ISSN 2039-1676


10 febbraio 2015

Un revirement della Cassazione in tema di doppia sospensione dell'ordine di esecuzione

Cass., sez. I, 9 dicembre 2014 (dep. 3 febbraio 2015), n. 47971, Pres. Zampetti, Rel. Di Tomassi; Cass., sez. I, 9 dicembre 2014 (dep. 3 febbraio 2015), n. 4972, Pres. Zampetti, Rel. Di Tomassi.

 

Per scaricare la sentenza Cass., sez. I, 9 dicembre 2014 (dep. 3 febbraio 2015), n. 47971, Pres. Zampetti, Rel. Di Tomassi, Imp. Vullo, clicca qui.

Per scaricare la sentenza Cass., sez. I, 9 dicembre 2014 (dep. 3 febbraio 2015), n. 4972, Pres. Zampetti, Rel. Di Tomassi, Imp. Paris, clicca qui.

 

Segnaliamo ai lettori due recentissime sentenze della Cassazione relative alla controversa questione della 'doppia sospensione dell'ordine di esecuzione', ossia al problematico coordinamento tra la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva ex art. 656 co. 5 c.p.p. (che riguarda le pene detentive fino a tre anni, e che consente al condannato 'sospeso' di fare istanza entro 30 giorni per l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione) e la sospensione dell'ordine di esecuzione di cui all'art. 1 l. 199/2010, c.d. legge 'svuota-carceri' (che riguarda le pene detentive fino a diciotto mesi e che prevede l'applicazione d'ufficio da parte del magistrato di sorveglianza dell'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio del condannato, una volta accertata l'assenza del pericolo di fuga e di reiterazione dei reati).

Come forse il lettore ricorderà, il problema origina dall'art. 1 co. 3 l. 199/2010, in base al quale il pubblico ministero può far luogo alla sospensione prevista in tale legge "salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale".

Tale ambigua clausola di esclusione non chiarisce se la sospensione ex l. 199/2010 possa operare solo laddove vi siano delle condizioni ostative che precludano, in astratto, l'applicabilità dell'art. 656 co. 5 c.p.p., ovvero se essa possa operare anche nei casi nei quali, pur essendo astrattamente applicabile la norma del codice di procedura, essa non possa, in concreto, operare.

A favore della prima, e più restrittiva, interpretazione si era espressa la Cassazione nella sentenza 27 novembre 2012, n. 48425 (pubblicata in questa Rivista, con nota critica di Della Bella, La Cassazione interviene in materia di doppia sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva non superiore a diciotto mesi) e nella sentenza 3 ottobre 2012, n. 47859, sempre pubblicata in questa Rivista. In tali pronunce la Corte aveva espresso il principio secondo cui il condannato che ha già beneficiato della sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 656, comma 5, c.p.p. non può usufruire di una ulteriore sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 1 della l. n. 199 del 2010: e ciò tanto nel caso in cui il condannato che ha beneficiato della prima sospensione abbia avanzato una richiesta di misura alternativa poi respinta dal tribunale di sorveglianza (come nel caso della sentenza n. 47859), quanto nel caso in cui il condannato sia rimasto inerte, non avanzando alcuna richiesta di misura alternativa (come nel caso della sentenza n. 48425).

Le sentenze che ora pubblichiamo si segnalano per un deciso revirement: come la stessa Corte mette in evidenza "riesaminati gli aspetti della questione (e considerate le molte argomentate critiche della dottrina a tali decisioni)", si è ritenuto di dover aderire all'opposta tesi della "doppia sospensione" quantomeno per l'ipotesi oggetto della sentenza in esame, ossia quello in cui il condannato, che aveva beneficiato della sospensione, non aveva avanzato alcuna richiesta di misura alternativa.

Un revirement fondato, oltre che su argomenti di carattere testuale, anche sulla considerazione che la legge 199/2010 ha di fatto affermato la regola secondo cui "la detenzione a domicilio è, sussistendone obiettivamente le condizioni, la modalità primaria e privilegiata di espiazione delle pene particolarmente brevi e che l'effettiva realizzazione di tale modalità primaria di espiazione è affidata al potere officioso della magistratura di sorveglianza, senza necessità di attendere iniziative del condannato o del detenuto". (Angela Della Bella)