ISSN 2039-1676


02 dicembre 2010 |

Legge 26 novembre 2010 n. 199 (c.d. svuota carceri)

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno

La legge 26 novembre 2010 n. 199 (Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio  delle  pene detentive non superiori ad un anno), pubblicata sulla G.U. in data 1 dicembre 2010, introduce una misura alternativa alla detenzione di carattere generale, applicabile nei confronti dei condannati ad una pena – anche residua – non superiore ad un anno, che permetterà loro di scontare la pena presso la loro abitazione, ovvero presso “altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza”.
 
Tale misura sarà applicabile, ai sensi dell’art. 1 della legge, “fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013”.
 
Si tratta, in buona sostanza, dell’applicazione a carattere generale della misura della detenzione domiciliare, che l’art. 47-ter ord. penit. limitava soltanto ad alcune categorie di soggetti che, per condizioni di età o salute, avrebbero duramente patito la detenzione in carcere: l’odierno provvedimento amplia infatti il novero dei soggetti che potranno beneficiare della misura, restando esclusi dall’ambito del provvedimento solo i condannati per i cd. “reati ostativi” di cui all’art. 4-bis ord. penit., i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, i soggetti detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all’art. 14-bis l. 354/1975, nonché i condannati per i quali vi sussista un concreto pericolo di fuga ovvero sussitano specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti, o ancora quando non sussista “l’idoneità e l’effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato”.
 
Con riguardo al procedimento applicativo, nel caso di condanna a pena non superiore ai dodici mesi, sarà lo stesso pubblico ministero a sospendere l’esecuzione della condanna e a inoltrare direttamente al magistrato di sorveglianza (e non già al Tribunale di sorveglianza, competente in via ordinaria ad applicare le misure alternative) la richiesta di esecuzione della pena presso i luoghi sopra indicati, corredata da un verbale di accertamento dell’idoneità dello stesso ovvero della documentazione relativa ad eventuali programmi di recupero per tossicodipendenti già in corso o ai quali il condannato intenda sottoporsi.
 
Nel caso  di condannato già detenuto, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente residuo di maggior pena, dovrà di regola essere eseguita nei luoghi sopra indicati. Competente a disporre la misura è, anche in questo caso, il magistrato di sorveglianza, su domanda del pubblico ministero o dello stesso condannato, sulla base di una relazione della direzione dell’istituto penitenziario sulla sua condotta durante la sua detenzione e di un verbale di accertamento di idoneità del domicilio, ovvero della documentazione relativa ad eventuali programmi di recupero per tossicodipendenti già in corso o ai quali il condannato intenda sottoporsi.
 
Anziché prevedere specifiche sanzioni per la violazione dell’obbligo di permanenza presso i luoghi di esecuzione della misura, la legge inasprisce in via generale i quadri edittali delle varie ipotesi di evasione di cui all’art. 385 c.p., e prevede una nuova circostanza aggravante comune a carattere soggettivo (art. 61 n. 11 quater c.p.), che prevede un aumento di pena per “avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere”.