigente art. 595 c.p. viene abrogato: esso riguarda l'ipotesi aggravata dell'offesa recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o a una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio.

 

7. Gli artt. 3 e 4 del disegno di legge intervengono anche su due norme del codice di procedura penale. In particolare:

- l'art. 3 del disegno di legge inserisce nell'art. 427 c.p.p. - che riguarda la condanna del querelante alle spese e ai danni in caso di lite temeraria - un comma 3-bis che consente al giudice di condannare il querelante stesso al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende;

- l'art. 4 del disegno di legge riformula l'art. 200 c.p.p., estendendo la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo.