ISSN 2039-1676


16 aprile 2018 |

Sospensione dell'ordine di esecuzione e affidamento in prova: la Corte costituzionale ricuce il filo spezzato dal legislatore

Nota a C. cost., 6 febbraio 2018 (dep. 2 marzo 2018), n. 41, Pres. Red. Lattanzi

Contributo pubblicato nel Fascicolo 4/2018

Il presente contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

 

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Abstract. Nel dichiarare la parziale illegittimità dell’art. 656 comma 5 c.p.p., la sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2018 ha ripristinato equilibri sistematici che, nella trama dell’evoluzione normativa, risultavano smarriti. Il fulcro della pronuncia è rappresentato dal nesso che lega il regime sospensivo dell’ordine di esecuzione alla misura alternativa dell’affidamento in prova. Ne deriva che, tra i rispettivi limiti di pena, sussiste un tendenziale parallelismo, la cui frattura comporta uno scrutinio particolarmente rigoroso. La declaratoria è densa di implicazioni, che rilevano anche in chiave retroattiva.

 

SOMMARIO: 1. Il dictum: la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 656 comma 5 c.p.p. – 2. Il cardine della sentenza: il tendenziale parallelismo sistematico tra sospensione dell’ordine di esecuzione e affidamento in prova. – 3. Gli equilibri tra regola ed eccezioni: il richiamo a forme di scrutinio particolarmente rigorose. – 4. Gli effetti della declaratoria di illegittimità tra presente e passato.