ISSN 2039-1676


17 aprile 2014 |

Cronaca giudiziaria: un primo passo della Corte di Cassazione verso l'abolizione della pena detentiva per la diffamazione

Cass. pen., V, 11.12.2013 (dep. 13.3.2014), n. 12203, Pres. Marasca, Rel. Lapalorcia, ric. Strazzacapa, Fregni

 

1. Mentre in Senato approda il d.d.l. Costa che riformula l'art. 13 della l. 47/1948 eliminando totalmente dalla previsione edittale la pena detentiva per la diffamazione giornalistica (si veda, in proposito, in questa Rivista, la scheda di M. Montanari del 28 ottobre 2013) e mentre la Commissione di Venezia - organo consultivo del Consiglio d'Europa - è investita di una questione relativa alla conformità della normativa italiana sulla diffamazione all'art. 10 Cedu, la Corte di cassazione, con una pronuncia dirompente rispetto a quella che ha avallato la pena detentiva per Sallusti, dimostra di adeguarsi ai principi sanciti dalla Corte europea, da ultimo con la decisione del caso Belpietro c. Italia del 24 settembre 2013 (in questa Rivista, con scheda di A. Giudici, 26 settembre 2013, e nota di C. Melzi d'Eril, La Corte europea condanna l'Italia per sanzione e risarcimento eccessivi in un caso di diffamazione. Dalla sentenza qualche indicazione per la magistratura, il legislatore, le parti, 12 novembre 2013).

Come si evince dalla motivazione, questo il caso che ha dato origine alla pronuncia della Suprema Corte. Sul quotidiano La Voce di Romagna era stato pubblicato un articolo in cui l'autore attribuiva a due militari la responsabilità di un furto occorso in una caserma. In particolare, il giornalista scriveva che, durante una perquisizione degli armadietti dei due militari, indagati per la vicenda, sarebbe stata rinvenuta la refurtiva, mentre, in realtà, ciò che era stato rinvenuto, durante la perquisizione, era esclusivamente  materiale "di spunto all'attività di indagine".

 

2. L'autore dell'articolo ed il direttore responsabile del quotidiano, venivano, pertanto, condannati, sia in primo sia in secondo grado (con una riduzione del trattamento sanzionatorio e del quantum di risarcimento del danno, la cui entità non risulta in motivazione), l'uno per diffamazione aggravata e l'altro per omesso controllo del contenuto della pubblicazione, ai sensi dell'art. 57 c.p.

Gli imputati promuovevano ricorso per Cassazione con un unico atto, chiedendo l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello - si trattava della Corte d'Appello di Brescia - per tre motivi: 1) il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca, che doveva essere riconosciuta in ragione della "veridicità del nucleo centrale della notizia solo riportata con particolari imprecisi e superflui"; 2) l'erronea non applicazione, in ogni caso, della scriminante putativa di cui all'art. 59, ult. co. c.p., poiché, essendo pacifica, all'epoca dei fatti, la qualifica di indagati dei militari perquisiti, l'esito "positivo" della perquisizione poteva indurre a ritenere che i medesimi fossero stati trovati in possesso della refurtiva; 3) la violazione di legge relativamente al trattamento sanzionatorio (mesi 6 di reclusione, non è chiaro se per entrambi gli imputati o per il solo autore dell'articolo) a fronte di "un modesto disvalore del fatto posto in essere nel ragionevole convincimento di esercitare il diritto di cronaca".

 

3. I Giudici di legittimità, con la sentenza in esame, ritengono il "ricorso fondato limitatamente al terzo motivo inerente al trattamento sanzionatorio". Ma procediamo con ordine.

Dapprima la Corte di cassazione esclude la sussistenza della causa di giustificazione invocata dai ricorrenti, segnatamente in quanto si trattava di "notizia falsa accompagnata da dettagli veri". A tal proposito, la Corte ricorda che "per la particolare delicatezza della materia [cronaca giudiziaria] idonea ad incidere profondamente sull'immagine delle persone" il controllo della fonte deve essere "particolarmente accurato e rigoroso".

La Corte di cassazione ritiene infondato anche il secondo motivo: per la Corte, la  scriminante putativa non può essere riconosciuta soltanto in ragione del "presunto elevato livello di attendibilità della fonte", ma è necessario che il giornalista provveda in ogni caso "a sottoporre a dovuto controllo la notizia rivelatasi non vera".

Esclusa la fondatezza dei primi due motivi, quindi, sulla base di principi noti e consolidati in tema di cronaca giudiziaria ('verità' da intendersi in 'senso stretto' ed inesistenza di fonti privilegiate che possano prescindere da un'attenta verifica), veniamo agli aspetti innovativi della pronuncia in esame.

 

4. I Giudici di legittimità ritengono che la condanna pronunciata in appello debba essere annullata per la "scelta del trattamento sanzionatorio" (si ricorda: erano stati irrogati 6 mesi di reclusione) e ciò sulla base di una pluralità di considerazioni.

In primo luogo, i giudici evidenziano come, nel caso di specie, la previsione edittale all'interno della quale individuare la pena da irrogare in concreto al giornalista (per la diffamazione aggravata) -  seppure per effetto del riconoscimento (nei precedenti gradi di merito) delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti - era una previsione alternativa: si poteva applicare la pena pecuniaria o quella detentiva. Ne consegue, ad avviso della Corte di cassazione, che la pena detentiva debba essere "palesemente riserva[ta] .. alle ipotesi di diffamazione connotate da più spiccata gravità", non ravvisabile nel caso di specie in cui, comunque, i militari erano stati effettivamente indagati ed il giornalista, nell'articolo incriminato, aveva usato la cautela di utilizzare solo le iniziali dei soggetti coinvolti.

Si comprende, pertanto, come, secondo la Cassazione, la pena detentiva fosse da escludere già in forza delle regole generali in tema di commisurazione della pena, che - in caso di comminatorie alternative - impongono di riservare la pena detentiva a fatti concreti che si collochino al di sopra di una soglia di media gravità.

Inoltre - e qui sta l'aspetto innovativo per cui, a nostro avviso, questa sentenza merita particolare attenzione - la Corte di cassazione ritiene la pena detentiva inadeguata nel caso di specie, in quanto incompatibile con la giurisprudenza della Corte Edu, che, scrivono i giudici di legittimità, per il ricorso alla pena detentiva in materia di diffamazione a mezzo stampa, "esige la ricorrenza di circostanze eccezionali": e, in effetti, anche secondo la Corte di cassazione, "ai fini del rispetto dell'art. 10 Cedu... per l'irrogazione della più severa sanzione, sia pure condizionalmente sospesa", si "esige la ricorrenza di circostanze eccezionali".

A parziale correzione di quanto affermato dalla Cassazione allorché decideva il 'caso Sallusti' (sul richiamo inconferente alle pronunce delle Cedu da parte di quei giudici di legittimità, cfr. in questa Rivista, Viganò, Sulle motivazioni della Cassazione nel caso Sallusti, 24 ottobre 2012), va d'altra parte evidenziato che la Corte Europea ha sinora ravvisato l'eccezionalità delle circostanze che giustificherebbero il ricorso alla pena detentiva in ipotesi di istigazione alla violenza e all'odio, e non in casi di (mera) diffamazione: così, ad esempio, nella sentenza Cumpana e Mazare c. Romania, 17 dicembre 2004, si legge che "la Cour considère qu'une peine de prison infligée pour une infraction commise dans le domaine de la presse n'est compatible avec la liberté d'expression journalistique garantie par l'article 10 de la Convention que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque d'autres droits fondamentaux ont été gravement atteints, comme dans l'hypothèse, par exemple, de la diffusion d'un discours de haine ou d'incitation à la violence".

Ponendosi su questa linea, anche la Corte di cassazione ritiene dunque che un'interpretazione conforme alla Cedu imponga di limitare al massimo il ricorso alla pena detentiva per la diffamazione a mezzo stampa.

 

5. Non solo. La sentenza merita, a nostro avviso, di essere segnalata anche per l'espresso richiamo - attraverso una definizione assai cara alla Corte europea - a quel fondamentale ruolo dei giornalisti di 'cane da guardia' della democrazia. La Corte di cassazione sottolinea il valore della libertà di espressione garantito "attraverso la tutela costituzionale del diritto/dovere d'informazione cui si correla quello all'informazione (art. 21 Cost.)": dimostra, così, una particolare sensibilità anche per il lato 'passivo' dell'informazione e per la funzione sociale assolta dal cronista, del quale afferma che è "attualmente oggetto di gravi ed ingiustificati attacchi" finalizzati a limitarne la libertà.

Mentre attendiamo, quindi, l'approvazione del d.d.l. Costa, dopo una prima apertura agli insegnamenti della Corte Europea da parte del Procuratore della Repubblica di Milano che invitava i Sostituti a limitare la richiesta di pene detentive per le ipotesi di diffamazione a mezzo stampa (v., in questa Rivista, il comunicato stampa della Procura della repubblica di Milano dell'8 ottobre 2013, clicca qui per accedervi), ora anche la giurisprudenza di legittimità inaugura, non solo a parole, un'interpretazione conforme all'art. 10 della Convenzione Europea.