ISSN 2039-1676


26 novembre 2012

Caso Sallusti: il Pubblico Ministero richiede che la pena sia eseguita presso il domicilio del condannato e sospende nuovamente l'ordine di carcerazione

Dato il grande rilievo della questione, e l'evidente interesse tecnico del provvedimento adottato dal Procuratore della Repubblica di Milano, pubblichiamo immediatamente il decreto con il quale, in data odierna, allo scadere della precedente sospensione, è stata disposta una nuova sospensione della esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso nei confronti del giornalista Sallusti.

Il provvedimento è stato diffuso dalla stessa Procura di Milano con un comunicato stampa, in base alla considerazione che « la vicenda ha avuto ampia eco sui mezzi di informazione e coinvolge complesse questioni di diritto», ed alla conseguente volontà di comunicare i dati essenziali della procedura «ai fini di una completa e corretta informazione». Naturalmente, il comunicato ha fatto seguito alla notifica del provvedimento in favore del diretto interessato.

In sintesi, il Pubblico Ministero ha fatto ricorso alla procedura prevista dalla cd. «legge svuota carceri», che regola appunto - nella versione introdotta ex art. 3, comma 1, lett. b),  del decreto-legge n. 211 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2012 - la possibilità di scontare pene detentive in ambiente domiciliare in luogo delle ordinarie misure alternative alla carcerazione.

Per comodità dei lettori trascriviamo  la norma evocata nel provvedimento: «Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a diciotto mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni » (comma 3 dell'art. 1 delle legge 26 novembre 2010, n. 199 - Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi).

Come si vede, la norma contempla la sospensione dell'esecuzione della pena restrittiva della libertà, in attesa della decisione giudiziale, ma non prevede in alcun modo forme provvisorie di applicazione della misura alternativa alla carcerazione. Ed infatti il provvedimento qui pubblicato non esplica alcun immediato effetto limitativo in danno della libertà personale del destinatario.

Va ribadito, da ultimo, che il testo del provvedimento è interamente ricavato dal comunicato stampa diffuso dalla Procura della Repubblica di Milano.