ISSN 2039-1676


18 marzo 2013 |

La Corte giudica lesiva dell'art. 10 Cedu la condanna penale al pagamento di una modica somma di denaro nei confronti di un giornalista e del suo direttore per alcune considerazioni critiche nei confronti di un politico

Nota a C. eur. dir. uomo, sez. IV, 23 ottobre 2012, ric. n. 19127/06, Jucha e Zak c. Polonia

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La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo oggetto della presente nota contribuisce ulteriormente a delineare i complessi rapporti, nell'esercizio dell'attività di stampa, tra libertà di espressione, garantita dall'art. 10 Cedu, e rispetto della vita privata e familiare, protetto a livello convenzionale dall'art. 8.

Il tema in questione è stato peraltro recentemente oggetto di ampio dibattito anche nel nostro paese, soprattutto con riferimento  alla legittimità o meno dello strumento sanzionatorio detentivo al fine di fronteggiare i reati, come la diffamazione, posti a tutela dell'onore[1].

Nel caso di specie si aggiunge tuttavia un elemento importante, ossia che la persona oggetto degli articoli di stampa fosse un politico e che l'attività giornalistica riguardasse l'attività da questi posta in essere.

Infatti i ricorrenti, un giornalista ed il direttore del settimanale polacco "TEMI", avevano pubblicato alcuni articoli in cui criticavano pesantemente l'operato di un politico locale. In particolare, avevano evidenziato come questi, consigliere comunale, fosse aduso a violare la legge, intitolando inoltre un paragrafo di uno degli articoli con l'interrogativo "Consigliere delinquente?". Il politico, non avendo mai subito alcuna condanna penale definitiva e ritenendosi profondamente leso nell'onore, aveva quindi sporto denuncia per diffamazione. Gli articoli lo avevano a suo avviso denigrato agli occhi del pubblico minandone la fiducia necessaria per svolgere i propri compiti istituzionali. I due giornalisti erano quindi stati giudicati dalle Corti interne colpevoli di tale reato, soprattutto in ragione della qualifica di "delinquente" attribuita al politico.

Erano stati di conseguenza condannati al pagamento di una modica multa di 500 zloty, pari a circa 125 euro.

I due ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 10 Cedu, sostenendo che la ricostruzione dei fatti attribuiti al politico da loro effettuata era stata corretta e che l'appellativo di delinquente, oltre a non significare nell'idioma polacco solamente la persona che commette fatti di penale rilevanza, era comunque un epiteto rientrante nel diritto di critica poiché era dimostrato che il consigliere aveva più volte violato la legge, pur non essendo mai stato condannato con sentenza definitiva in ambito penale. In un caso, peraltro, il politico era stato giudicato in primo grado colpevole di diffamazione nei confronti di un giornalista locale ma il procedimento era stato condizionalmente sospeso. Inoltre, i ricorrenti evidenziavano la propria buona fede nella stesura degli articoli, dimostrata sia dalle pluralità delle fonti interpellate nel ricostruire le condotte del politico, sia dalla richiesta di chiarimenti formulata a quest'ultimo, il quale aveva tuttavia scelto di non rispondere.

La Corte di Strasburgo analizza se, nel caso di specie, la condanna dei giornalisti possa costituire, secondo la previsione del secondo comma dell'art. 10 Cedu, una limitazione, necessaria in una società democratica, per la protezione dell'altrui reputazione ovvero di altri diritti. Ripercorrendo la vicenda sottolinea come il politico in questione, pur non avendo mai commesso alcun crimine accertato con sentenza definitiva, fosse personaggio controverso il quale era stato coinvolto in numerosi procedimenti giudiziari.

I giudici di Strasburgo, richiamandosi alla propria antecedente giurisprudenza[2], evidenziano inoltre il ruolo di fondamentale "cane da guardia" della democrazia che la stampa ha nei confronti dell'attività politica[3]. Tale ruolo, che risulta essenziale nella formazione di una opinione pubblica consapevole, può pertanto essere limitato solo in caso di attribuzione di  fatti gravi, effettivamente infondati ed ingiustificatamente lesivi dell'altrui reputazione. Nel caso di specie, invece, i fatti narrati dal giornalista corrispondevano in gran parte alla realtà e la condanna delle corti interne era stata fondata su dati meramente formalistici quale il termine "delinquente" impiegato all'interno degli articoli.

Il contenuto degli scritti poteva quindi essere considerato un giusto commento, sostenuto da una sufficiente base fattuale, su questioni di interesse pubblico. La condanna pertanto, ancorché al pagamento di una multa di importo molto modesto, risultava emessa in violazione dell'art. 10 Cedu in quanto non rappresentava una restrizione legittima della libertà di espressione, secondo i parametri di cui al secondo comma della disposizione convenzionale.

 


[1] Il riferimento è al noto "caso Sallusti", Cass. pen., sent. n. 41249 del 2012, pubblicata in questa Rivista con nota di F.VIGANO'.

[2] Su tutti il leading case C. eur. dir. Uomo, Grande camera, CumpÇŽnÇŽ e MazÇŽre c. Romania, sent.17 dicembre 2004.

[3] Con riferimento all'applicazione dell'art. 10 Cedu nei casi di articoli di stampa concernenti vicende giudiziarie di uomini politici si veda anche il recente precedente C. eur. dir. Uomo, IV sez., sent. 21 giugno 2011,Kania e Kittel c. Polonia.