ISSN 2039-1676


05 febbraio 2016 |

L'affidamento in prova al servizio sociale 'allargato' e mancato 'allargamento' del termine di sospensione dell'ordine di esecuzione

L'anomalia di un decreto "svuotacarceri" che impone la carcerazione

 

Abstract. Il D.L. 146 del 2013 ha introdotto una nuova modalità di affidamento in prova al servizio sociale a cui è possibile accedere con un residuo pena da espiare fra i tre e i quattro anni. Nessuna modifica è però intervenuta sull'art. 656, comma 5, c.p.p., determinandosi, in tal modo, una scollamento fra il termine per la sospensione dell'ordine di carcerazione e quello per accedere al beneficio in esame; di talché coloro che potrebbero accedere alla nuova forma di misura alternativa alla detenzione si trovano costretti a fare ingresso in istituto, anche per brevissimi periodi, al solo fine di presentare l'istanza per il beneficio penitenziario.

 

SOMMARIO: 1. Ambito nel quale è maturato l'intervento legislativo (D.L. 146/2013 convertito in L. 10/2014). - 2. In generale, l'affidamento in prova, sua evoluzione e ratio della legge Simeone; non casuale coincidenza dei due termini di cui all'art. art. 656 co. V c.p.p. e all'art. 47 ord. pen. - 3. Difetto di coordinamento o scelta voluta? - 4. Conclusioni.