ISSN 2039-1676


13 dicembre 2012 |

La Cassazione interviene in materia di doppia sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva non superiore a diciotto mesi

Cass. pen., sez. I, 3 ottobre 2012 (dep. 10 dicembre 2012), n. 47859, Pres. Chieffi, Rel. Caiazzo, Ric. Fazio (se il tribunale di sorveglianza rigetta l'istanza della misura alternativa, il pubblico ministero non può procedere alla seconda sospensione dell'ordine di esecuzione)

 

1. Una sentenza della Cassazione depositata lo scorso 10 dicembre, qui pubblicata in allegato (clicca sotto su download documento per scaricarla), ci consente di tornare, a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione del discusso provvedimento della Procura di Milano nel caso Sallusti, sulla questione della doppia sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva non superiore a diciotto mesi (clicca qui per accedere al provvedimento relativo al caso Sallusti, e qui per accedere alla circolare successivamente diramata dalla Procura di Milano), sul quale abbiamo già avuto modo di esprimere il nostro parere in un precedente intervento a commento della vicenda (cfr. Della Bella, Il caso Sallusti: la discussa applicazione della legge 'svuota-carceri' al condannato che abbia già beneficiato della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva, in questa Rivista, 5 dicembre 2012).

 

2. Come si ricorderà, il problema è quello dei rapporti tra la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva ex art. 656 co. 5 c.p.p. (che riguarda le pene detentive fino a tre anni, e che consente al condannato 'sospeso' di fare istanza entro 30 giorni per l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione) e la sospensione dell'ordine di esecuzione di cui all'art. 1 l. 199/2010, c.d. legge 'svuota-carceri' (che riguarda le pene detentive fino a diciotto mesi, e che prevede l'applicazione d'ufficio da parte del magistrato di sorveglianza dell'esecuzione  della pena detentiva presso il domicilio del condannato, una volta accertata l'assenza del pericolo di fuga e di reiterazione dei reati).

Secondo quanto prevede l'art. 1 co. 3 l. 199/2010, il pubblico ministero può far luogo alla sospensione prevista in tale legge "salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale": tale clausola, nello stabilire la non operatività della 'svuota-carceri' laddove sia in concreto praticabile la sospensione prevista dal codice di procedura, non chiarisce però:

a) se la sospensione di cui alla l. 199/2010 possa operare solo laddove vi siano delle condizioni ostative che precludano, in astratto, l'applicabilità dell'art. 656 co. 5 c..pp.(e quindi solamente per i condannati a pene detentive non superiori a 18 mesi pluri-recidivi); ovvero

b) se essa possa operare anche nei confronti di coloro per i quali il meccanismo ex art. 656 co. 5 c.p.p. sia stato già infruttuosamente esperito, e in particolare nei casi, non infrequenti nella prassi, di condannati rimasti 'inattivi', che abbiano cioè lasciato 'scadere' il termine dei 30 giorni per negligenza o per un errore proprio o del difensore, senza proporre l'istanza per la concessione delle misure alternative.

 

3. Questa seconda lettura, che consente una seconda sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva non superiore ai diciotto mesi, e che evidentemente amplia la potenzialità applicativa della misura deflattiva contenuta nella legge svuota-carceri, è allo stato accolta da numerose Procure della Repubblica, tra cui quella di Milano, che vi ha espressamente aderito a partire dal caso Sallusti. Tale opzione interpretativa ha ricevuto anche l'avallo della Corte di cassazione, nella sentenza 25039/2012 (in Ced, Rv 253333).

Diverse sono le ragioni che si possono spendere a sostegno della 'doppia sospensione', più distesamente sviluppate nel nostro precedente intervento più sopra citato. Innanzitutto, vi è la necessità di coordinare i due meccanismi sospensivi così da evitare irragionevoli discriminazioni: si può ritenere cioè, che le stesse esigenze deflattive che hanno indotto il legislatore a prevedere l'applicabilità d'ufficio dell'esecuzione domiciliare per i pluri-recidivi, dovrebbero valere, a maggior ragione, per i condannati che avrebbero avuto titolo per aspirare ad una misura alternativa, e che tuttavia sono stati 'penalizzati'dall'inerzia dei propri difensori.

In secondo luogo, ed è questo l'argomento a nostro avviso più convincente, l'interpretazione che ammette la doppia sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva per i condannati che siano rimasti 'inattivi' - interpretazione che è assolutamente compatibile con il dato letterale della norma - è quella che consente una maggiore potenzialità applicativa di una misura che può contribuire ad alleviare una situazione di sovraffollamento carcerario oramai davvero intollerabile.

 

4. La sentenza della Cassazione che qui si pubblica sembrerebbe porsi in frontale contrasto con tale lettura, laddove afferma, nelle sue prime battute, che "la legge 26.11.2010 n. 199 (...) non può essere intesa come una seconda possibilità, oltre quella prevista dall'art. 656 c.p.p., di ottenere la sospensione dell'esecuzione al fine di scontare la pena con la speciale misura alternativa prevista dalla suddetta legge".

In realtà, il contrasto è soltanto apparente: il divieto della doppia sospensione dell'ordine di esecuzione, infatti, risulta del tutto ragionevole se messo in relazione con lo specifico caso oggetto del giudizio.

Come emerge chiaramente dalla lettura della sentenza, la Corte non ha avuto a che fare con un condannato che è rimasto 'inattivo' - un condannato cioè che non abbia presentato l'istanza per la concessione della misura alternativa a seguito della sospensione ex art. 656 co. 5 c.p.p. -, bensì con un condannato che ha richiesto la sospensione ex l. 199/2010, a seguito del rigetto nel merito dell'istanza di misura alternativa da parte del tribunale di sorveglianza.

Il divieto della doppia sospensione ci pare, in questo caso, giustificata. Qui un giudice - il tribunale di sorveglianza - sulla base di una valutazione negativa circa la meritevolezza dei benefici, ha deciso che quel soggetto dovesse espiare la pena detentiva all'interno dell'istituto penitenziario; e ciò marca una decisiva differenza rispetto al condannato rimasto semplicemente 'inattivo' che, in assenza della seconda sospensione, si vedrebbe negato l'accesso all'esecuzione domiciliare senza alcuna valutazione di non meritevolezza da parte di un giudice.

Sarebbe, in effetti, del tutti inutile sollecitare al magistrato di sorveglianza una valutazione sui medesimi elementi (il pericolo di reiterazione del reato e il pericolo di fuga, alla cui assenza l'art. 1 co. 2 l. 199/2010 subordina la possibilità di ammettere il condannato alla esecuzione della pena detentiva presso il domicilio) già esaminati dal tribunale di sorveglianza, al momento del rigetto dell'istanza di applicazione di misure alternative.

Che la Corte di Cassazione abbia inteso riferire il divieto di doppia sospensione alla sola ipotesi del condannato nei cui confronti il tribunale di sorveglianza abbia rigettato l'istanza di misure alternative risulta, del resto, da diversi passaggi della motivazione, nei quali si afferma che "è fatto obbligo al Pubblico Ministero, nel caso in cui il Tribunale di Sorveglianza abbia respinto la richiesta di una misura alternativa alla detenzione in carcere, di revocare immediatamente il decreto di sospensione e dar corso all'esecuzione della pena in carcere"; o, ancora, che "è altresì evidente che, se il beneficio richiestogli è stato negato dal Tribunale di Sorveglianza in ragione della pericolosità o per altra causa, non potrà usufruire di una seconda sospensione"; o, infine, che "avendo il ricorrente già beneficiato della sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 656 c,p.p. ed essendogli stata respinta la richiesta di una misura alternativa dal Tribunale di sorveglianza, non può usufruire di una seconda sospensione della pena".

 

5. Letta in questa chiave, la sentenza qui pubblicata ci pare dunque affermare un principio ineccepibile, che non inficia peraltro la tesi che si sta facendo progressivamente largo nella prassi, relativa all'ammissibilità di una seconda sospensione dell'ordine di esecuzione laddove il condannato non abbia fatto uso - per qualsiasi ragione - della propria facoltà di richiedere entro 30 giorni l'ammissione a una misura alternativa. Una tesi, questa, che deve essere a nostro avviso fortemente sostenuta, giacché si muove nella direzione di una più ampia utilizzazione di una misura deflattiva in una fase di perdurante, e drammatica, emergenza carceraria.