ISSN 2039-1676


18 dicembre 2012

Una nuova pronuncia della Cassazione in materia di doppia sospensione dell'ordine di esecuzione della pena ai fini della legge n. 199/2010 (c.d. 'svuota carceri' )

Cass, pen., I sez., 27 novembre 2012 (dep. 13 dicembre 2012), n. 48425, Pres. Bardovagni, Rel. Caiazzo, Ric. p.m. c. Baretto (nei confronti del condannato al quale sia stata sospesa l'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656, comma 5, del codice di procedura penale e che non abbia presentato, nei trenta giorni dalla notifica del decreto di sospensione, alcuna domanda di misura alternativa alla detenzione in carcere, non è ammessa una ulteriore sospensione a norma dell'art. 1, comma 3, della legge 26 novembre 2010 n. 199 in attesa che il magistrato di sorveglianza valuti se sussistano le condizioni per l'esecuzione domiciliare della pena, ma deve essere dato corso immediato a quella carceraria)

Dopo la sentenza n. 47859/2012, depositata il 10 dicembre 2012 e pubblicata dalla nostra Rivista con nota di Angela Della Bella, La Cassazione interviene in materia di doppia sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva non superiore a diciotto mesi, pubblichiamo ora una nuova sentenza della stessa prima sezione, depositata tre giorni più tardi (clicca sotto su download documento per scaricarla), nella quale si afferma un principio antitetico a quello adottato dalla Procura di Milano in relazione al noto caso Sallusti (clicca qui per accedere al decreto del 5 dicembre 2012 della Procura di Milano) e poi generalizzato attraverso l'emanazione di una circolare della medesima Procura (clicca qui per scaricarla).

La questione, come è noto, concerne la possibilità - riconosciuta dalla Procura di Milano, e ora negata dalla Cassazione - per il pubblico ministero di sospendere nuovamente l'ordine di esecuzione della pena ai fini dell'art. 1 l. 199/2010 nell'ipotesi in cui il condannato non abbia presentato istanza di ammissione a misure alternative nei 30 giorni successivi al primo ordine di sospensione di cui all'art. 656, comma 5, c.p.p.

Rammentiamo, peraltro, ai lettori l'esistenza di almeno un'altra pronuncia della S.C. di segno opposto a quella ora pubblicata, e conforme invece al principio seguito dalla Procura di Milano (Cass. pen., sez. I, 11 gennaio 2012, dep. 22 giugno 2012, n. 25039, Pres. Giordano, Rel. Tardio, p.m. c. Sanzo: clicca qui per scaricarla).

Tutte queste pronunce sono menzionate e discusse in due sintetici ma densi interventi inviati alla nostra Rivista da Armando Spataro e Gioacchino Romeo, che possono leggersi in calce alla sopra citata nota di Angela Della Bella (clicca qui per accedervi), unitamente a una breve replica della stessa autrice.